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Studio Frasnedi

Studio Frasnedi

Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, l’ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.


In via preliminare è necessario distinguere i soggetti beneficiari tra:
- imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.


Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

I contributi sotto forma di credito di imposta per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre 2022 spettanti alle imprese non energivore e non gasivore.


Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022.


L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


A titolo esemplificativo:
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh.
Incremento percentuale g 140% (quindi, superiore al 30%)
Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non energivore II trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore III trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019* 30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
NB per i mesi di ottobre e novembre 2022 l’ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. …………….. è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti:
a) il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
b) il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
• superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente;
• inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;
f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
Il legale rappresentante

 

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.


L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
A titolo esemplificativo:

· prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;

· prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh.

Incremento percentuale g 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l’acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).


L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non gasivore II trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore III trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019 40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

 

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. …………….. è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti:

a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;

b) il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell'anno 2022;

c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);

d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Il legale rappresentante dell’impresa

 

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

· quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;

· quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

· codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;

· codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;

· codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;

· codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

· codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

· codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

 

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

· quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;

· quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

· codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;

· codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;

· codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;

· codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

· codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

· codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

 

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l’ammontare del costo sostenuto.

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

 

L’art. 7 del DL 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di lo­ca­zio­ne “con­cordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.

 

Attestazione di conformità del contratto all’accordo

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l’aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:

  • che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

 

Validità dell’attestazione

Fino all’entrata in vigore del DL 73/2022, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

 

Per effetto dall’art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo im­mobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

In sede di conversione è stato precisato che l’attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.

PREMESSA

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022 di vostro interesse:

 

1 presentazione degli elenchi intrastat - ripristino del pre­cedente termine

Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

2 Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Decorrenza

  • La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022. 

L'imposta di bollo sui libri contabili tenuti con “modalità informatica” sarà corrisposta mediante versamento con modalità telematica entro 120 dalla data di chiusura dell’esercizio contabile,  mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

 

  Imposta di bollo
Società di capitali Altri soggetti Termini di versamento dell’imposta di bollo Modalità di assolvimento

Libro giornale,

Libro inventari

Se stampato e materializzato in via cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine o frazione

Entro la data di stampa dei libri Marca da bollo cartacea o pagamento mod. F23 codice 458T

Se conservazione in “pdf” o con strumenti elettronici

(nel rispetto del D.M. del 17.06.2014)

€ 16,00

 

Ogni 100 pagine o frazione

o

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (se conservazione sostitutiva)

€ 32,00

 

Ogni 100 pagine o frazione

o

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (se conservazione sostitutiva)

Entro 120 giorni

 

(30/04)

Mod. F24

Codice 2501/

(anno di riferimento = anno di scadenza stampa)

 

 

3 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività soggetti abilitati

Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 di ri­chiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:

le università statali;

le università non statali legalmente riconosciute;

gli enti pubblici di ricerca.

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI NUOVO ESTEROMETRO IN VIGORE DAL 01.07.2022

Si rammenta  che dal 1° di luglio è entrato in funzione il nuovo esterometro (vedi ns. circolare n. 4 del 15.02.2022) con obbligo di invio allo SDI in formato XML  dei dati di  tutte le operazione effettuate con operatori non stabiliti in Italia. Tale adempimento ha nuovi termini di presentazione rispetto al vecchio esterometro che veniva trasmesso con cadenza trimestrale.

 

Il D.L. Semplificazioni approvato dal Governo prevede una modifica relativa all’ambito di applicazione dell’esterometro. In particolare, si tratta di una modifica all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, per la quale è prevista una esclusione dall’obbligo comunicativo anche per le operazioni di importo superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72. Questa esenzione va ad aggiungersi a quelle già previste per le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle documentate da fattura elettronica.

Si tratta comunque di operazioni residuali  come ad esempio i pernottamenti ed i pranzi all’estero, ma anche i rifornimenti di carburante all’estero, etc.

Sono sempre invece da comunicare gli acquisti anche di modico importo che risultano territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta iva in Italia (es. acquisto su internet di beni e servizi da fornitore UE o da fornitore extra UE non identificato in Italia)

TERMINI DI ADEMPIMENTO DELL'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI AL CANALE SDI:

Per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi , salvo emissione di fattura elettronica allo SDI;

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue

Si è tenuti ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

 

PER OPERAZIONI EXTRA-UE:

     

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell’esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione

 

 

 

 

 

Bollo, scade il versamento con libro giornale e inventari in formato elettronico

 

1. In sintesi

Scade il 2 maggio 2022 (il termine di scadenza ordinario del 30 aprile è sabato), il pagamento dell’imposta di bollo per l’anno d’imposta 2021 per coloro che hanno tenuto il libro giornale e il libro inventari con modalità informatica. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve infatti essere assolta l’imposta di bollo sui libri e sui registri contabili, tenuti in modalità informatica, relativa all’esercizio precedente, tramite modello F24 con codice tributo 2501. La scadenza fa riferimento all’imposta di bollo dovuta per la tenuta:

● del libro giornale;

● del libro degli inventari

 

2. I soggetti interessati e la misura dell’imposta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo variano a seconda della modalità di tenuta dei registri che ne sono assoggettati, cioè se in forma cartacea o elettronica/informatica. L'imposta di bollo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6, comma 3, del Dm 17 giugno 2014) con la precisazione che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, per un importo pari a:

- euro 16,00 per coloro che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa, vale a dire per Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società consortili a responsabilità limitata;

- euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, Snc società di persone, cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.

