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Studio Frasnedi

Studio Frasnedi

Con il D.L. 12.7.2018 n. 87, pubblicato sulla G.U. 13.7.2018 n. 161, è stato emanato il c.d. “decreto dignità”, entrato in vigore il 14.7.2018. Essendo in corso di conversione in legge è suscettibile di modifiche. Di seguito si riepilogano le novità in materia fiscale.


Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale
L’art. 12 del D.L. 87 inserisce il c. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72, prevedendo l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73, quali ad esempio i compensi per prestazioni di lavoro autonomo.
Decorrenza
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).
Spesometro - Comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 - Rinvio del termine
Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, per il quale l’invio è fissato al 16 settembre. L’art. 1, c. 932, della L. 205/2017 ha previsto lo spostamento del termine del 16 settembre per l’invio dello “spesometro” relativo al secondo trimestre (ovvero al primo semestre) 2018 al 30 settembre 2018 (e quindi al 1° ottobre 2018 cadendo il 30 settembre di domenica). L’art 11 del D.L. 87/2018 posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.
Di seguito il riepilogo delle scadenze per l'invio dello spesometro trimestrale:
• 31.5.2018, per il primo trimestre;
• 30.9.2018, per il secondo trimestre (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);
• 28.2.2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2018.
Termini di invio per lo spesometro semestrale
L’art. 11 del D.L. 87 specifica inoltre i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale:
• 30.9.2018, per i dati del primo semestre 2018 (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);
• 28.2.2019, per i dati del secondo semestre 2018.
Abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019
Si ricorda che, a partire dall’anno 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita.


Lavoro, dal 1° luglio stop alle buste paga in contanti (pena sanzioni da 1.000 a 5.000 euro).
Vi segnaliamo infine che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti non potranno più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
La norma di riferimento è all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
La preclusione all’uso del contante è prevista per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata (es. rapporto dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).
Le uniche modalità di pagamento previste dal 1° luglio 2018 sono:
-bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
La tracciabilità dei pagamenti non si applica:
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
b) a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici).
Resta inteso che qualora la retribuzione sia superiore ai 2.999,99 euro, si debba fare riferimento alla normativa generale (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Friday, 27 July 2018 15:29

CIRCOLARE 11/2018 - CHIUSURA STUDIO

Vi comunichiamo che le settimane dal 30 Luglio al 3 Agosto e dal 28 Agosto al 31 Agosto la segreteria dello Studio effettuerà il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

 

Lo Studio sarà chiuso per ferie dalle ore 13.00 di Venerdì 3 Agosto al 27 Agosto compresi.

La legge di bilancio 2018 ha anticipato al 1° luglio 2018 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti.

In considerazione delle difficoltà incontrate dagli operatori del settore ad adeguarsi ai nuovi obblighi di certificazione, con comunicato stampa del 27 giugno 2018 il Consiglio dei Ministri ha reso noto di avere approvato un decreto legge che rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti di distribuzione. Pertanto fino al 31 dicembre 2018 gli operatori potranno utilizzare sia la scheda carburante sia, se disponibile, la fattura elettronica.

Nessuna proroga sembra essere prevista con riguardo all'obbligo di emettere la fattura elettronica a partire dal prossimo 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica.

Rimane inoltre confermato l'obbligo, introdotto dall’art. 1 della L. 205/2017 a decorrere dal 1° luglio 2018, di utilizzo di mezzi di pagamento "tracciabili" ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva riferita all’acquisto di carburante e lubrificanti.

1 PREMESSA
La L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 2019.
Attualmente, infatti, l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, modificando il DLgs. 127/2015, ha previsto, con decorrenza dall’1.1.2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.
Inoltre, il medesimo obbligo viene introdotto in via anticipata, dall’1.7.2018, per alcune tipologie di operazioni effettuate in settori particolarmente soggetti al rischio di frode (settore dei carburanti e settore dei subappalti pubblici).

In attuazione del nuovo obbligo, le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, che ha approvato le relative specifiche tecniche.

Dal 01/07/2018 i titolati di partita IVA, per poter detrarre il costo del carburante, devono utilizzare un metodo di pagamento tracciabile, diverso dal contante.

2 AMBITO APPLICATIVO
A partire dall’1.1.2019, devono essere documentate mediante fattura elettronica, a norma dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia. Sono dunque compresi nell’ambito di applicazione del nuovo obbligo anche:
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
- i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero mediante rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72).

