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Studio Frasnedi

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Tuesday, 22 September 2020 07:43

CIRCOLARE 22/2020 DECRETO AGOSTO

Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” ha previsto un contributo a fondo perduto per i ristoranti che acquistano prodotti del territorio e per i commercianti dei centri storici.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili a uso non abitativo, è stato reintrodotto il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi ed è stato previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti pubblicitari di leghe, società e associazioni sportive.

Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

Con l’art. 58 del D.L. 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

Contributo a fondo perduto per esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici

Con l’art. 59 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, in relazione ai ricavi del periodo d’imposta 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

ž   1.000,00 euro, per le persone fisiche;

ž   2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.

Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

L’art. 77 del D.L. 104/2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020.

In particolare, il credito d’imposta:

ž   spetta anche alle strutture termali indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;

ž   viene esteso anche con riferimento al mese di giugno e, per le attività stagionali, anche al mese di luglio.

Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi

L’art. 79 del D.L. 104/2020 reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del D.lgs. 241/1997.

Tra i beneficiari del credito d’imposta vi sono anche:

ž   le strutture che svolgono attività agrituristica;

ž   gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;

ž   le strutture ricettive all’aria aperta.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari di leghe, società e associazioni sportive

Con l’art. 81 del D.L. 104/2020 viene riconosciuto per l’anno 2020 un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

ž   leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;

ž   società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

ž   di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’ art. 85, c. 1, lett a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;

ž   effettuato dall’7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in esame costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi del D.lgs. 241/1997.

Il c.d. decreto “Semplificazioni” ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale, ossia un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC), rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. In particolare, l’art. 37 del DL 76/2020 convertito ha disposto:

  • l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
  • l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza; in caso di mancata ottemperanza l’Ordine commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.

Allo stesso modo vanno comunicate al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza le eventuali variazioni del domicilio digitale (PEC) originariamente indicato.

sanzioni in caso di inadempimento Imprese già costituite

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020 sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro) e si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro) e vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.

Fonte: Eutekne

Monday, 21 September 2020 10:19

CIRCOLARE 20/2020 DECRETO RILANCIO CONVERTITO

1 premessa

Con il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sulla G.U. 19.5.2020 n. 128 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il DL 19.5.2020 n. 34 è stato convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, entrata in vigore il 19.7.2020, preve­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Rilancio”.

2 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

L’art. 119 del DL 34/2020, sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del ri­schio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

2.1 Soggetti beneficiari

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im­mobiliari (sono previsti limiti per gli interventi di riqualificazione energetica);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

2.2 Immobili esclusi dal “superbonus”

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

2.3 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.

Tipologia di intervento “trainante” Limite massimo di spesa
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.

Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

2.4 Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

2.5 Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

2.6 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

3 interventi edilizi, antisismici e di riqualificazione energetica - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Per effetto dell’art. 121 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura;
  • per la cessione della detrazione.

Le modalità attuative per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

3.1 Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

3.2 Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

L’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Per gli interventi che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, tuttavia, ai fini dell’op­zione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:

  • gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
  • ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

4 Contributi a fondo perduto per l’industria tessile e della moda

Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con parti­colare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di pro­muovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le disposizioni at­tuative dell’agevolazione, con particolare riguardo:

  • alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi;
  • ai criteri per la selezione delle stesse;
  • alle spese ammissibili;
  • alle modalità di erogazione dei contributi;
  • alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese;
  • alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

Autorizzazione della Commissione europea

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

5 Contributi a fondo perduto per i settori ricreativo e dell’intrattenimento

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, con l’art. 25-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organiz­zazione di feste e cerimonie.

Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

I contributi a fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministe­riale.

Autorizzazione della Commissione europea

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

6 Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica

In aggiunta agli incentivi previsti dal co. 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i co. 1-bis - 1-novies dell’art. 44 del DL 34/2020, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

6.1 Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1 dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall’1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fab­brica che:

  • ha emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
  • ha emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 61 e 110 g/km, è omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e ha un prezzo inferiore a 40.000,00 euro (al netto dell’IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Misura dei contributi

In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono.

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (con rottamazione) Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20 2.000,00 euro Il veicolo rottamato deve essere:
  • immatricolato in data anteriore all’1.1.2010;
Da 21 a 60 2.000,00 euro
Da 61 a 110 1.500,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro.

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20 1.000,00 euro
Da 21 a 60 1.000,00 euro
Da 61 a 110 750,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro.

6.2 Acquisto di veicoli usati Euro 6 con rottamazione

Devono pagare solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone fisiche che:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3;
  • contestualmente acquistano un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km.

6.3 Contributo ulteriore per il secondo veicolo rottamato

Spetta un ulteriore incentivo di 750,00 euro per le persone fisiche che:

  • contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,
  • consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari).