 

La scadenza del 2 maggio non interessa invece coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo: in tal caso l’imposta di bollo sul libro giornale e libro inventari, è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse e dovrà essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine (ordinariamente quindi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale). Anche in questa fattispecie il versamento va effettuato nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti. L’imposta potrà essere assolta anche mediante pagamento tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T” (risposta a interpello agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 346).

 

3. Le modalità di versamento e la scadenza

L’imposta va versata utilizzando il modello F24, riportando il codice “2501” “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6”, e indicando quale anno, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, vale a dire il 2021.

Per quanto riguarda la scadenza del pagamento, è l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 a prevedere che l’imposta di bollo debba essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; come precisato dalla risoluzione 43 del 28 aprile 2015 delle Entrate, l’“anno” è inteso come anno solare e l’imposta relativa ai documenti emessi o utilizzati è calcolata in relazione a tale periodo.

Pertanto, il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2021 è effettuato entro il 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile cade di sabato).

Chi non corrisponde l’imposta di bollo è soggetto alla sanzione dal 100% al 500% dell’imposta.

È fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

La sanzione va versata mediante modello F24 con il codice tributo - “2502” “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni”, mentre gli interessi vanno indicati con codice tributo “2503”.

 

 

Monday, 14 February 2022 10:07

CIRCOLARE 4/2022- ESTEROMETRO

1 - NUOVO ESTEROMETRO E REVERSE CHARGE “ELETTRONICO”

Il 2022 vedrà l'abolizione della “Comunicazione operazioni transfrontaliere" (c.d. Esterometro) con conseguente introduzione dell'obbligo della fattura elettronica quale strumento di doppia annotazione per gli acquisti esteri.

Proroga della "Comunicazione operazioni transfrontaliere"

Ai sensi dell'art.5, c.14 ter del DL n. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, l'abolizione dell'esterometro decorrerà dal 1° luglio 2022, anziché dal 1° gennaio 2022.

Ciò significa che per il primo semestre 2022 resta ancora valido l'invio trimestrale dell'esterometro e di conseguenza resta facoltativo l'invio via SDI delle doppie annotazioni sugli acquisti esteri.

 

Per le operazioni effettuate sino al 1°luglio 2022, la trasmissione dei dati deve essere effettuata nei termini seguenti:

 

Periodo di riferimento Termine per la trasmissione
I trimestre 2022 2.5.2022 (Essendo il 30.4.2022 sabato e il 1.5.2022 giorno festivo)
II trimestre 2022

22.8.2022  

(Il 31.7.2022 è giorno festivo, pertanto, in virtù dell’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, la scadenza sarebbe prorogata dal 1.8.2022 al 20.8.2022 che, tuttavia, cade di sabato)

 

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1°luglio 2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

Le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX, mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati (si veda anche l’allegato “Dati necessari per la compilazione del file XML”):

  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra Ue;
  2. TD18 Integrazione per acquisto intracomunitario di beni,
  3. TD19 per l’emissione dell’ autofattura ex art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 nel caso di acquisti di beni da soggetti extra UE.
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

È quindi importante verificare di aver impostato i parametri che consentano l'emissione del file xml sin d’ora, nonché di aver predisposto appositi sezionali dei registri IVA per poter gestire in modo corretto da inizio 2022 la numerazione dei documenti di doppia annotazione riferiti alle operazioni con l'estero.

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate nei registri precompilati riporta come protocollo delle autofatture il protocollo del documento registrato sul registro vendite anche per le fatture estere registrate sul registro iva acquisti. Conviene pertanto allinearsi a questa modalità di protocollazione e trascrizione per rendere confrontabili i dati.

2 - NUOVO REGIME TRANSITORIO PER OPERAZIONI DA E PER SAN MARINO E RELATIVO ESTEROMETRO

L’articolo 12 D.L. 34/2019 ha introdotto dal 01.07.2022 l’obbligo di fatturazione elettronica negli scambi di beni e servizi tra Italia e San Marino. Fino al 30.06.2022 potranno essere emessi i documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo.

In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

  • cessioni di beni verso San Marino;
  • acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d’imposta.