2.1 OPERAZIONI CON L’ESTERO
Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.
Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).

2.2 CONTRIBUENTI “MINIMI” E “FORFETARI”
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono:
- del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;
- del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014.

2.3 CESSIONI DI CARBURANTI E SUBAPPALTI PUBBLICI
Ai sensi dell’art. 1 co. 917 della L. 205/2017, l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico ai sensi del DLgs. 127/2015 entra in vigore in via anticipata, dall’1.7.2018, per le seguenti tipologie di operazioni:
- cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (per le cessioni effettuate verso privati vige l’esonero dall’obbligo di                      certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96);
- le operazioni effettuate da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni effettuate nell’ambito dei subappalti pubblici a partire dall’1.7.2018, si precisa che l’obbligo di emettere la fattura elettronica trova applicazione esclusivamente per i rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto di appalto e i soggetti di cui questi si avvale per la relativa esecuzione, con esclusione dei rapporti intercorrenti tra questi ultimi e soggetti terzi.
Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate dal soggetto titolare del contratto di appalto nei confronti della Pubblica amministrazione appaltante, attualmente previsto in forza del DM 3.4.2013 n. 55 (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 e circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).
Inoltre, le fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e subcontraenti in forza del nuovo obbligo dovranno riportare lo stesso Codice Identificativo di Gara (CIG) e lo stesso Codice Unitario di Progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’Amministrazione pubblica.

3 DEFINIZIONE DI “FATTURA ELETTRONICA”
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 definisce la “fattura elettronica” come un documento informatico:
- emesso in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language);
- conforme alle specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento;
- trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI);
- recapitato dal SdI al soggetto ricevente.

Il file della fattura non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

In mancanza di tali requisiti, la fattura si considera non emessa.

4 CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA
In base a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la fattura elettronica riporta:
- gli elementi obbligatori di cui all’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72 (a seconda che si tratti di una fattura ordinaria o semplificata), in quanto elementi fiscalmente rilevanti;
- le informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento;
- eventuali informazioni facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche, volte ad agevolare la gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione.

4.1 FATTURE ELETTRONICHE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il provv. 30.4.2018 n. 89757 disciplina le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche ai fini del nuovo obbligo di cui al DLgs. 127/2015. Per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, dunque, continuano ad applicarsi le regole di cui al DM 3.4.2013 n. 55.

4.2 NOTE DI VARIAZIONE E AUTOFATTURE
Le regole tecniche individuate per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche valgono anche per le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 e per le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
In tal caso, occorrerà indicare nel file della fattura la specifica tipologia di documento (“nota di credito” o “nota di debito”, ovvero “autofattura”).
Si precisa che le richieste di variazioni avanzate dal cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore non sono gestite tramite il SdI.

4.3 DATI OBBLIGATORI AI FINI FISCALI
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura ordinaria deve contenere i seguenti dati:
- data di emissione del documento;
- numero progressivo del documento;
- dati del cedente o prestatore (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio, numero di partita IVA, ed eventualmente i dati del            rappresentante fiscale o della  stabile organizzazione in Italia);
- dati del cessionario o committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio del soggetto, numero di partita IVA o codice              fiscale, ed eventualmente i dati  del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
- corrispettivo e altri dati necessari alla determinazione della base imponibile;
- aliquota IVA;
- ammontare imponibile;
- ammontare dell’imposta;
- le specifiche indicazioni previste in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- eventuale indicazione che la fattura è emessa da un terzo per conto del cedente o prestatore.

In caso di fattura semplificata, emessa ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72, è sufficiente che fra i dati del cessionario o committente sia indicata la partita IVA ovvero il codice fiscale di quest’ultimo.

4.4 DATI OBBLIGATORI PER LA TRASMISSIONE SUL SDI
All’interno del file fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni obbligatorie previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Fra queste si menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti:
- il tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito);
- il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell’editoria, IVA per cassa, ecc.);
- l’eventuale applicazione della ritenuta, dell’imposta di bollo e della cassa previdenziale;
- i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita;
- la natura dell’operazione ove l’imposta non sia indicata in fattura (operazione esclusa, esente, non imponibile, ecc.);
- l’identificativo fiscale del soggetto trasmittente;
- il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al file per l’invio al Sistema di Interscambio.