L’ulteriore contributo di 750,00 euro deve, in alternativa:

  • essere sommato ai 1.500,00 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo;
  • essere utilizzato in forma di credito d’imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

7 Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (c.d. “bonus motorini”)

Sostituendo il co. 1057 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’art. 44-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, modifica gli incentivi spettanti per coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. “bonus motorini”).

Misura del contributo (con o senza rottamazione)

Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).

Il bonus aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato:

  • un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3;

Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto.

In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.

8 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, l’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

La misura ha subito alcune modifiche in sede di conversione in legge del DL 34/2020.

8.1 Ambito oggettivo

Il credito d’imposta spetta per contratti di:

  • locazione di immobili;
  • leasing immobiliare;
  • concessione di immobili;
  • servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile;
  • affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.

L’oggetto del contratto deve essere costituito da:

  • immobili (anche terreni) ad uso non abitativo (si prescinde dalla categoria catastale), destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.

8.2 Condizioni

In linea generale, il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Eccezioni

La soglia di 5 milioni di ricavi non opera per:

  • le strutture alberghiere e agrituristiche;
  • le agenzie di viaggio e turismo;
  • i tour operator;
  • le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, che, ove abbiano ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, possono usufruire del credito d’imposta nella misura “ridotta” del 20% (locazione, leasing) o del 10% (affitto d’azienda).

Anche la condizione del calo del fatturato subisce due deroghe, in quanto non deve essere verificata in capo ai soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31.1.2020).

8.3 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di:

  • marzo, aprile e maggio;
  • aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.

Il credito d’imposta è pari al:

  • 60% (20% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019) dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% (10% per le imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

8.4 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi;
  • può essere ceduto a terzi;
  • in caso di locazione, può essere ceduto al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte di canone (ad esempio, a fronte di un canone di locazione pari a 100, ove il conduttore ceda il credito – pari a 60 – al locatore, potrà corrispondere al locatore la sola somma di 40 a titolo di canone).

9Credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e moda

L’art. 48-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti);
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”);
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’re registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020.

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 19.7.2020 (2021 per i soggetti “solari”).

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

10Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

L’art. 46-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede un incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse relative al credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali, di cui all’art. 49 del DL 34/2019 convertito, che è stato esteso dall’art. 12-bis del DL 23/2020 convertito alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.

Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli ope­ratori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

11 Credito d’imposta per la promozione del sistema delle “società benefit

L’art. 38-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in “società benefit”, sostenuti dal 19.7.2020 al 31.12.2020.

Si ricorda che le “società benefit”, introdotte dalla L. 208/2015, sono quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto:

  • nel limite delle previste risorse, pari a 7 milioni di euro;
  • nel rispetto del regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

12 Esenzione della prima rata imu 2020 per il settore turistico

L’art. 177 del DL 34/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione non riguarda l’immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l’IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l’attività turistica;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (novità inserita in sede di conversione in legge).

Nei casi sopraelencati non doveva quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.

Per l’ultima fattispecie di immobili sopra elencata, tuttavia, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 34/2020 e l’acconto IMU potrebbe quindi già essere stato versato entro lo scorso 16.6.2020. In questi casi dovrebbe essere possibile tenere conto di quanto già pagato in sede di versamento, a conguaglio, del saldo IMU per il 2020 scadente il prossimo 16 dicembre.

13 Riduzione dei tributi locali con domiciliazione bancaria

L’art. 118-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede che gli enti territoriali possano deliberare una riduzione fino al 20% delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione che il soggetto passivo tenuto al pagamento vi provveda me­diante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

14 misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative

Con l’art. 38 del DL 34/2020 convertito è stato previsto un pacchetto di misure per rafforzare il si­stema delle start up innovative e delle PMI innovative.

14.1Detrazioni d’imposta per investimenti

Viene incrementata al 50% la detrazione IRPEF spettante per:

  • investimenti in start up innovative, con investimento massimo di 100.000,00 euro;
  • investimenti in PMI innovative, con investimento massimo di 300.000,00 euro.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative di tali detrazioni saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

14.2 Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019) viene esteso ai contratti stipulati con start up innovative.

14.3Programma “smart & start

Vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro per il 2020, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (c.d. agevolazioni “smart & start”).

14.4 Contributi a fondo perduto e investimenti nel capitale

Viene inoltre previsto:

  • lo stanziamento di 10 milioni di euro per contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
  • l’incremento della dotazione del “Fondo di sostegno al venture capital”, con risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato.

Provvedimenti attuativi

Le disposizioni attuative di tali agevolazioni saranno definite con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico.

