1.Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale
In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.
La dichiarazione Iva dell'anno 2020 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.
2.Termini per il versamento dell'IVA annuale
Il versamento del saldo IVA 2020 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2021:
- in unica soluzione;
ovvero
- in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2021, data entro la quale va versata la prima rata.
La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.
Il saldo IVA 2020 può essere differito al 30.6.2021 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:
- in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);
- in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7.2021 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
In tal caso il saldo IVA 2020 può quindi essere versato:
- in unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2021 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
3. Compensazione di crediti IVA
Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:
- fino a 5.000 euro, liberamente;
- per importi superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile.
Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:
- 8 per il 2019 (mod. REDDITI 2020);
- 8,5 quale media per il 2018 - 2019;
è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2020 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. “regime premiale” disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.
Per l’anno 2021 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili “orizzontalmente” in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00.
Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.
Argomento | Descrizione |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio-Proroga |
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR. |
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” |
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. |
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga |
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. |
Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità |
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:
Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente). Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110% È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
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Proroga del c.d. “bonus facciate” | La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021. |
Proroga del c.d. “bonus verde” |
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
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Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati - Messa a regime |
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi:
Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:
Lavoratori senza sostituto d’imposta
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Spese veterinarie - Limite di spesa | Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR. |
Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021 |
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
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Riallineamento dei valori dell’avviamento | Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori fiscali ai maggiori valori civili dell’avviamento e delle altre attività immateriali prive di tutela giuridica iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali costituenti diritti giuridicamente tutelati, quali marchi, brevetti e licenze, oltre che ai cespiti materiali). |
Regime degli impatriati | Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento. |
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate |
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:
La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata. |
Incentivo alle aggregazioni aziendali | Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE. |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali |
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta:
Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione. Perizia asseverata Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata. |
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione |
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile:
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Credito d’imposta per la formazione 4.0 |
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili. |
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI | Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI. |
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi | Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
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Credito d’imposta per investimenti pubblicitari |
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:
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Credito d’imposta per cuochi professionisti |
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021. Il credito d’imposta:
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Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali |
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:
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Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua |
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione:
Ambito oggettivo Il credito spetta per le spese:
Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione. |
Contributo a Fondo perduto per i centri storici turistici |
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi. |
Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali |
Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):
Regime “de minimis” L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”. |
Legge Sabatini | Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale. |
Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi |
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
Versamenti sospesi Sono sospesi i termini relativi:
Ripresa dei versamenti I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. |
Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti |
La legge di bilancio 2021:
– l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”); – conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020; – introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali. |
Bonus TV | Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2. |
Bonus idrico | Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. |
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi |
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Banca dati delle locazioni Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo, da emanare entro 60 giorni. |
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021 |
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:
Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno ammesso al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020). Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021. |
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione |
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobili (adibiti ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo:
Modalità attuative Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
Contributo per acquisto e rottamazione moto - Rifinanziamento |
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo. |
Buono mobilità/ monopattini - Rifinanziamento |
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher. |
Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale |
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio. Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma multilaterale per le compensazioni. |
Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19 |
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
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Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto |
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente. |
Termini di registrazione delle fatture attive |
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni). |
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro” |
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”). A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:
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Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie |
Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018). Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. |
Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA |
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi. Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica. |
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica |
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo. La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate). |
Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi |
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015. Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Nuovo regime sanzionatorio Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi. In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico. La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro. Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese. |
Lotteria degli scontrini e cashback |
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Milleproroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’avvio della lotteria. Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. |
Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA |
Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA. Analisi di rischio e controlli sostanziali L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale. Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inibizione all’emissione di fatture elettroniche In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. Definizione delle modalità operative Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode. |
Agevolazioni IMU e TARI - Pensionati residenti all’estero |
A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
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Agevolazioni IMU - Immobili distrutti da calamità naturali |
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012. L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021. |
ULTERIORI NOVITA' RILEVANTI
Argomento | Descrizione |
Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale per perdite d’esercizio |
L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che: per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.
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Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.
Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.
Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.
Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.
La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.
Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico
In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 23/12/2020. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
QUADRO NORMATIVO
Il meccanismo del cashback è stato istituito dall’art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative, ora approvate con il DM 156/2020 (in vigore dal 28.11.2020).
EXTRA CASHBACK DI NATALE
Con una comunicazione pubblicata sul sito MEF, viene confermato l’avvio dall’8 dicembre 2020 della fase sperimentale del cashback, che si concluderà il 31 dicembre 2020.