4.5 DATI FACOLTATIVI
Per consentire una più agevole gestione digitalizzata dei flussi attivi e passivi di fatturazione, il tracciato della fattura elettronica approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 permette l’indicazione di ulteriori dati facoltativi, come i dati relativi alla tipologia di beni e servizi ceduti ovvero funzionali alle esigenze informative proprie dei rapporti tra fornitore e cliente.
È infatti possibile indicare, ad esempio:
- i dati relativi all’ordine di acquisto;
- i dati relativi al trasporto dei beni;
- i dati per il pagamento.

5 PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA
Al fine di agevolare gli operatori nella predisposizione del file fattura in formato XML, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione alcuni servizi gratuiti.
In particolare, la fattura potrà essere predisposta mediante:
- una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID);
- un’applicazione per dispositivi mobili (accessibile mediante le credenziali Entratel/Fisconline);
- un software specifico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e installabile su PC.

Resta ferma la possibilità di ricorrere ai software di mercato, purché compatibili con le specifiche tecniche allegate al provv. 30.4.2018 n. 89757.

6 TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò significa che:
- il soggetto trasmittente invia il documento elettronico al SdI mediante appositi canali;
- il SdI recapita la fattura al destinatario, il quale può riceverla dotandosi a sua volta di un apposito canale di ricezione, ovvero acquisendola su un’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia    delle Entrate laddove non abbia attivato altro canale di ricezione.

È ammessa la trasmissione sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture.

6.1 SOGGETTO TRASMITTENTE
La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio:
- dal soggetto obbligato a emetterla ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
- da un intermediario che agisce per conto del soggetto obbligato all’emissione e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.

In quest’ultimo caso occorre indicare nella fattura i dati del soggetto incaricato.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del soggetto passivo.

6.2 MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La fattura elettronica può essere trasmessa al SdI utilizzando:
- i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura web e “app” utilizzabili anche per la predisposizione del file fattura);
- la posta elettronica certificata (PEC);
- gli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, ossia:
      - un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
      - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

L’attivazione di questi ultimi canali risulta più onerosa rispetto all’attivazione degli altri strumenti menzionati e implica un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio per impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI (si veda il sito www.fatturapa.gov.it).
Al termine del processo di accreditamento, che può richiedere anche alcuni mesi di tempo, viene rilasciato il codice destinatario (ossia un codice di 7 cifre) associato al canale telematico attivato.

6.3 TERMINI DI TRASMISSIONE
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72, ossia in corrispondenza della consegna o spedizione dei beni ovvero del pagamento del corrispettivo (fatte salve le ipotesi di fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Conformemente a tale disposizione, ai fini del nuovo obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum organizzato dalla stampa specializzata in data 24.5.2018).
Se la fattura non è scartata dal SdI, essa si considera emessa e la data di emissione cui fare riferimento ai fini dell’individuazione del termine di esigibilità dell’imposta è la data riportata sulla fattura (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).

6.4 CONTROLLI DEL SDI
Per ogni fattura elettronica o lotto di fatture ricevuti, il SdI effettua specifici controlli riguardanti ad esempio:
- le dimensioni del file;
- la compilazione dei campi obbligatori della fattura (come la valorizzazione del campo “partita IVA” o “codice fiscale” fra i dati del cessionario o committente o la presenza del numero             progressivo della fattura);
- la validità di alcuni dati (viene verificata, ad esempio, la validità della partita IVA indicata, verificandone la presenza nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, sempre che si tratti di una partita        IVA italiana);
- la coerenza dei dati riportati (come la coerenza tra i dati relativi alla base imponibile, all’imposta, all’aliquota e alla natura dell’operazione).

Firma digitale
Sebbene l’apposizione della firma digitale sulla fattura non sia obbligatoria, il soggetto passivo IVA potrebbe ritenerla opportuna al fine di garantire l’autenticità del documento. Tuttavia, se essa risulta presente, il SdI effettua il controllo sulla validità del relativo certificato e, in caso di esito negativo, il file viene scartato.

6.5 RICEVUTA DI CONSEGNA
Se i controlli hanno esito positivo e la fattura viene correttamente recapitata o messa a disposizione, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, contenente anche la data di ricezione da parte del destinatario.
Se i controlli hanno esito positivo ma, per cause tecniche, la fattura non è recapitata all’indirizzo telematico indicato sul documento, viene rilasciata una ricevuta che attesta l’impossibilità del recapito. Tuttavia, come verrà illustrato nei successivi paragrafi, anche in questo caso la fattura si intende emessa ed è resa disponibile al cessionario o committente.
Le ricevute sono inviate sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.