Le fatture attive emesse in formato elettronico relative a cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, risultano non imponibili (N3.3) ai sensi degli articoli 8 e 9 D.P.R. 633/1972, riportano il numero identificativo del cessionario sammarinese e codice destinatario “2R4GTO8”e vanno trasmesse tramite lo Sdi  all’ufficio tributario di San Marino.

L’ufficio tributario, una volta  verificato  il  regolare  assolvimento  dell’imposta sull’importazione  convalida la regolarità della fattura, comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.  La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, il quale potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino. Nel caso in cui entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non abbia  convalidato  la  regolarità della fattura, l’operazione viene riqualificata come operazione imponibile e va assoggettata ad iva: l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si ricorda che le operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi sono assoggettate ad Iva Italia, ad esclusione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.

Gli acquisti di beni da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono essere assoggettati ad Iva.

Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all’ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta.

Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall’operatore di San Marino non indichi l’ammontare dell’Iva dovuta l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

  • assolvere l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche;
  • annotare le fatture nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Per quanto riguarda infine le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sanmarinesi che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite Sdi, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente. Nei casi di operazioni passive relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sanmarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all’imposta emettendo autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2.

Esterometro legato alla emissione o ricezione di documenti da operatori sanmarinesi

Nel caso di emissione o ricevimento di fattura elettronica da operatori sanmarinesi non sarà più necessario compilare ed inviare l’esterometro, in quanto i documenti risultano già tracciati con l’invio o la relativa ricezione tramite SDI. Andrà invece regolarmente presentato fino al 30.06.2022 (per i primi due trimestri del 2022) nei casi di emissione o di ricevimento di fatture cartacee, come da regime preesistente.

3 – NOVITA’ INTRASTAT

Dal 01/01/2022 sono in vigore i nuovi modelli intrastat e le nuove disposizioni da applicare per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari .

Sintesi dei nuovi obblighi:

  1. Cessioni e acquisti di beni: introduzione della natura transazione B per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente (o in caso di inizio attività presumono di realizzate nell’anno in corso) spedizioni/acquisti superiori a euro 20.000.000
  2. Cessioni di beni: ai fini statistici va indicato il paese di origine delle merci, per gli acquisti c’era già in precedenza
  3. Nuovo modello Intra 1 sexies per le operazioni call off stock, in cui vanno fornite informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione iva del soggetto destinatario di beni oggetto di cessione intracomunitarie in regime cosiddetto di “call off stock”. La periodicità di presentazione del modello è la medesima prevista per le cessioni di beni.

Sintesi semplificazioni previste

  1. Acquisti di beni (Intra 2bis): Sono tenuti alla presentazione mensile i soggetti che, almeno in uno dei 4 trimestri precedenti, hanno superato il valore di 350.000 euro di acquisto di beni. I soggetti che non superano il valore sopra indicato non presentano la dichiarazione INTRA 2 Beni (non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale).
  2. Acquisti di servizi (Intra 2 quater) Sono tenuti alla presentazione mensile i soggetti che almeno in uno 4 trimestri precedenti hanno superato il valore di 100.000 euro di servizi ricevuti. I soggetti che non superano il valore sopra indicato non presentano la dichiarazione INTRA 2 quater (non è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale)
  3. Cessioni di beni verso San Marino: è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e INTRA 1Ter le informazioni riferite alla cessione di beni verso SM, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo.

Allegato Circolare 4/2022

Dati necessari per la compilazione del file XML

                                                                                    

Campo

        Contenuto TD17  

         ACQUISTO DI SERVIZI DALL’ESTERO        

        Contenuto TD18    

        ACQUISTO BENI INTRA UE

         Contenuto TD19

         ACQUISTO BENI FORNITORE ESTERO

<CedentePrestatore> Fornitore estero Fornitore UE Fornitore estero
<CessionarioCommittente> Acquirente nazionale Acquirente nazionale Acquirente nazionale
<Data>

        Data di ricezione o ricadente nel mese di ricezione (servizi intra-UE)

        Data di effettuazione(servizi extra UE)  

        Data di ricezione

       (o ricadente nel mese di ricezione)

        Data di ricezioneo ricadente nel mese di ricezione (servizi intra-UE)

        Data di effettuazione(servizi extra UE)

<Numero> Numerazione «ad hoc» (preferibile) Numerazione «ad hoc» (preferibile) Numerazione «ad hoc» (preferibile)
<PrezzoTotale> Imponibile della fattura ricevuta Imponibile della fattura ricevuta Imponibile della fattura ricevuta
<AliquotaIVA> Aliquota IVA Aliquota IVA Aliquota IVA
<Imposta> Imposta corrispondente Imposta corrispondente Imposta corrispondente
<Natura> Da compilare in caso di non imponibilità/esenzione Da compilare in caso di non imponibilità/esenzione Da compilare in caso di non imponibilità/esenzione
<DatiFattureCollegate> Estremi fattura di riferimento Estremi fattura di riferimento Estremi fattura di riferimento

Esterometro

Per ciò che concerne le operazioni di acquisto, la trasmissione dei file contraddistinti da codici TD17, TD18 e TD19 deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l’operazione o a quello di effettuazione della stessa.