14.5 Fondo di garanzia per le PMI

Alle start up innovative e alle PMI innovative è riservata una quota pari a 200 milioni di euro ai fini del rilascio delle garanzie da parte del Fondo di garanzia delle PMI.

La misura massima di finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e PMI innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

15 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

L’art. 137 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, in relazione ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni non quotate posseduti all’1.7.2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all’1.1.2020).

Per i beni posseduti all’1.7.2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.

A tal fine, occorre che, entro il 15.11.2020 (anziché entro il 30.9.2020 come originariamente previsto):

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asse­veri la perizia di stima della par­tecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

15.1 misura dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’11%.

15.2 versamento rateale dell’imposta sostitutiva

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.

Le rate successive alla prima:

  • scadranno, rispettivamente, il 15.11.2021 e il 15.11.2022;
  • dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a partire dal 15.11.2020.

16 RIVALUTAZIONE DEI BENI PER LE COOPERATIVE AGRICOLE

L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede una disposizione speciale di rivalutazione gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.

Tali soggetti possono rivalutare i beni d’impresa in modo gratuito (senza, quindi, assolvere alcuna imposta sostitutiva) fino a concorrenza del 70% delle perdite fiscali ancora disponibili. Se viene effettuata la rivalutazione, le perdite in questione devono essere “abbandonate” e non possono più essere utilizzate a riduzione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Questioni aperte

La norma presenta numerosi punti dubbi; non viene infatti indicato:

  • quale sia il bilancio in cui effettuare la rivalutazione gratuita;
  • se i maggiori valori dei beni rivalutati gratuitamente siano riconosciuti o meno ai fini fiscali;
  • se la riserva costituita a fronte della rivalutazione sia o meno in sospensione d’imposta.

17 Verifica della continuità aziendale

L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, ha disciplinato nuovamente la tematica della continuità aziendale, stabilendo che:

  • nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvati (bilanci 2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1) c.c. è effettuata non tenendo conto dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, tra cui la diffusione del Coronavirus;
  • nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 (bilanci 2020 per i soggetti “solari”), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente.

In sostanza, il DL 34/2020 conferma la “neutralizzazione”, nella valutazione della continuità aziendale, degli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, analogamente all’art. 7 del DL 23/2020 convertito (il cui testo aveva determinato alcune difficoltà interpretative, che ne facevano auspicare la revisione).

Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci 2019 e 2020, mentre sono escluse le imprese che, indipendentemente dall’epidemia, si trovavano in stato di perdita di continuità.

In linea generale, il DL 34/2020 recepisce i chiarimenti forniti dal documento interpretativo OIC 6, che è stato pubblicato a commento dell’art. 7 del DL 23/2020.

17.1 CONTENUTO DELL’INFORMATIVA

Le informazioni relative al presupposto della continuità devono essere fornite nella parte iniziale della Nota integrativa (con riferimento al bilancio “solare” 2020, anche mediante il richiamo delle ri­sultanze del bilancio precedente).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

17.2 Decorrenza

L’art. 38-quater del DL 34/2020 si applica soltanto ai bilanci “solari” 2019 approvati dopo il 19.7.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Per i bilanci “solari” 2019 approvati entro il 19.7.2020 (che costituiscono la maggioranza dei casi), invece, ha trovato applicazione l’art. 7 del DL 23/2020, che non è stato abrogato.

18Nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl - Rinvio dei termini

Per effetto dell’art. 51-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) già costituite al 16.3.2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

18.1 Nuovi limiti per l’obbligo di nomina

In base al nuovo art. 2477 co. 2 c.c., nelle srl, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è di­venuta obbligatoria qualora la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

18.2 Esercizi di riferimento

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.

Per effetto del DL “Rilancio”, tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.

19 misure in materia di integrazioni salariali

In sede di conversione in legge del DL 34/2020 sono state apportate alcune modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti con lo scopo di sostenere imprese e lavoratori durante il periodo di crisi economica derivata dalla diffusione del virus COVID-19.

Nello specifico, le modifiche riguardano:

  • il trattamento di cassa integrazione ordinario (CIGO) e l’assegno ordinario;
  • il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

19.1 cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

L’art. 70-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20 e 21 del DL 18/2020, i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo di cassa integrazione ordinario o assegno ordinario precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti.

Tale previsione era però già stata prevista dall’art. 1 del DL 52/2020, successivamente abrogato in sede di conversione in legge del DL 34/2020, con salvezza dei relativi effetti.

19.2 cassa integrazione in deroga

Gli artt. 70 e 70-bis del DL 34/2020 modificano la disciplina relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19.