La fase sperimentale (denominata anche “extra cashback di Natale”) consentirà agli aderenti un rimborso del 10% di quanto speso per chi, tra l’8 e il 31 dicembre, effettui un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.
La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro.
Il rimborso complessivo massimo previsto è quindi di 150 euro.
Gli accrediti saranno effettuati nel mese di febbraio 2021.
Il comunicato precisa che, per fruire della disciplina del cashback, non è previsto un importo minimo di spesa e che concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi entità. Inoltre, non vi saranno limitazioni merceologiche: vengono conteggiati i pagamenti fatti presso tutti i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici (come il POS) che consenta la partecipazione al programma.
Si ribadisce che sono esclusi gli acquisti on line e gli acquisti effettuati ai fini professionali.
MODALITÀ DI ADESIONE
L’adesione al programma avviene su base volontaria.
Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:
L’adesione al programma può avvenire anche tramite i «sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato», cioè gli operatori che forniscono gli strumenti di pagamento, carta o app. La registrazione direttamente sulle app di pagamento sarà possibile dall’8 dicembre, ad esempio, per Satispay, Yap, Nexi Pay, e da metà gennaio per Bancomat Pay (che nel frattempo sarà comunque registrabile sulla app IO, alla voce “Altri strumenti di pagamento”). Le transazioni con PagoBancomat includono anche quelle effettuate tramite wallet Samsung Pay; così come per chi si iscrive a Nexi Pay saranno da subito considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti fatti tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021
A decorrere dal 1° gennaio 2021, prenderà il via, a regime, il piano di cashback, che consentirà di ottenere, su base semestrale, il rimborso del 10% delle transazioni effettuate mediante mezzi di pagamento elettronici. La partecipazione al programma ha inizio con l’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato
A decorrere dall’1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:
• dall’1.1.2021 al 30.6.2021;
• dall’1.7.2021 al 31.12.2021;
• dall’1.1.2022 al 30.6.2022.
Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.
Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all’importo di 150,00 euro.
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati.
Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale, tramite il codice IBAN indicato dall’aderente al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.
SUPER-CASHBACK
Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. “super-cashback”) pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l’aderente che ha effettuato l’ultima transazione in un momento anteriore.
Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti.
Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Dall’1 dicembre è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, per partecipare alle estrazioni al via dal prossimo anno.
L'inizio della lotteria - previsto in origine al 1° luglio di quest’anno - è stato infatti differito dal decreto Rilancio al 1° gennaio 2021.
È online il sito cashlessitalia.it, dove viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, inclusa la lotteria degli scontrini.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.
Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni processi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione contabile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).
Le principali novità consistono nell’introduzione di:
2 NUOVI CODICI “NATURA”
Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora non sia applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).
Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.
Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5) e in quella approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).
Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6.1 |
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N1 |
Operazioni escluse |
N1 |
Operazioni escluse |
N2 |
Operazioni non soggette |
N2 |
Operazioni non soggette (non più valido dall’1.1.2021) |
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N2.1 |
Operazioni non soggette a IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72 |
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N2.2 |
Altre operazioni non soggette |
N3 |
Operazioni non imponibili |
N3 |
Operazioni non imponibili (non più valido dall’1.1.2021) |
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N3.1 |
Non imponibili - Esportazioni |
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N3.2 |
Non imponibili - Cessioni intracomunitarie |
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N3.3 |
Non imponibili - Cessioni verso San Marino |
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N3.4 |
Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
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N3.5 |
Non imponibili - A seguito di dichiarazioni di intento |
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N3.6 |
Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 |
Operazioni esenti |
N4 |
Operazioni esenti |
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 |
Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) |
N6 |
Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non più valido dall’1.1.2021) |
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N6.1 |
Inversione contabile - Cessione di rottami e di altri materiali di recupero |
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N6.2 |
Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro |
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N6.3 |
Inversione contabile - Subappalto nel settore edile |
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N6.4 |
Inversione contabile - Cessione di fabbricati |
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N6.5 |
Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari |
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N6.6 |
Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici |
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N6.7 |
Inversione contabile - Prestazioni del comparto edile e settori connessi |
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N6.8 |
Inversione contabile - Operazioni del settore energetico |
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N6.9 |
Inversione contabile - Altri casi |
N7 |
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72) |
N7 |
IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72) |
2.1 OPERAZIONI NON SOGGETTE
Il codice “Natura” N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall’1.1.2021 – da due differenti codifiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale od oggettivo:
2.2 OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Le nuove codifiche previste dalla versione 1.6.1 delle specifiche tecniche consentono di descrivere con un maggior grado di dettaglio le operazioni non imponibili. La ripartizione analitica coincide sostanzialmente con quella presente nel quadro VE della dichiarazione annuale; si veda, di seguito, il prospetto di riconciliazione con il modello IVA 2020.