Integrazione/Autofattura

Diversi, e più stringenti, sono i termini per l’emissione di autofattura per acquisto di beni o servizi da soggetti extra UE, posto che il documento va emesso entro dodici giorni dal momento di effettuazione per:

x  l’acquisto di beni mobili da fornitore extra UE;

x l’acquisto di beni immobili da soggetto extra UE;

x le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art. 7-ter, rilevanti in Italia e ricevute da soggetto extra UE.

 

Tuesday, 08 February 2022 09:56

CIRCOLARE 3/2022- ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Il nuovo Assegno Unico e Universale, istituito D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021, spetta a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico ed è riconosciuto a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad € 8.000 lordi annuali;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

L’Assegno Unico e Universale sostituisce:

  • il Premio alla nascita;
  • l’Assegno di natalità (Bonus Bebè)
  • gli ANF (assegni familiari)
  • e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni (non saranno più presenti in busta paga, per i lavoratori dipendenti, dal mese di marzo).

 

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 l’Inps ha fornito le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

La domanda per l’Assegno Unico e Universale deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al sito dell’INPS con SPID, CNS o CIE o tramite patronato, entro il 30.06.2022 (per non perdere le mensilità da marzo 2022), da uno dei due genitori.

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo.

Per chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza, per le mensilità arretrate, dal mese di marzo.

Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

L’importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, è commisurato in base all’ISEE.

E’ comunque possibile presentare la domanda senza essere in possesso dell’ISEE e in tal caso si ha diritto all’importo minimo previsto (euro 50/mese per ogni figlio minorenne, euro 25/mese per i figli tra 18 e 21 anni).

E’ altresì possibile inviare l’ISEE successivamente alla presentazione della domanda per l’assegno unico, purchè entro il 30.06.2022 perché venga effettuato il calcolo puntuale dell’importo spettante a partire dal mese di marzo 2022.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’INPS tramite accredito diretto sul conto corrente: viene erogato in misura intera al genitore richiedente, con possibilità di fornire nel modello di domanda anche l’IBAN dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

 

Alleghiamo alla presente il messaggio Inps n. 4748 del 31.12.2021 e segnaliamo che al seguente link è possibile accedere ad un tutorial molto semplice e chiaro: https://youtu.be/R4Z8i-oZB1I

A partire dall’1.1.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si è abbassato da € 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarà pari a 1.000,00 euro.

La riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per l’attività svolta dai cambiavalute, per tale attività, a decorrere dall’1.1.2022, sarà ripristinata la soglia di 3.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale della sanzione applicabile è di 2.000,00 euro, per quelle commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro, per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Posizione dei professionisti

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

RIEPILOGO DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE DEGLI ULTIMI ANNI

Ambito temporale di riferimento                              Soglia

Dall’1.1.2016 al 30.6.2020                          3.000,00 euro

Dall’1.7.2020 al 31.12.2021                        2.000,00 euro

Dall’1.1.2022                                             1.000,00 euro

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

È fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L’art. 3 co. 1 - 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

•             da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

•             presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda a una serie di adempimenti.

OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). La sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento, sarà operativa dall’1.1.2023.

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall’1.1.2022. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

 

Riforma dell’IRPEF -Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali. Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro  25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 35%;
  • oltre 50.000,00 euro  43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 27%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro  38%;
  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro  41%;
  •  oltre 75.000,00 euro  43%.

 

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
  • ai redditi derivanti da pensioni;
  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divor­ziato;
  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
  • comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

 

Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;
  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), se­condo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

 

Modifica alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;
  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’ad­dizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;
  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700,00 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.

 

Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo

Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

  • le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
  • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;

è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

 

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

–    per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;

–    per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

–    per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

 

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000,00 a 200.000,00 euro.

 

Sospensione degli  ammortamenti - Estensione al bilancio 2021

Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

 Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;
  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  • alle partecipazioni.

 

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.

 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

 

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

 

Interventi antisismici (sismabonus) - Proroga

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

 

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detra­zioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus.

 

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:

–    da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);

–    da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso con­dominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);

–    da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 del­l’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bis dell’art. 119, di un rinvio ad un apposito de­creto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;

nella specificazione, sempre nel co. 13-bis dell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prez­za­ri DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).

 

Nuova detrazione per le barriere architettoniche

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

  • spetta nella misura del 75%;
  • spetta per le spese documentate sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

 

Proroga del c.d. “bonus facciate”

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

 

Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

  • per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2024;

fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

 

Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

 

Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le pre­dette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quel­la spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;

comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

 

Detrazione IRPEF per i giovani inquilini

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del con­tratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente).