Nel dettaglio, viene disposto che, dopo la concessione delle 9 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga, previste dall’art. 22 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), è ammessa la possibilità di richiedere:

  • ulteriori 5 settimane di trattamento, solo successivamente alla concessione delle suddette 9 settimane, con riferimento al periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.8.2020;
  • ulteriori 4 settimane di trattamento, solo successivamente alla fruizione delle precedenti 14 set­timane, con riferimento al periodo compreso tra l’1.9.2020 e il 31.10.2020.

Le ulteriori ed eventuali 4 settimane possono essere fruite anche per periodi decorrenti anteceden­temente all’1.9.2020, a condizione che il datore di lavoro abbia interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Tale possibilità era già stata concessa dall’art. 1 del DL 52/2020 e poi confermata in sede di conversione in legge del DL 34/2020, con abrogazione del DL 52/2020 e salvezza dei relativi effetti.

Presentazione delle domande

Ai sensi dell’art. 22-quater del DL 18/2020, inserito dall’art. 71 del DL 34/2020, i trattamenti di CIG in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni (ovvero dal Ministero del Lavoro per le aziende c.d. “plurilocalizzate”) sono autorizzati dall’INPS, dietro domanda dei datori di lavoro.

Pertanto, le domande di CIG in deroga devono essere trasmesse:

  • alle Regioni o Province autonome (ovvero al Ministero del Lavoro), per i periodi rientranti nelle prime 9 settimane;
  • direttamente all’INPS per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi alle predette 9 settimane.

Termini di presentazione all’INPS delle domande di CIG in deroga

L’art. 22-quater del DL 18/2020 prevede che le domande di CIG in deroga relative a periodi successivi alle prime 9 settimane devono essere presentate alla sede INPS territorialmente competente, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, il termine era stato stabilito al 17.7.2020 (30° giorno successivo alla da­ta di entrata in vigore del DL 52/2020), se tale termine era posteriore a quello sopra descritto.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.

Nel caso in cui il datore di lavoro avesse presentato erroneamente domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbe avuto diritto, ovvero siano presenti nella stessa errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, può presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’Am­ministrazione di riferimento.

Pagamento diretto e anticipazione della prestazione di CIG in deroga

Ai sensi dell’art. 22-quater del DL 18/2020, il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS deve trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il 15° giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di un’anticipazione della prestazione ai lavoratori.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020, il termine era stato fissato, a pena di decadenza, al 15.7.2020.

L’INPS autorizza l’accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Successivamente alla trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integra­zione salariale con le modalità indicate dallo stesso Istituto previdenziale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine era stato stabilito al 17.7.2020 (30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 52/2020). Trascorso il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

20 esonero contributivo PER LE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO

L’art. 222 co. 2 del DL 34/2020, come sostituito in sede di conversione in legge, prevede un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo e della pesca, dovuti per il periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 30.6.2020.

20.1 Ambito soggettivo

Nello specifico, l’esonero contributivo interessa le imprese appartenenti alle filiere:

  • agrituristiche;
  • apistiche;
  • brassicole;
  • cerealicole;
  • florovivaistiche;
  • vitivinicole;
  • dell’allevamento;
  • dell’ippicoltura;
  • della pesca;
  • dell’acquacoltura.

20.2 Operatività della misura

L’operatività dell’esonero contributivo in esame è subordinata:

  • all’emanazione di un apposito decreto interministeriale con cui verranno stabiliti i criteri e le mo­dalità attuative del beneficio;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

21 CONTRIBUTO ai LAVORATORI FRONTALIERI che hanno cessato l’attività

Ai sensi dell’art. 103-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, viene previsto il riconoscimento di un contributo ai lavoratori frontalieri residenti in Italia.

21.1 Ambito soggettivo

Il contributo è previsto in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, sulla base della normativa comunitaria o di appositi accordi bilaterali.

La disposizione si riferisce ai lavoratori subordinati, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero titolari di partita IVA, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a partire dal 23.2.2020 e siano privi dei requisiti previsti per poter fruire delle:

  • indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui al DLgs. 22/2015;
  • misure di sostegno al lavoro previste dal DL 18/2020, conv. L. 27/2020.

21.2 operatività della misura

Dal punto di vista operativo, l’applicazione della misura è condizionata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale con cui verranno stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio, nel limite dello stanziamento previsto, pari a 6 milioni di euro.

22 PROROGa obbligatoria DEI CONTRATTI di apprendistato e dei contratti A TERMINE

Con l’art. 93 co. 1-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata disposta la proroga dei contratti di:

  • apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015 (con esclusione, dunque, dell’ap­pren­distato professionalizzante di cui all’art. 44 del medesimo DLgs.);
  • lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

La proroga ha una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che l’art. 93 co. 1 del DL 34/2020 già prevedeva una deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, consentendo ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a termine in essere alla data del 23.2.2020, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

Fonte: Eutekne

Monday, 21 September 2020 10:11

CIRCOLARE 19/2020 BONUS SANIFICAZIONE

1 PREMESSA

Gli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) hanno introdotto, rispettivamente:

  • un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le pre­scrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
  • un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 sono stati definiti:

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta;
  • le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.