Codice “Natura” |
Tipologia dell’operazione |
Riferimento normativo |
Modello IVA 2020 |
N3.1
segue |
Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”). |
Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 |
Rigo VE30 campo 2 |
Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. |
Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 |
||
Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea. |
Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93 |
||
N3.2 |
Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.). |
Art. 41 del DL 331/93 |
Rigo VE30 campo 3 |
Cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari. |
Art. 58 del DL 331/93 |
||
Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato. |
Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93 |
||
N3.3 |
Operazioni con la Repubblica di San Marino. |
Art. 71 del DPR 633/72 |
Rigo VE30 campo 4 |
N3.4 |
Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.). |
Art. 8-bis del DPR 633/72 |
Rigo VE30 campo 5 |
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in esportazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.). |
Art. 9 del DPR 633/72 |
||
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc. |
Art. 72 del DPR 633/72 |
||
N3.5 |
Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di intento). |
Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72 |
Rigo VE31 |
N3.6 |
Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA. |
Art. 50 co. 4 lett. c) del DL 331/93 |
Rigo VE32 |
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA. |
Art. 50 co. 4 lett. e) del DL 331/93 |
||
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro. |
Art. 50 co. 4 lett. i) del DL 331/93 |
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Prestazioni di servizi rese fuori dall’Unione europea da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340). |
Art. 74-ter del DPR 633/72 |
2.3 INVERSIONE CONTABILE
Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice “Natura” N6 è stato sostituito da ben 9 differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie.
Nella seguente tabella viene proposta una possibile riconciliazione fra i diversi codici “Natura” e i corrispondenti righi della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2020).
Codice “Natura” | Tipologia dell’operazione | Norma di riferimento | Modello IVA 2020 |
N6.1 | Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc. | Art. 74 co. 8 del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 2 |
N6.2 | Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. | Art. 17 co. 5 del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 3 |
N6.3 | Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. | Art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 4 |
N6.4 | Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72). | Art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 5 |
N6.5 | Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. | Art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 6 |
N6.6 | Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. | Art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 7 |
N6.7 | Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. | Art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 8 |
N6.8 | Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. | Art. 17 co. 6 lett. d-bis) del DPR 633/72 |
Rigo VE35 campo 9 |
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. | Art. 17 co. 6 lett. d-ter) del DPR 633/72 |
||
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72. | Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72 |
3 NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”
Le nuove specifiche tecniche, adottabili in via facoltativa dall’1.10.2020 e obbligatoriamente dall’1.1.2021, consentono, tra l’altro, al soggetto passivo di effettuare l’integrazione elettronica della fattura (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emettere autofattura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “TipoDocumento”, che si affiancano a quelli preesistenti.
Di seguito si riporta una tabella di confronto fra le codifiche già presenti nella versione 1.5 delle specifiche tecniche e quelle introdotte grazie ai provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 99922 e 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).
Specifiche tecniche versione 1.5 |
Specifiche tecniche versione 1.6.1 |
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TD01 | Fattura | TD01 | Fattura |
TD02 | Acconto/Anticipo su fattura | TD02 | Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella | TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di Credito | TD04 | Nota di Credito |
TD05 | Nota di Debito | TD05 | Nota di Debito |
TD06 | Parcella | TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno | ||
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | ||
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari | ||
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 | ||
TD20 | Autofattura | TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93) |
TD21 | Autofattura per splafonamento | ||
TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA | ||
TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | ||
TD24 | Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72 | ||
TD25 | Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72 | ||
TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72 | ||
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
3.1 INVERSIONE CONTABILE E AUTOFATTURA
Con riferimento alla procedura di inversione contabile prevista dall’art. 17 co. 5 del DPR 633/72, occorre sottolineare come, nonostante non risultino chiarimenti di prassi al riguardo, l’adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche, a decorrere dall’1.1.2021, non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere esclusivamente per via elettronica all’integrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile. Tuttavia, anche riconoscendo l’eventuale ammissibilità delle procedure “tradizionali”, occorre rilevare che il soggetto passivo che non utilizzi le nuove funzionalità, dovrebbe comunque apportare modifiche alle bozze di liquidazioni periodiche, nonché a quella relativa alla dichiarazione annuale IVA, che verranno proposte dal-l’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, invece, che, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui vi sia obbligo di emissione di autofattura, “la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI” (circ. 17.6.2019 n. 14, § 6.1).