6.6 SCARTO DELLA FATTURA
Se i controlli hanno esito negativo viene inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, una ricevuta di scarto sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.
In tal caso, la fattura si considera non emessa.
Tuttavia, secondo quanto chiarito nel corso del Videoforum del 24.5.2018, a seguito dello scarto il soggetto ha 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione dell’art. 6 del DPR 633/72, posto che la data di trasmissione è nota al SdI.

Se la fattura risulta scartata e non è stato effettuato alcun invio correttivo, la stessa si intende non emessa. Pertanto, se il cedente o prestatore ha effettuato la registrazione contabile della fattura, è tenuto ad effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza che sia necessario emettere alcuna nota di variazione sul SdI.
Il cessionario o committente, invece, potrà regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 lett. a) e b) del DLgs. 471/97 trasmettendo un’autofattura al SdI.
L’invio al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’art. 6 co. 8 lett. a) del DLgs. 471/97, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

7 RECAPITO DELLA FATTURA
La fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio viene successivamente recapitata dal sistema medesimo al destinatario indicato sul documento. Il recapito avviene secondo modalità differenti a seconda del canale di ricezione attivato dal destinatario.

7.1 SOGGETTO RICEVENTE
La fattura elettronica può essere recapitata dal Sistema di Interscambio:
- al cessionario o committente;
- a un intermediario che agisce per conto del cessionario o committente e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.

7.2 MODALITÀ DI RECAPITO
I canali utilizzabili per la trasmissione delle fatture non sono i medesimi utilizzabili per la ricezione delle stesse.
Il destinatario della fattura può ricevere il documento elettronico mediante:
- un sistema di posta elettronica certificata (PEC);
- uno degli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, preventivamente accreditato, ossia:
      - un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
      - un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Nel primo caso, se il cessionario o committente comunica l’indirizzo PEC al cedente o prestatore, questi (o il relativo intermediario) indica nel campo “codice destinatario” della fattura il codice convenzionale “0000000” e nel campo “PEC Destinatario” l’indirizzo PEC.
Nel secondo caso, se il cessionario o committente comunica il codice di 7 cifre al cedente o prestatore, questi (o il relativo intermediario) inserisce tale codice nel campo “codice destinatario” della fattura senza compilare il campo “PEC Destinatario”.

Registrazione dell’indirizzo telematico
I soggetti passivi IVA possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico (indirizzo PEC o codice destinatario) presso il quale intendono ricevere le fatture elettroniche, registrando tale indirizzo mediante un apposito servizio che verrà reso disponibile dalla stessa Agenzia.
In caso di registrazione, le fatture saranno sempre recapitate all’indirizzo pre-registrato indipendentemente dal valore indicato dal soggetto trasmittente nel campo “codice destinatario” o “PEC Destinatario” nella fattura. È fatto salvo il caso di mancato recapito per cause tecniche.

La registrazione può essere effettuata anche per il tramite di intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dal soggetto passivo mediante le funzionalità disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante presentazione di un apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia stessa.

Mancato recapito per cause tecniche
Laddove i canali di recapito sopra menzionati non siano disponibili per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, se la casella di posta elettronica certificata è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo):
- la fattura viene messa a disposizione in un’apposita area riservata al cessionario o committente del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- il SdI comunica tale informazione al soggetto trasmittente;
- il cedente o prestatore dà comunicazione tempestiva della disponibilità della fattura al cessionario o committente (anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica del                 documento);
- il SdI mette a disposizione del cedente o prestatore un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata a quest’ultimo.

Al momento in cui il cessionario o committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.
La fattura viene resa disponibile con le medesime modalità anche nell’ipotesi in cui il cessionario o committente, pur avendo attivato un canale telematico di ricezione, non ha comunicato il relativo indirizzo al soggetto trasmittente.

Fatture verso privati consumatori
Se la fattura viene emessa nei confronti di privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il campo “codice destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000” e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario.
Il SdI, di conseguenza, mette a disposizione:
- la fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al soggetto ricevente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.