Con la circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.

2 credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.

2.1 Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
  • alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

2.2 Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescri­zioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’at­tività lavorativa in smart working.

2.3 ambito temporale

Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese:

  • per gli esercenti arti e professioni, nonché per le imprese individuali e le società in regime di contabilità semplificata, rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pa­gamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
  • per le imprese individuali e le società in regime di contabilità ordinaria rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

2.4 misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.

Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

2.5 comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:

  • dal 20.7.2020 al 30.11.2021;
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando l’apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

  • sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
  • nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indi­cazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).

2.6 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

  • utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’ope-razione di versamento;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

  • dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
  • in ogni caso, a decorrere dall’1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

  • dall’1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione stessa;
  • esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

2.7 rilevanza fiscale dell’agevolazione

Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

2.8 cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

3 credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).

3.1 soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affit­tacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo).

3.2 ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l’altro chiarito che:

  • deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamenta-zione vigenti, come attestato da documentazione interna.

3.3 ambito temporale

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese:

  • per gli esercenti arti e professioninonché per le imprese individuali e le società in regime di contabilità semplificata, rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pa­gamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
  • per le imprese individuali e le società in regime di contabilità ordinaria rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

3.4 misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:

  • nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

Al fine di rispettare il previsto limite globale di spesa (stabilito in 200 milioni di Euro per tutti i contribuenti), infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

3.5 comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:

  • dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando l’apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

  • sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della co­municazione;
  • nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

3.6 ammontare massimo del credito d’imposta fruibile

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.

3.7 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese o in compensazione nel modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
  • presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata:

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta;
  • esclusivamente a cura del soggetto cedente;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.

Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

3.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:

  • rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
  • rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.

Fonte: Eutekne

Tuesday, 30 June 2020 13:57

CIRCOLARE 18/2020 PROROGA VERSAMENTI ISA

1 premessa

Sulla Gazzetta ufficiale n. 162 di ieri, 29 giugno, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Il testo del DPCM pubblicato ieri risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 147 dello scorso 22 giugno, con il quale era stata annunciata l’emanazione del DPCM di proroga.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.

Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:

- entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;

- oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa).

2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;

- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Soggetti che svolgono attività agricole

Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).

2.1 Soci di società e associazioni “trasparenti”

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:

-          partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

-          devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

2.2 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 per effetto:

  • della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto dell’apposita previsione introdotta dall’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”);
  • della data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2019 e approvazione del bilancio il 22.6.2020, i termini di versamento del saldo rela­tivo al 2019 e del primo acconto del 2020 scadono:

  • il 31.7.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;

2.3 Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­provati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

3 versamenti che rientrano nella proroga

La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IRPEF e dell’IRES;

- il saldo 2019 dell’addizionale regionale IRPEF;

- il saldo 2019 e l’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale IRPEF;

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;

- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;

- il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

3.1 Versamento del saldo e del primo acconto IRAP

L’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha stabilito che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).

Il DPCM prevede l’estensione della proroga anche ai versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020.

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Sulla base del dato letterale del comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, ai fini del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, tali soggetti appaiono comunque esclusi dalla proroga al 20.7.2020.

3.2 Versamento del saldo IVA 2019

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).

3.3 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA

La proroga al 20.7.2020 si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Ai sensi dell’art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece inva­riato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:

      giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;

      fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “au­tomatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Fonte: Eutekne

1 PREMESSA

L’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto propor­zionato alle perdite di fatturato/corrispettivi subite nel mese di aprile.

Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in materia con la circ. 13.6.2020 n. 15.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, “titolari di partita IVA” (salvo le specifiche esclusioni previste).

Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono red­dito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa);
  • società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche:

  • i soggetti in regime forfetario;
  • le imprese esercenti attività agricola impresa coope­rativa;
  • le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito d’impresa;
  • le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.

Esclusioni

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.4.2020;
  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
  • agli enti pubblici;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), vale a dire i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo;
  • ai professionisti iscritti agli Ordini;
  • ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano at­tività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate 15/2020).

3 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’am­montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

3.1 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro

La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Per ragioni di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento ai dati del modello REDDITI 2020.