Quanto alle ipotesi di reverse charge “esterno”, va sottolineato come, pur non essendo obbligatoria l’adozione dei codici TD17, TD18 e TD19, l’integrazione elettronica dei documenti ricevuti da soggetti esteri dovrebbe esonerare dalla presentazione dell’esterometro.
Di seguito si riporta un prospetto di riconciliazione fra i codici “TipoDocumento” e i righi della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2020).
Codice “TipoDocumento” |
Tipologia dell’operazione |
Modello IVA 2020 |
TD16 |
Acquisti di oro da investimento, acquisti di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi di cui all’art. 17 co. 5 del DPR 633/72 |
Rigo VJ7 (oro puro) Rigo VJ8 (oro da investimento) |
Codice “TipoDocumento” | Tipologia dell’operazione | Modello IVA 2020 |
TD16 | Acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 | Rigo VJ12 |
TD16 | Acquisti di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’op-zione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72) di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 | Rigo VJ13 |
TD16 | Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 | Rigo VJ16 |
TD16 | Acquisti di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72 | Rigo VJ14 |
TD16 | Acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché acquisti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 | Rigo VJ15 |
TD16 | Acquisto di beni e servizi del settore energetico di cui all’art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72 | Rigo VJ17 |
TD17 | Acquisto di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 | Rigo VJ3 |
TD18 | Acquisti di beni intra-UE ex artt. 46 e 47 del DL 331/93 | Rigo VJ9 |
A fini operativi può essere utile sottolineare come il cessionario/committente, ricevuta una fattura contraddistinta da uno dei codici da N6.1 a N6.9, potrà generare un documento con una delle relative codifiche “TipoDocumento” per procedere all’integrazione elettronica.
Ad esempio, il soggetto passivo, subappaltatore, che rende servizi edili nei confronti di altro soggetto nella catena del subappalto, emetterà fattura riportando il codice “Natura” N6.3.
Il committente potrà integrare tale fattura, generando un file formato XML con codice TD16, riportando:
In tema di autofatture, occorre, poi, sottolineare l’introduzione – a fianco del codice TD20, da utilizzare per la regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (omessa o irregolare fatturazione) – del codice TD21, che deve essere impiegato quando si intenda regola-rizzare il c.d. “splafonamento”.
Per l’estrazione di beni da un deposito IVA sono stati, infine, previsti due appositi codici, TD23 e TD22, da adottare a seconda che l’estrazione avvenga con o senza versamento dell’IVA.
3.2 ALTRE FATTISPECIE
La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche consente di distinguere le fatture differite da quelle immediate.
In particolare:
Un’altra novità concerne le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di cui all’art. 36 del DPR 633/72, che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicate in uno specifico rigo della dichiarazione annuale IVA e per le quali è previsto lo specifico codice TD26.
Occorre segnalare, infine, che la codifica TD27 deve essere utilizzata per documentare il c.d. “autoconsumo” o le cessioni gratuite senza rivalsa.
4 NUOVI CONTROLLI
La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579, prevede ulteriori controlli, correlati all’introduzione delle nuove codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.
Qualora, ad esempio, si utilizzino i codici N2, N3 o N6, per una fattura elettronica riferita a operazioni effettuate dall’1.1.2021, il documento verrà scartato dal Sistema di Interscambio.
Quanto ai codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non è ammessa l’indicazione, nel file XML, del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.
Al contrario, la fattura viene scartata nel caso in cui venga utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente. In merito al codice TD21, si segnala, poi, che tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero.
Va evidenziato, inoltre, che il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) riportando il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.
Occorre segnalare, infine, che l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 15.10.2020 n. 149, ha precisato che “i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento”. Il Sistema di Interscambio accetterà, quindi, le fatture elettroniche trasmesse successivamente al 31.12.2020 e predisposte con il vecchio tracciato, che evidenzino, nel campo “Data”, un giorno antecedente all’1.1.2021.
5 ALTRE NOVITA'
Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:
(*) Fonte Eutekne
Il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020
Per i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali” è prevista la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.