Ambito soggettivo

L’agevolazione riguarda i giovani:

  • di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
  • con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Durata e condizioni

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

  • per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
  • a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Determinazione della detrazione

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

  • a 991,60 euro;
  • ovvero, se superiore, al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

 

Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

 

Docenti e ricercatori - Proroga del regime agevolato

Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli minorenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

 

Potenziamento degli investimenti in PIR

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 - 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Modifica dei limiti di investimento in PIR

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.

Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”

In merito ai c.d. “PIR alternativi” ex art. 13-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11.12.2016 n. 232.

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:

  • quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;
  • che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.

Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR

Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:

  • si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31.12.2022;
  • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2022, tale credito d’imposta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;

oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

 

Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale - Incremento a 2 milioni di euro a regime

 

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’1.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatati di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

 

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio 

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

  • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
  • l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Sospensione dei termini

In caso di:

  • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,
  • parto prematuro della libera professionista,
  • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
  • decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

 

Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Documentazione

La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussistano:

  • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
  • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.

Accertamento e sanzioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

 

Cartelle di pagamento - Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.

 Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

 

Contributi a fondo perduto - Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

 

Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale - Recupero

Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legi­slazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.

 

Aggi di riscossione - Riforma

Si prevede di riformare, dall’1.1.2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.

Sino al 31.12.2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

 

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

 

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

 

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

 

IMU - Riduzione per i pensionati residenti all’estero

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

  • l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;

la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

 

IMU -Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono be­neficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”.

 

Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

 

Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.

 

Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini

Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22.3.2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.

 

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax”

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);

all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

 

Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

 Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

 

Bonus TV

Sono rifinanziate per il 2022 le risorse per i contributi per l’acquisto di apparecchi TV, con o senza rottamazione.

 

Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) 

È prorogato al 31.12.2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:

  • mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
  • mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;

mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

 

Nuovo importo finanziabile con microcredito

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs. 1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre:

  • l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
  • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.

Le disposizioni attuative, nell’individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale.

 

Credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

 

3 ULTERIORI NOVITA' RILEVANTI

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2022.

 

Conclusione del programma di cashback

Si conclude al 31.12.2021 il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

Resta ferma la sospensione del programma per il periodo dall’1.7.2021 al 31.12.2021.

 

Fondo di solidarietà per proprietari di immobili occupati abusivamente

È istituito un Fondo di solidarietà a favore di proprietari di immobili a destinazione residenziale non utilizzati per effetto della denuncia all’autorità giudiziaria del reato di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) e occupazione abusiva (633 c.p.).

Le disposizioni attuative del Fondo saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.

 

Card cultura diciottenni

A partire dall’1.1.2022, è prevista l’assegnazione di una card cultura elettronica, in favore dei soggetti:

  • residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
  • nell’anno del compimento del 18° anno di età.

La card cultura elettronica, il cui importo sarà stabilito da un successivo DM, è utilizzabile per acquistare:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • libri;
  • abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
  • musica registrata;
  • prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali.

La card è utilizzabile anche per sostenere i costi relativi ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.

Esclusione dal reddito imponibile

Le somme assegnate con la card cultura diciottenni non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo ISEE.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.

Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.

Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.

Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.

La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.

Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico

In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 17/12/2021. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

1 Premessa

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 Il DL 73/2021 è entrato in vigore il 26.5.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

 Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2021 in materia fiscale e di agevolazioni.

Nella successiva circolare saranno analizzate le novità in materia di lavoro e previdenza.

 Il DL 73/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

2 Contributo a fondo perduto

L’art. 1 del DL 73/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:

  • un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);
  • se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
  • un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio.

 

2.1 Contributo “automatico”

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
  • hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

 Il nuovo contributo:

  • spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021;
  • è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

2.2 Contributo “alternativo”

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.

Soggetti beneficiari

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

Misura del contributo

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:

  • 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

 Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

  • 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

 Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

  • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Coordinamento con il contributo “automatico”

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’even­tuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.

 2.3 Contributo “perequativo”

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto con finalità perequativa, subordinato all’auto-rizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento.

L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im­posta in corso al 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.

 

3 Credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abi­ta­tivo - proroga ed estensione

L’art. 4 del DL 73/2021 interviene sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, che viene:

  • da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020;
  • dall’altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.

 3.1 Proroga del credito d’imposta per il settore turismo fino a luglio 2021

Il credito d’imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021, come precedentemente previsto), per:

  • le imprese turistico-ricettive,
  • le agenzie di viaggio;
  • i tour operator.

Misura e condizioni del credito d’imposta per il turismo

Si ricorda che il credito d’imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 50% dei canoni di affitto d’azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator, secondo l’interpretazione più rigorosa):

  • a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

3.2 Estensione del credito d’imposta per le mensilità gennaio-maggio 2021

Viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.