Le istruzioni per la compilazione dell’istanza di riconoscimento del contributo hanno affermato che:

  • per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare il volume d’affari;
  • per i distributori di carburanti, rivenditori di giornali e di tabacchi, l’ammontare dei ricavi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
  • per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

3.2 calo del fatturato/corrispettivi

Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, occorre fare riferimento alla data di ef­fettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo e circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2):

  • la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effet­tuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono conside­rare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno som­mati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Esclusioni

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso (es. terremoto), hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

4 misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­turato o i corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 (al 30.4.2019), il contributo è così determinato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020):

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’am­montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativa” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati per il 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece “positiva” o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019 (al 30.4.2020) spetta il contributo minimo.

5 irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio, che non rileva però, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

6 procedura per accedere al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abili­tati, un’istanza all’Agenzia delle Entrate:

Prima di procedere all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli a cui segue:

  • una “prima ricevuta”, che attesta soltanto la presa in carico dell’istanza (oppure il suo scarto) a seguito dei controlli formali dei dati;
  • una “seconda ricevuta” (rilasciata entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilascio della “prima rice­vuta”), previa l’effettuazione di ulteriori controlli (es. verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente coincida con quello dell’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato nell’istanza), che attesta l’accoglimento dell’istanza cui segue poi l’accreditamento del contributo oppure lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

7 erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­genza da COVID-19.

8 controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  • ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te­lematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

9 sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il contributo non spettante;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­dimento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

10 recupero dell’agevolazione

L’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

Fonte: Eutekne

Friday, 19 June 2020 10:34

CIRCOLARE 16/2020 CREDITI IMPOSTA

1 PREMESSA

Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha previsto una serie di disposizioni in materia di crediti d’im­posta, tra cui si segnalano le seguenti:

  • il credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • il credito d’imposta per l’adeguamento dei pubblici esercizi;
  • il nuovo credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • alcune misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese;
  • l’incremento della misura del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari 2020;
  • il bonus vacanze, recuperabile sotto forma di credito d’imposta dal fornitore dei servizi turistico-ricettivi.

In sede di conversione del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “Liquidità”) nella L. 5.6.2020 n. 40 è stata inoltre prevista l’applicabilità del credito d’imposta per le fiere internazionali anche in caso di annullamento di tali eventi.

2 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

L’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività.

2.1 soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa;
  • agli esercenti arte o professione;
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente ricono­sciuti.

Nella circ. 14/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • possono beneficiare dell’agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (anche ove determinino per regime naturale il reddito su base catastale);
  • non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi;
  • possono beneficiare del bonus gli enti non commerciali, non solo con riferimento agli immobili destinati all’attività istituzionale, ma anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istitu­zionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente.

2.2 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro (tale limite non si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche);
  • i locatari esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corri­spettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 4) rimanda ai chiarimenti contenuti nella precedente circ. 9/2020 (§ 2.2.5). In particolare, viene pre­cisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista dalla norma, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Posto che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, può accadere che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi previsti.

2.3 ambito oggettivo

L’ambito oggettivo è circoscritto sia punto di vista del tipo di contratto che dal punto di vista del tipo di immobili che ne sono oggetto.

Per quanto concerne il tipo di contratto, la norma fa riferimento ai contratti di:

  • locazione di immobili (ma non è presente il riferimento espresso alla sublocazione);
  • leasing di immobili (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, sarebbe ammesso solo il leasing operativo e non quello finanziario);
  • concessione di immobili;
  • servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile (ad es. contratti di coworking, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14/2020);
  • affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.

Per quanto concerne l’oggetto del contratto, deve trattarsi di:

  • immobili (anche terreni) ad uso non abitativo;
  • destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • immobili destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.

Con riferimento agli immobili oggetto del contratto, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 3) ha chiarito che il credito si applica indipendentemente dalla categoria catastale, purché si tratti di im­mobili locati destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola o di interesse turistico.

L’applicazione del credito anche ad immobili catastalmente classificati come abitativi consente di includere nel bonus (ferme restanti le altre condizioni):

  • il settore dei bed&breakfast, nonché degli affittacamere;
  • gli immobili adibiti ad uso promiscuo dai professionisti, per i quali il bonus compete solo sul 50% del canone (circ. 14/2020, § 3).

Con riferimento agli enti non commerciali, la circ. 14/2020 ha precisato che il credito dimposta è applicabile sia con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività commerciale eser­citata, sia con riferimento a quelli destinati all’attività istituzionale, nonché con riferimento ad immobili a destinazione “mista” (in tal caso, le condizioni devono essere verificate in modo differenziato con riferimento alle diverse attività).

2.4 ambito temporale

Dal punto di vista temporale, il credito dimposta riguarda i mesi di:

  • marzo, aprile e maggio 2020;
  • aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

L’agevolazione è utilizzabile “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”. Ai fini della frui­zione dell’agevolazione è quindi necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.

Come illustrato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, il credito può spettare anche:

2.5 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo o anche all’esercizio dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività.