Viene prevista una facoltà di deroga all’art. 2426 co. 1 n. 2) c.c., secondo cui: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa”.
Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.
Le società che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.
Dell’attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio), nonché all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.
Nel caso delle micro-imprese che, fornendo in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2435-ter co. 2 c.c., sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, tale informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.
I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.
Analoga previsione opera ai fini IRAP.
Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.
Queste ultime andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d’imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
In sede di conversione del DL 104/2020 è stata “anticipata” la possibilità di effettuare la “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Per tali soggetti, la “nuova” rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).
L’originaria versione della disposizione prevedeva invece che la rivalutazione potesse essere effettuata nel solo bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ovvero, per i soggetti “non solari”, nel bilancio dell’esercizio 2020/2021).
Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello al 31.12.2020.
ULTERIORI MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%
L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
In sede di conversione del DL 104/2020 sono state apportate ulteriori modifiche a tale disciplina.
Unità immobiliari “autonome” site in edifici plurifamiliari - Definizione
Il “superbonus” del 110% si applica a due tipologie di immobili:
- agli edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (trattasi degli edifici “oggettivamente” condominiali, le cui parti comuni possono però essere oggetto di interventi agevolati con il “superbonus” del 110% solo se sussiste anche la soggettività condominiale);
- alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.
L’equiparazione agli “edifici unifamiliari” consente alle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari di essere considerate, ai fini della disciplina di cui all’art. 119 del DL 34/2020, alla stregua di “edifici a sé stanti”, con conseguente possibilità di avvalersi del “superbonus” del 110% in modo “autonomo”. Affinché detti immobili siano equiparati agli “edifici unifamiliari” deve esistere contestualmente il requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”.
Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Territori colpiti da eventi sismici
Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il “superbonus” del 110% spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.
Con riguardo ai fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e DL 39/2009 (eventi sismici del 2016-2017 e del 2009), il “superbonus” del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2020 nei limiti di spesa indicati dall’art. 119 del DL 34/2020 aumentati del 50%.
La detrazione, inoltre:
- è alternativa al contributo per la ricostruzione ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati;
- riguarda anche le case diverse dall’abitazione principale, ma non gli immobili destinati alle attività produttive.
CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE
Con l’art. 77 del DL 104/2020 convertito vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
Il credito d’imposta locazioni:
- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;
- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020.
Inoltre, in sede di conversione sono state introdotte due ulteriori modifiche operanti per le sole strutture turistico-ricettive:
- l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020, per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020;
- l’aumento al 50% (dal 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti” .
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE - INCREMENTO RISORSE
Per effetto dell’art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.
Ne consegue che lo stanziamento complessivo per il credito d’imposta sanificazione è pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni di euro inizialmente previsti.
Per effetto del suddetto rifinanziamento, aumenta quindi la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili, inizialmente fissata in misura pari al 15,6423% dal provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831.
CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 81 del DL 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche.
Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.
Viene precisato che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.
Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” ha previsto un contributo a fondo perduto per i ristoranti che acquistano prodotti del territorio e per i commercianti dei centri storici.
Sono state inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili a uso non abitativo, è stato reintrodotto il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi ed è stato previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti pubblicitari di leghe, società e associazioni sportive.
Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
Con l’art. 58 del D.L. 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.
Contributo a fondo perduto per esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici
Con l’art. 59 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo è calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, in relazione ai ricavi del periodo d’imposta 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
È comunque previsto un contributo minimo, pari a:
1.000,00 euro, per le persone fisiche;
2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.
Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi
L’art. 77 del D.L. 104/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020.
In particolare, il credito d’imposta:
spetta anche alle strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, anche al mese di luglio.
Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi
L’art. 79 del D.L. 104/2020 reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del D.lgs. 241/1997.
Tra i beneficiari del credito d’imposta vi sono anche:
le strutture che svolgono attività agrituristica;
gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
le strutture ricettive all’aria aperta.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari di leghe, società e associazioni sportive
Con l’art. 81 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto per l’anno 2020 un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’ art. 85, c. 1, lett a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
effettuato dall’7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante.
Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.
Il corrispettivo sostenuto per le spese in esame costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del D.lgs. 241/1997.
Il c.d. decreto “Semplificazioni” ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto:
Allo stesso modo vanno comunicate al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza le eventuali variazioni del domicilio digitale (PEC) originariamente indicato.
sanzioni in caso di inadempimento Imprese già costituite
Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020 sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro) e si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro) e vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
Fonte: Eutekne
1 premessa
Con il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sulla G.U. 19.5.2020 n. 128 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Il DL 19.5.2020 n. 34 è stato convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, entrata in vigore il 19.7.2020, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Rilancio”.