3.2.1 Ambito soggettivo

Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Limite di 15 milioni di ricavi

Rispetto al credito d’imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l’accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti “solari”).

3.2.2 Misura del credito e ambito oggettivo

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:

  • misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
  • misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

3.2.3 Condizioni agevolative: calo del fatturato

Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.

Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:

  • sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
  • sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 1.4.2019 - 31.3.2020;
  • sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.

 Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, mentre non sono più previste deroghe per i c.d. “Comuni calamitati”.

3.2.4 Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato

Il credito d’imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.

 

4 Credito d’imposta per sanificazione, dispositivi di prote­zio­ne individuale e tamponi

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

 Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:

  • nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di pro­tezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

 Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

5 Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi - proroga

Viene prevista la proroga al 2022 del credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, di cui all’art. 10 del DL 83/2014, nella misura del 65%.

 

6 Credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tes­sile e della moda

Viene modificato il credito d’imposta previsto dall’art. 48-bis del DL 34/2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calza­tu­riera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno stabiliti i criteri per la corretta indi­vi­duazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta in oggetto.

6.1 Proroga al 2021

Per effetto delle novità, oltre che per il periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”), l’incentivo viene riconosciuto anche per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (2021, per i soggetti “solari”).

6.2 Adempimenti per la fruizione

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare un’apposita comunica­zione all’Agenzia delle Entrate (adempimento non espressamente previsto dalla versione ori­gina­ria della disposizione).

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione saranno stabiliti con un provvedimento della stessa Agenzia.

6.3 Misura

L’agevolazione spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’im­posta precedenti a quello della relativa spettanza.

6.4 Limite massimo di riconoscimento

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di:

  • 95 milioni di euro, per l’anno 2021;
  • 150 milioni di euro, per l’anno 2022.

6.5 Modalità di utilizzo

L’incentivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

 

7 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ma­te­riali - possibilità di utilizzo in un’unica soluzione

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o com­pensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, inve­stimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.

 

8 Credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pub­blicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il beneficio è riconosciuto:

  • entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
  • nel rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.

 Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

 

9 Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive - pro­roga

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all’art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.

 

10 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COM­PEN­SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Si ricorda che, per l’anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese.

Subappaltatori edili

Per quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

 

11 Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi - proroga dei termini di versamento

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 de­vono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).

Prima del DL 73/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.4.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.

Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

11.1 Avvisi di addebito inps

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

11.2 Accertamenti esecutivi

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fi­scalità locale.

Va detto che secondo la censurabile opinione dell’Agenzia delle Entrate la sospensione predetta non riguarda il pagamento che va eseguito a seguito di notifica dell’accertamento esecutivo, ma i pagamenti (che peraltro non hanno veri e propri termini) delle somme dopo che sono state affidate in riscossione.

11.3 rate da dilazione dei ruoli

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.

 

12 sospensione delle attività esecutive e cautelari

Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fer­mi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

13 Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il cre­ditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della moro­sità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 73/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.6.2021.

 

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

 

14 Riscossione Sicilia Spa - Subentro ad opera dell’agenzia del­le Entrate-Riscossione

Per i debitori aventi residenza o sede legale in Sicilia, la riscossione mediante ruolo avviene ad opera di Riscossione Sicilia SPA, a tutti gli effetti “Agente della Riscossione”.

Tale ente sarà cancellato dal Registro delle imprese senza formale liquidazione.

Dall’1.10.2021, ad esso subentra l’Agente della Riscossione “nazionale” (Agenzia delle Entrate-Ri­scossione).

Nulla cambia per i debitori, in quanto Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a Riscossione Sicilia SPA in automatico in ogni rapporto, anche processuale.

 

15 Potenziamento dell’ACE (c.d. “ACE innovativa”)

Per il solo 2021 è stata potenziata l’ACE, prevedendo un coefficiente del 15% sugli incrementi patrimoniali (conferimenti e versamenti in denaro, nonché accantonamenti di utili a riserva) rilevanti ai fini della base di calcolo dell’agevolazione e registrati nel 2021 medesimo.

Così, se ad esempio una srl provvede nel 2021 ad accantonare a riserva l’utile del 2020, pari a 500.000,00 euro, o riceve nel 2021 dai soci conferimenti in denaro per identico ammontare:

  • il reddito detassato è pari a 75.000,00 euro (500.000,00 × 15%);
  • a tale importo corrisponde un risparmio in termini di IRES pari a 18.000,00 euro (75.000,00 × 24%).

 Per le società di capitali, in particolare, il risparmio è pari al 3,6% degli incrementi patrimoniali rilevati nel 2021.

Tali incrementi rilevano per l’intero ammontare, sempre limitatamente al 2021, indipendentemente dalla data di versamento (la quale potrebbe quindi essere, ad esempio, anche il 31.12.2021).