2.6 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • utilizzato in compensazione nel modello F24 (con il codice tributo “6920”), da presentare esclu­sivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito (o altri intermediari fi­nanziari) o il locatore stesso.

Le modalità di esercizio della cessione del credito saranno definite con un apposito provvedimento attuativo, ma la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (§ 5) ha chiarito che, in caso di cessione del credito al locatore, è possibile pagare al locatore solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta.

Ad esempio ipotizzando un canone pari a 1.000,00 euro, cui corrisponde un credito d’imposta di 600,00 euro (60% del canone), in caso di cessione del credito al locatore sarebbe possibile pagare soltanto 400,00 euro al locatore a titolo di canone.

2.7 Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

2.8 divieto di cumulo

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020 convertito) in relazione alle medesime spese sostenute.

Le imprese o gli esercenti arti e professioni che non hanno fruito del credito d’imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020 (ad esempio per mancato pagamento del canone o per assenza dei requisiti richiesti) possono fruire del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 in presenza dei requisiti previsti (circ. Agenzia delle Entrate 14/2020, § 8).

3 credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi

L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.

3.1 Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei);
  • nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.

3.2 Ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescri­zioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi (es. rifacimento spogliatoi e mense).

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

3.3 misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta, nei limiti delle risorse stanziate, è riconosciuto:

  • in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • per un massimo di 80.000,00 euro.

3.4 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

3.5 cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

4 credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando le precedenti disposizioni (artt. 64 del DL 18/2020 convertito e 30 del DL 23/2020).

Disposizioni attuative

I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

4.1 soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

4.2 ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

4.3 misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta, nei limiti delle risorse stanziate, è riconosciuto:

  • nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
  • fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

4.4 modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni­mento delle spese o in compensazione nel modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

4.5 IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

5 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà

Con l’art. 26 del DL 34/2020 vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in com­pen­sazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle per­dite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

6 ulteriori modifiche al credito d’imposta per investimenti pubblicitari

L’art. 186 del DL 34/2020 incrementa dal 30% al 50% la misura del credito d’imposta per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020.

Pertanto, limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore com­plessivo degli investimenti effettuati (non incrementali), nel rispetto del tetto massimo di spesa.

Viene inoltre confermato il nuovo periodo per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta già previsto dal DL 18/2020, vale a dire dall’1.9.2020 al 30.9.2020.

7 bonus vacanze

L’art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il 2020, un credito alle famiglie per le vacanze.

Con un provvedimento di prossima emanazione saranno definite le modalità attuative dell’agevola­zione.

7.1 Soggetti benEficiari

L’agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 euro.

7.2 Oggetto dell’agevolazione

Il credito è utilizzabile:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
  • per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

7.3 Misura e utilizzo dell’agevolazione

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:

  • 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare;
  • 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
  • 150,00 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito viene utilizzato all’80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF.

7.4 recupero da parte deL FORNITORE DEI SERVIZI

Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compen­sazione nel modello F24, con facoltà di cessione a terzi.

8 credito d’imposta per l’annullamento di fiere internazionali

L’art. 12-bis del DL 23/2020, introdotto in sede di conversione in legge, ha previsto che il credito d’imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali, di cui all’art. 49 del DL 34/2019 (c.d. DL “Crescita”), sia riconosciuto, per il 2020, anche per le spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.

8.1 soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta alle PMI esistenti alla data dell’1.1.2019.

8.2 ambito oggettivo

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche inter­nazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero, relativamente alle spese per:

  • l’affitto degli spazi espositivi;
  • l’allestimento dei medesimi spazi;
  • le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Per effetto della disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL 23/2020, viene ora previsto che il credito d’imposta spetti, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

8.3 Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese agevolabili fino a un massimo di 60.000,00 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti.

L’agevolazione spetta comunque nei limiti del regime degli aiuti “de minimis.

8.4 Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite da un apposito decreto ministeriale, con cui saranno stabilite, in particolare:

  • le tipologie di spese ammesse al beneficio (nell’ambito di quelle sopra elencate);
  • le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presen­tazione delle domande, nel rispetto delle risorse previste;
  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero per cui è ammesso il credito d’imposta;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

 

Fonte: Eutekne

 

L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000,00 euro, a partire dal quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene ridotto a 2.000,00 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000,00 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Per incentivare i pagamenti elettronici, l’art. 22 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici.

Limitazione all’uso del contante

L’art. 18 del D.L. 124/2019 prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante a:

  • 999,99 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In buona sostanza a decorrere dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021 è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.