2 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)
L’art. 119 del DL 34/2020, sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
2.1 Soggetti beneficiari
Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:
2.2 Immobili esclusi dal “superbonus”
Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
2.3 Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.
Tipologia di intervento “trainante” | Limite massimo di spesa |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno | La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti |
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti |
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.
Ripartizione della detrazione
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
2.4 Interventi antisismici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
2.5 Impianti solari fotovoltaici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
2.6 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
3 interventi edilizi, antisismici e di riqualificazione energetica - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
Per effetto dell’art. 121 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
Le modalità attuative per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
3.1 Tipologie di interventi agevolati
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
3.2 Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori
L’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Per gli interventi che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, tuttavia, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:
4 Contributi a fondo perduto per l’industria tessile e della moda
Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Provvedimento attuativo
Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo:
Autorizzazione della Commissione europea
L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
5 Contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell’intrattenimento
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, con l’art. 25-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.
I contributi a fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Provvedimento attuativo
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
Autorizzazione della Commissione europea
L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
6 Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica
In aggiunta agli incentivi previsti dal co. 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i co. 1-bis - 1-novies dell’art. 44 del DL 34/2020, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.
6.1 Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1 dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall’1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che:
Misura dei contributi
In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono.
Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 | Contributo (con rottamazione) | Requisiti del veicolo rottamato |
Da 0 a 20 | 2.000,00 euro | Il veicolo rottamato deve essere:
|
Da 21 a 60 | 2.000,00 euro | |
Da 61 a 110 | 1.500,00 euro | |
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro. |
Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 | Contributo (senza rottamazione) |
Da 0 a 20 | 1.000,00 euro |
Da 21 a 60 | 1.000,00 euro |
Da 61 a 110 | 750,00 euro |
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro. |
6.2 Acquisto di veicoli usati Euro 6 con rottamazione
Devono pagare solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone fisiche che:
6.3 Contributo ulteriore per il secondo veicolo rottamato
Spetta un ulteriore incentivo di 750,00 euro per le persone fisiche che:
L’ulteriore contributo di 750,00 euro deve, in alternativa:
7 Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (c.d. “bonus motorini”)
Sostituendo il co. 1057 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’art. 44-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, modifica gli incentivi spettanti per coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. “bonus motorini”).
Misura del contributo (con o senza rottamazione)
Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).
Il bonus aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato:
Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto.
In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
8 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, l’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
La misura ha subito alcune modifiche in sede di conversione in legge del DL 34/2020.
8.1 Ambito oggettivo
Il credito d’imposta spetta per contratti di:
L’oggetto del contratto deve essere costituito da:
8.2 Condizioni
In linea generale, il contributo spetta a condizione che:
Eccezioni
La soglia di 5 milioni di ricavi non opera per:
Anche la condizione del calo del fatturato subisce due deroghe, in quanto non deve essere verificata in capo ai soggetti che:
8.3 Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di:
Il credito d’imposta è pari al:
8.4 utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
9 Credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e moda
L’art. 48-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta:
Il credito d’imposta:
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
10 Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
L’art. 46-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede un incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse relative al credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali, di cui all’art. 49 del DL 34/2019 convertito, che è stato esteso dall’art. 12-bis del DL 23/2020 convertito alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.
Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
11 Credito d’imposta per la promozione del sistema delle “società benefit”
L’art. 38-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in “società benefit”, sostenuti dal 19.7.2020 al 31.12.2020.
Si ricorda che le “società benefit”, introdotte dalla L. 208/2015, sono quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”.
Il credito d’imposta in esame è riconosciuto:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
12 Esenzione della prima rata imu 2020 per il settore turistico
L’art. 177 del DL 34/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per:
Nei casi sopraelencati non doveva quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.
Per l’ultima fattispecie di immobili sopra elencata, tuttavia, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 34/2020 e l’acconto IMU potrebbe quindi già essere stato versato entro lo scorso 16.6.2020. In questi casi dovrebbe essere possibile tenere conto di quanto già pagato in sede di versamento, a conguaglio, del saldo IMU per il 2020 scadente il prossimo 16 dicembre.