È però previsto un limite massimo di 5 milioni di euro, per cui, sempre prendendo a riferimento il caso delle società di capitali, il risparmio d’imposta massimo ammonta a 180.000,00 euro.

Fruizione del beneficio sotto forma di credito d’imposta

In alternativa alla riduzione dell’IRPEF o dell’IRES da versare a saldo nel 2022 con riferimento al 2021, è possibile trasformare il reddito detassato in credito d’imposta, da utilizzare in compen­sa­zione (riprendendo l’esempio sopra proposto, anche il credito ammonterebbe a 18.000,00 euro).

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell’utile di esercizio, anche se occorre al riguardo un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

 

16 Trasformazione delle dta in credito d’imposta - esten­sio­ne alle cessioni di crediti effettuate nel 2021

L’art. 19 co. 1 del DL 73/2021 estende la facoltà di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-bis del DL 34/2019 e successive modifiche) anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021 (oltre che in relazione a quelle effettuate entro il precedente termine del 31.12.2020).

Valore nominale massimo di computo dei crediti ceduti

Ai fini in esame, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

 

17 Trasformazione delle DTA in credito d’imposta - Opera­zio­ni di aggregazione aziendale “approvate” nel 2021

L’art. 19 co. 8 del DL 73/2021 interviene in merito alla facoltà di trasformazione in credito d’imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa, dall’art. 1 co. 233 - 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale.

In particolare, la condizione per cui, per fruire dell’agevolazione, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, dovessero essere deliberate dall’assemblea dei soci tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui il “progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferi­menti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021”.

In altre parole, l’agevolazione è ora subordinata al fatto che nel 2021 “solare” intervenga:

  • in caso di fusioni e scissioni, l’approvazione del progetto da parte dell’organo amministrativo competente delle società partecipanti;
  • in caso di conferimenti, la delibera da parte dell’organo amministrativo competente della conferente.

 Non rileva, invece, l’avvenuta delibera da parte dell’assemblea dei soci la quale, stando alla nuova formulazione, potrebbe intervenire anche nel 2022.

 

18 Esenzione per i capital gain su partecipazioni in start up e pmi innovative

L’art. 14 del DL 73/2021 ha introdotto un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia “qualificate” che “non qualificate”, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti dalla:

  • cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall’1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni;
  • cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

 In questi casi, quindi, non si applica l’imposta sostitutiva del 26%, di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

18.1 Ambito di applicazione

La disposizione in commento si applica alle plusvalenze su partecipazioni che rientrano tra i redditi diversi di cui agli artt. 67 e 68 de TUIR, ma è destinata alle sole persone fisiche. Sono, quindi, esclu­se dalla disciplina agevolativa le società semplici, gli enti non commerciali ed i soggetti equiparati.

18.2 Autorizzazione da parte della commissione europea

L’efficacia dell’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni detenute in start up e PMI innovative è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

19 Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni

L’art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti:

  • che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
  • con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.

 L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

19.1 Ambito temporale

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.

19.2 Ambito oggettivo

L’agevolazione riguarda:

  • non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;
  • ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abi­tazione.

 Per quanto concerne l’oggetto dell’acquisto, deve trattarsi di “«prime case» di abitazione”, escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9, come definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ovvero la norma che prevede le agevolazioni “prima casa” per l’imposta di registro.

19.3 Ambito soggettivo

Il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

  • non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • abbiano un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui.

19.4 Condizioni di “prima casa”

Si ritiene che l’atto di acquisto debba rispettare tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, anche se la formulazione normativa richiama la Nota II-bis con riferimento al tipo di abitazione trasferito, anziché alle condizioni dell’acquisto.

19.5 Contenuto dell’agevolazione

L’agevolazione si muove su più fronti, in quanto riguarda, da un lato, le imposte d’atto dovute sull’atto di trasferimento a titolo oneroso (IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) e, dall’altro, l’imposta sostitutiva sul finanziamento.

19.5.1 Esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale

In primo luogo, viene previsto che, in presenza di tutti gli elementi e le condizioni sopra illustrate, l’atto di acquisto a titolo oneroso vada esente dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

In questo caso, si ritiene restino dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali, non po­tendo operare l’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011.

Applicazione generalizzata dell’esenzione

L’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sembra potersi applicare a prescindere dal regime di alternatività IVA-registro. La nuova norma, infatti, sembra strutturata in modo da pre­vedere in modo generalizzato l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per tutti gli atti di acquisto che soddisfino le condizioni di legge, sia ove posti in essere da soggetti privati che da soggetti IVA ed, in questo secondo caso, a prescindere dal regime IVA (esenzione o imponibilità).

19.5.2 Credito d’imposta per gli atti imponibili ad IVA

Ove l’atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, agli acquirenti con meno di 36 anni spetta “un cre­dito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acqui­sto”, che può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione nel modello F24 ai sensi del DLgs. 241/97.