Sanzioni

Fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in esame si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Viene previsto che:

  • per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, l’art. 22 del D.L. 124/2019 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente (anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) siano di ammontare non superiore ad euro 400.000,00.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/97 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

1 premessa

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

2.1 ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE AL MESE DI GIUGNO PER GLI ENTI SPORTIVI

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società spor­ti­ve, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versa­menti:

  • relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL;
  • fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

2.2 DIFFERIMENTO AL 16.9.2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi Vecchio termine di effettuazione Nuovo termine
di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede ope­rativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche. - 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’im-presa. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti fiscali scadenti tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castel­ge­rundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’. 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL scadenti tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Ca­sti­glio­ne D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Soma­glia, Terranova dei Passerini e Vo’. 1.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

2.3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

Ritenute non operate Vecchio termine di versamento Nuovo termine
di versamento
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:
  • nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
  • nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.
31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73, non operate:
  • dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’;
  • nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020.
31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020, anche mediante il sostituto d’imposta

3 Esclusione dei versamenti IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

3.1 Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le con­suete modalità.

3.2 Ammontare dei Versamenti esclusi

3.2.1Determinazione del saldo 2019

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella do­vuta per il 2018).

3.2.2Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

3.3Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Riprendendo l’esempio formulato nel precedente § 3.2.2 e ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

4 INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COM­PEN­SAZIONE NEL MODELLO F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

5 INDENNITÀ per autonomi, collaboratori e dipendenti

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

5.1 Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

5.2 Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

5.3 Indennità per i lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio.

L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

6 contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

6.1 condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

6.2 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

6.3 Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

7 AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETà CON RI­CA­VI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

8 credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

8.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

8.2 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

9 credito d’imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

10 credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

11 detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;

11.2 interventi ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis - 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

11.3 IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:

      effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

      effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;

  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Fonte: Eutekne

Thursday, 07 May 2020 14:18

CIRCOLARE 13/2020 BANDO IMPRESA SICURA

Il 30 aprile 2020 Invitalia ha pubblicato il bando Impresa Sicura che attua quanto previsto dall’articolo 43, c.1 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Le imprese possono richiedere il rimborso del 100% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale espressamente elencati nel bando. Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata in tre fasi. La prima fase consiste nella prenotazione del rimborso da inviare allo sportello informatico a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Il decreto Cura Italia ha previsto che, “allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire a Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale”.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del rimborso tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

– sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;

– hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

– non sono in liquidazione volontaria o non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 100% delle spese ammissibili sostenute dall’impresa, nel limite massimo di 500 euro per ogni addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a concorrenza dell’importo massimo pari ad Euro 150.000,00.

L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.

Non sono ammessi alla richiesta di rimborso i liberi professionisti, nè i soggetti che risultano iscritti alla Camera di Commercio unicamente al Repertorio economico amministrativo (REA).

Spese ammissibili

Sono ammesse le spese sostenute per l’acquisto di:

  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o soprascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso.

 Le fatture di acconto sono ammesse al rimborso, purché emesse successivamente al 17 marzo 2020, a condizione che l’impresa richiedente, in fase di domanda, presenti, contestualmente, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Le spese dovranno risultare pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità alla relativa fattura.

Inoltre, le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Pertanto per le spese sostenute per l’acquisto di DPI indicate nella domanda di rimborso, non sarà possibile usufruire del credito di imposta del 50%.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.

E’ possibile chiedere il rimborso per un importo di spese sostenute non inferiore, complessivamente, ad Euro 500,00.

Presentazione delle domande

Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, in tre diverse fasi. I link per l’accesso alle procedure informatiche sono disponibili nella pagina dedicata del sito WEB dell’Agenzia Invitalia.

Fase 1 – Prenotazione del rimborso

Le imprese interessate inviano la prenotazione del rimborso, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020, dalle 9 alle 18 dei giorni lavorativi, inserendo:

  • il codice fiscale dell’impresa proponente;
  • il codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell’impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • l’importo da rimborsare (arrotondato all’euro).

Nei giorni antecedenti all’apertura dei termini per la prenotazione del rimborso, Invitalia metterà a disposizione il link ad una pagina di prova, consentendo di testare la procedura. La prenotazione si intende trasmessa esclusivamente a seguito del rilascio, al termine della procedura, di un messaggio che attesta l’orario di arrivo della prenotazione e il codice identificativo.

Fase 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso

Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso viene pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate in base all’ordine cronologico di invio della richiesta. L’elenco individuerà, tenuto conto delle risorse disponibili, le imprese ammesse a presentare la domanda di rimborso.

Fase 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso

La procedura è riservata alle imprese la cui prenotazione risulta collocata in posizione utile per l’ammissibilità a presentare la domanda di rimborso ed è disponibile a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 dell’11 giugno 2020.

L’Agenzia, successivamente all’erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all’ammissione e all’erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso.

Nel caso di esito negativo dei controlli, l’Agenzia procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.