In caso di operazioni verso privati consumatori sussiste comunque l’obbligo, per il cedente o prestatore, di consegnare direttamente al cliente finale una copia informatica o analogica della fattura, anche se quest’ultimo può rinunciarvi.
Contestualmente, il cedente o prestatore comunica che il documento elettronico è messo a disposizione dal SdI nell’area riservata.

Fatture verso soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario
Se la fattura viene emessa nei confronti di soggetti passivi IVA che si avvalgono:
- del regime di vantaggio ex DL 98/2011,
- del regime forfetario ex L. 190/2014,
- del regime speciale di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, le modalità di messa a disposizione del documento sono analoghe a quelle previste per le                 operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Anche in tal caso, il campo “codice destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000” e il SdI mette a disposizione:
- la fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al cessionario o committente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.

Il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario o committente che l’originale della fattura elettronica è disponibile nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

Destinatario
della fattura
Indirizzamento Modalità di ricezione Obblighi del
cedente/prestatore
Soggetto passivo IVA che ha comunicato un indirizzo PEC   Codice destinatario convenzionale “0000000” e indicazione dell’indirizzo PEC Casella PEC -
Soggetto passivo IVA che ha comunicato un codice destinatario Codice destinatario relativo a un sistema di colloquio con il SdI Canale di ricezione prescelto (web service/FTP)                    -
Soggetto passivo IVA che ha utilizzato il servizio di pre-registrazione dell’indirizzo telematico Irrilevanza della compilazione dei campi per l’indirizzamento della fattura Casella PEC o altro canale di ricezione pre-registrato                    -
Soggetto passivo IVA che non ha comunicato alcun indirizzo telematico (e non ha utilizzato il servizio di pre-registrazione) Codice destinatario convenzionale (“0000000”) Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata
Privato consumatore

Codice destinatario convenzionale (“0000000”)

Fra i dati anagrafici del destinatario è indicato soltanto il codice fiscale

Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

Consegna diretta al cliente della copia informatica o analogica della fattura (il cliente può rinunciare alla copia)

Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata

Soggetti in regimi
agevolati
Codice destinatario convenzionale (“0000000”) Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata

 

Fatture nei confronti di soggetti esteri

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, ancorché non soggette all’obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, possono essere inviate al SdI. In tal caso, il campo “codice destinatario” della fattura viene valorizzato con il codice “XXXXXXX”.

I dati delle fatture così “trasformate” si intenderanno già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere introdotta dalla legge di bilancio 2018.
Non è ammessa, invece, la trasmissione al SdI delle fatture ricevute da soggetti esteri, per cui queste ultime dovranno comunque essere oggetto della suddetta comunicazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate fornite in occasione del Videoforum del 24.5.2018).

8 MOMENTO DI RICEZIONE DELLA FATTURA
La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito.
La data di ricezione coincide con:
- la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SdI);
- la data di presa visione del documento elettronico nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, se:
      - il soggetto ricevente non ha attivato alcun canale telematico per la ricezione;
      - il soggetto ricevente ha attivato uno dei canali di ricezione ma il recapito sullo stesso canale non è stato possibile per cause tecniche;
- la data di messa a disposizione del documento nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate,
      - se il destinatario è un privato consumatore, un soggetto che si avvale del regime di vantaggio o del regime forfetario, ovvero un produttore agricolo in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del           DPR 633/72.
A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l’esercizio della detrazione (provv. 30.4.2018 n. 89757).

9 SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori alcuni servizi web gratuiti per agevolare la gestione del processo di fatturazione elettronica.
Come anticipato, verranno resi disponibili i seguenti servizi:
- un software installabile su PC per la predisposizione del file fattura;
- una procedura web e una “app” per dispositivi mobili ai fini della predisposizione e trasmissione dei file fattura;
- un servizio per la registrazione del canale e dell’indirizzo telematico scelti per la ricezione delle fatture elettroniche.

A questi si aggiungono:
- un servizio web per generare un QR-Code contenente i dati di fatturazione e l’indirizzo telematico del cessionario o committente, nonché un’applicazione mobile (per ambienti IOS e Android)     per la lettura del QR-Code e l’acquisizione automatica dei dati necessari all’emissione della fattura;
- un servizio per la ricerca, la consultazione e l’acquisizione delle fatture transitate sul SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (le fatture saranno disponibili fino al         31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);
- altri servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

10 CONSULTAZIONE DELLE FATTURE
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del proprio sito.
Le fatture e i relativi duplicati informatici saranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI e accessibili (mediante le credenziali Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID) da parte dei soggetti passivi IVA ovvero degli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dai soggetti passivi.