13 Riduzione dei tributi locali con domiciliazione bancaria
L’art. 118-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede che gli enti territoriali possano deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo tenuto al pagamento vi provveda mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
14 misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative
Con l’art. 38 del DL 34/2020 convertito è stato previsto un pacchetto di misure per rafforzare il sistema delle start up innovative e delle PMI innovative.
14.1 Detrazioni d’imposta per investimenti
Viene incrementata al 50% la detrazione IRPEF spettante per:
Provvedimento attuativo
Le disposizioni attuative di tali detrazioni saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
14.2 Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019) viene esteso ai contratti stipulati con start up innovative.
14.3 Programma “smart & start”
Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2020, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (c.d. agevolazioni “smart & start”).
14.4 Contributi a fondo perduto e investimenti nel capitale
Viene inoltre previsto:
Provvedimenti attuativi
Le disposizioni attuative di tali agevolazioni saranno definite con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico.
14.5 Fondo di garanzia per le PMI
Alle start up innovative e alle PMI innovative è riservata una quota pari a 200 milioni di euro ai fini del rilascio delle garanzie da parte del Fondo di garanzia delle PMI.
La misura massima di finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e PMI innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
15 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
L’art. 137 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, in relazione ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni non quotate posseduti all’1.7.2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all’1.1.2020).
Per i beni posseduti all’1.7.2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.
A tal fine, occorre che, entro il 15.11.2020 (anziché entro il 30.9.2020 come originariamente previsto):
15.1 misura dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’11%.
15.2 versamento rateale dell’imposta sostitutiva
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.
Le rate successive alla prima:
16 RIVALUTAZIONE DEI BENI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE
L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
Tali soggetti possono rivalutare i beni d’impresa in modo gratuito (senza, quindi, assolvere alcuna imposta sostitutiva) fino a concorrenza del 70% delle perdite fiscali ancora disponibili. Se viene effettuata la rivalutazione, le perdite in questione devono essere “abbandonate” e non possono più essere utilizzate a riduzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Questioni aperte
La norma presenta numerosi punti dubbi; non viene infatti indicato:
17 Verifica della continuità aziendale
L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, ha disciplinato nuovamente la tematica della continuità aziendale, stabilendo che:
In sostanza, il DL 34/2020 conferma la “neutralizzazione”, nella valutazione della continuità aziendale, degli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, analogamente all’art. 7 del DL 23/2020 convertito (il cui testo aveva determinato alcune difficoltà interpretative, che ne facevano auspicare la revisione).
Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci 2019 e 2020, mentre sono escluse le imprese che, indipendentemente dall’epidemia, si trovavano in stato di perdita di continuità.
In linea generale, il DL 34/2020 recepisce i chiarimenti forniti dal documento interpretativo OIC 6, che è stato pubblicato a commento dell’art. 7 del DL 23/2020.
17.1 CONTENUTO DELL’INFORMATIVA
Le informazioni relative al presupposto della continuità devono essere fornite nella parte iniziale della Nota integrativa (con riferimento al bilancio “solare” 2020, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente).
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
17.2 Decorrenza
L’art. 38-quater del DL 34/2020 si applica soltanto ai bilanci “solari” 2019 approvati dopo il 19.7.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Per i bilanci “solari” 2019 approvati entro il 19.7.2020 (che costituiscono la maggioranza dei casi), invece, ha trovato applicazione l’art. 7 del DL 23/2020, che non è stato abrogato.
18 Nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl - Rinvio dei termini
Per effetto dell’art. 51-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) già costituite al 16.3.2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.
18.1 Nuovi limiti per l’obbligo di nomina
In base al nuovo art. 2477 co. 2 c.c., nelle srl, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è divenuta obbligatoria qualora la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
18.2 Esercizi di riferimento
Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.
Per effetto del DL “Rilancio”, tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.
19 misure in materia di integrazioni salariali
In sede di conversione in legge del DL 34/2020 sono state apportate alcune modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti con lo scopo di sostenere imprese e lavoratori durante il periodo di crisi economica derivata dalla diffusione del virus COVID-19.
Nello specifico, le modifiche riguardano:
19.1 cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario
L’art. 70-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20 e 21 del DL 18/2020, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo di cassa integrazione ordinario o assegno ordinario precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti.
Tale previsione era però già stata prevista dall’art. 1 del DL 52/2020, successivamente abrogato in sede di conversione in legge del DL 34/2020, con salvezza dei relativi effetti.