 In nessun caso il credito può essere rimborsato.

 Anche il credito d’imposta correlato all’IVA dovrebbe essere subordinato sia al limite di età che al limite dell’ISEE.

19.5.3 Esenzione per gli atti di finanziamento

Viene prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di cui all’art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a condizione che:

  • sussistano le condizioni di “prima casa” e i requisiti di 36 anni non compiuti e di ISEE annuo non superiore a 40.000,00 euro;
  • la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo.

19.5.4 Decadenza e carenza delle condizioni

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra il­lustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la de­ter­minazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di decadenza dalle agevolazioni prima casa, e dall’art. 20 del DPR 601/73, in materia di imposta sostitutiva sui mutui.

 

20 IVA - termini di emissione delle note di variazione in dimi­nu­zione

L’art. 18 del DL 73/2021 modifica la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

20.1 Decorrenza

La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021).

20.2 Momento di emissione della nota di variazione

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell’emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l’IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

Nello specifico, il nuovo co. 10-bis dell’art. 26 del DPR 633/72 identifica il momento da cui il de­bitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

  • la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 Nell’ipotesi in cui, successivamente all’assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in au­mento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’im­posta, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota di variazione.

21 IVA- percentuali di compensazione per cessioni di bovini e suini - aumento

Al fine di agevolare i produttori agricoli che determinano la detrazione IVA in modo forfetario in base al regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione appli­cabili nel 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina vengono fissate, entrambe, al 9,5% (art. 68 co. 1 e 2 del DL 73/2021).

In base alle disposizioni previgenti tali percentuali erano fissate, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%. Per effetto delle nuove disposizioni, dunque, i produttori agricoli in regime IVA speciale che ef­fettuano cessioni di bovini e/o suini vivi possono portare in detrazione un importo forfetario maggiore.

Si sottolinea che la nuova percentuale è applicabile per la sola annualità 2021.

22 IVA- cessioni di giornali - aumento della forfettizzazione della resa

Con riguardo all’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l’IVA di cui all’art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (anziché dell’80%, come avviene ordinariamente) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

La misura è analoga a quella che era stata prevista per l’anno 2020 dall’art. 187 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77).

23 Imposta sui manufatti in plastica - ulteriore rinvio

Viene ulteriormente differita all’1.1.2022 l’efficacia delle disposizioni che hanno istituito l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

24 Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

L’art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l’operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.

24.1 Garanzia SACE

Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31.12.2021 per:

  • finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 1 del DL 23/2020);
  • portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 co. 13 del DL 23/2020);
  • prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 co. 14-bis del DL 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente for­mulazione) del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26.5.2021;
  • misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del DL 23/2020). Per queste è prevista l’eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

 Per le garanzie disposte dall’art. 1 co. 1 e 1-bis del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione euro­pea. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

24.2 Fondo di Garanzia PMI

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31.12.2021.

Dall’1.7.2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:

  • le garanzie per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020) sono concesse nella misura massima dell’80% (anziché del 90%);
  • il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell’operazione;
  • le garanzie per operazioni fino a 30.000,00 euro (art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

25 Proroga moratoria per le PMI

L’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

Richiesta dell’impresa

La proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021.

 

26 Garanzia finanziamenti a medio-lungo termine per pro­get­ti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

L’art. 12 del DL 73/2021 introduce una nuova garanzia per favorire l’accesso delle imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in cui almeno il 60% sia finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o programmi di investimenti.

 

27 “Patrimonio destinato” per il sostegno del sistema ec­o­nomico

L’art. 27 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) ha introdotto una misura agevolativa per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, che si sostanzia nell’istituzione di un Patrimonio destinato “alimentato” da beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Patrimonio destinato prevede investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la parte­cipazione ad aumenti di capitale, nonché l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Durata

Con l’art. 17 del DL 73/2021 viene stabilito che le previste operazioni potranno essere effettuate fino al 31.12.2021.

28 interventi in materia di mutui prima casa

L’art. 64 del DL 73/2021 contiene anche alcune misure in materia di mutui e garanzie per la prima casa.

28.1 Fondo di solidarietà mutui prima casa

Vengono prorogate al 31.12.2021 le misure previste dall’art. 54 co. 1 del DL 18/2020, che aveva disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.

Sospensione delle rate del mutuo

Il Fondo di solidarietà in esame consente, per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

28.2 fondo di garanzia per la prima casa

In relazione al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013:

  • viene elevata a 36 anni non compiuti l’età massima di accesso al Fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (ex art. 1 della L. 92/2012);
  • la relativa dotazione viene incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 250 milioni di euro per l’anno 2022.

 Inoltre, per le domande presentate a decorrere dal 25.6.2021 e fino al 30.6.2022, viene elevata all’80% della quota capitale, “tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi”, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile), comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.