19.2 cassa integrazione in deroga
Gli artt. 70 e 70-bis del DL 34/2020 modificano la disciplina relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19.
Nel dettaglio, viene disposto che, dopo la concessione delle 9 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga, previste dall’art. 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), è ammessa la possibilità di richiedere:
Le ulteriori ed eventuali 4 settimane possono essere fruite anche per periodi decorrenti antecedentemente all’1.9.2020, a condizione che il datore di lavoro abbia interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.
Tale possibilità era già stata concessa dall’art. 1 del DL 52/2020 e poi confermata in sede di conversione in legge del DL 34/2020, con abrogazione del DL 52/2020 e salvezza dei relativi effetti.
Presentazione delle domande
Ai sensi dell’art. 22-quater del DL 18/2020, inserito dall’art. 71 del DL 34/2020, i trattamenti di CIG in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni (ovvero dal Ministero del Lavoro per le aziende c.d. “plurilocalizzate”) sono autorizzati dall’INPS, dietro domanda dei datori di lavoro.
Pertanto, le domande di CIG in deroga devono essere trasmesse:
Termini di presentazione all’INPS delle domande di CIG in deroga
L’art. 22-quater del DL 18/2020 prevede che le domande di CIG in deroga relative a periodi successivi alle prime 9 settimane devono essere presentate alla sede INPS territorialmente competente, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di prima applicazione, il termine era stato stabilito al 17.7.2020 (30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020), se tale termine era posteriore a quello sopra descritto.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.
Nel caso in cui il datore di lavoro avesse presentato erroneamente domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbe avuto diritto, ovvero siano presenti nella stessa errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, può presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’Amministrazione di riferimento.
Pagamento diretto e anticipazione della prestazione di CIG in deroga
Ai sensi dell’art. 22-quater del DL 18/2020, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS deve trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori.
Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.
L’INPS autorizza l’accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Successivamente alla trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale con le modalità indicate dallo stesso Istituto previdenziale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine era stato stabilito al 17.7.2020 (30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020). Trascorso il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
20 esonero contributivo PER LE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO
L’art. 222 co. 2 del DL 34/2020, come sostituito in sede di conversione in legge, prevede un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo e della pesca, dovuti per il periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 30.6.2020.
20.1 Ambito soggettivo
Nello specifico, l’esonero contributivo interessa le imprese appartenenti alle filiere:
20.2 Operatività della misura
L’operatività dell’esonero contributivo in esame è subordinata:
21 CONTRIBUTO ai LAVORATORI FRONTALIERI che hanno cessato l’attività
Ai sensi dell’art. 103-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, viene previsto il riconoscimento di un contributo ai lavoratori frontalieri residenti in Italia.
21.1 Ambito soggettivo
Il contributo è previsto in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, sulla base della normativa comunitaria o di appositi accordi bilaterali.
La disposizione si riferisce ai lavoratori subordinati, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero titolari di partita IVA, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a partire dal 23.2.2020 e siano privi dei requisiti previsti per poter fruire delle:
21.2 operatività della misura
Dal punto di vista operativo, l’applicazione della misura è condizionata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale con cui verranno stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio, nel limite dello stanziamento previsto, pari a 6 milioni di euro.
22 PROROGa obbligatoria DEI CONTRATTI di apprendistato e dei contratti A TERMINE
Con l’art. 93 co. 1-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata disposta la proroga dei contratti di:
La proroga ha una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che l’art. 93 co. 1 del DL 34/2020 già prevedeva una deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, consentendo ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a termine in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Fonte: Eutekne
1 PREMESSA
Gli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) hanno introdotto, rispettivamente:
Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 sono stati definiti:
Con la circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.
2 credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
2.1 Soggetti beneficiari
L’agevolazione spetta:
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
2.2 Ambito oggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
2.3 ambito temporale
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
2.4 misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
2.5 comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
2.6 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito va effettuata:
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
2.7 rilevanza fiscale dell’agevolazione
Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
2.8 cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
3 credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
3.1 soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo).
3.2 ambito oggettivo
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l’altro chiarito che:
3.3 ambito temporale
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
3.4 misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Al fine di rispettare il previsto limite globale di spesa (stabilito in 200 milioni di Euro per tutti i contribuenti), infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
3.5 comunicazione delle spese
Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
3.6 ammontare massimo del credito d’imposta fruibile
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.
3.7 modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito va effettuata:
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
3.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:
Fonte: Eutekne