11 CONSERVAZIONE DELLE FATTURE
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72.
In attuazione dell’art. 1 co. 6-bis del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA potranno usufruire di un servizio di conservazione elettronica delle fatture (conforme al DPCM 3.12.2013), previa adesione ad un apposito accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il servizio sarà utilizzabile:
- dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia;
- dai relativi intermediari appositamente delegati, anche diversi da quelli di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Il servizio garantisce la conservazione elettronica, ai sensi del DM 17.6.2014, per le fatture e le note di variazione emesse e ricevute attraverso il SdI.

 

*FONTE EUTEKNE

SEGNALAZIONE ALLO STUDIO DI EVENTUALI OPERAZIONI O INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2017 IN BITCOIN O IN ALTRE VALUTE “VIRTUALI”

Vi invitiamo a segnalare allo studio l’eventuale avvenuta effettuazione di investimenti e di operazioni di ogni genere comunque riguardanti i c.d. BITCOIN o altre valute virtuali.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti sostenuto, in una recentissima risposta ad un interpello, sia l’obbligo di indicare nel modello RW le disponibilità di BITCOIN (o altre valute virtuali) possedute al 31/12/2017 o nel corso dell’anno 2017, sia l’obbligo di sottoporre a tassazione particolari fattispecie di operazioni che fossero eventualmente state effettuate nel corso dell’anno 2017 mediante l’utilizzo delle medesime valute virtuali.
Vi invitiamo, pertanto, a produrre allo Studio la documentazione riguardante dette operazioni ed investimenti al fine di verificare l’eventuale esistenza di obblighi dichiarativi in proposito.
Cogliamo inoltre l’occasione per inviare un breve panoramica dei dichiarativi 2018 invitandovi ad inviare allo Studio tutta la documentazione necessaria entro il 15/05/2018.
Le persone fisiche devono presentare entro il prossimo 31 ottobre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017 (Modello Redditi 2018). I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente con la retribuzione (a partire dal mese di luglio) o con la pensione (a partire dal mese di agosto o settembre). In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 20 Aprile, necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello 730 presenta il vantaggio per i lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi, che risultino a credito d’imposta, di ottenere i rimborsi direttamente con la retribuzione (a partire dal mese di luglio) o con la pensione (a partire dal mese di agosto o di settembre).


Mod. 730 per i dipendenti senza sostituto
Possono presentare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2018 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato e, se precompilato, anche all’Agenzia delle Entrate. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Non possono utilizzare il Mod. 730/2018, ma devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2018, i contribuenti che nel 2017 hanno posseduto:
- redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
- alcuni redditi “diversi”;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ex art. 67 c. 1, lett. c, TUIR) o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori        con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi derivanti da trust in qualità di beneficiari;
- redditi derivanti da produzione di “agroenergia” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
- i contribuenti che devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti di imposta Mod. 770;
- i contribuenti non residenti in Italia nel 2017 e/o nel 2018;
- i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- i contribuenti che utilizzano determinati crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero.

Alcuni redditi di capitale e finanziari non possono essere inseriti nel Mod. 730 e devono pertanto essere dichiarati utilizzando anche il modello Redditi 2018 e più precisamente:

  • Il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2018 da parte delle persone fisiche che nel 2017 hanno percepito:
    - redditi di capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
    - interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996;
    - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    - proventi derivanti da depositi in garanzia per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 20%;
    - redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;
    - ovvero nel 2017 hanno effettuato la rivalutazione del valore dei terreni.
  • Il quadro RT del Mod. Redditi Persone Fisiche2018 da parte delle persone fisiche che nel 2017:
    - hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in paesi o territori con regime       fiscale privilegiato, ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
    - hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed           intendono riportarle negli anni successivi;
    - nel 2017 hanno effettuato la rivalutazione del valore delle partecipazioni.
  • Il modulo RW del Mod. Redditi Persone Fisiche2018 da parte delle persone fisiche che nel 2017hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre il Modello RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM, RT ed il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. Redditi Persone Fisiche 2018, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Rimane in ogni caso sempre possibile, in alternativa, presentare il Mod. Redditi Persone Fisiche 2018.

Modello 730 e imposte da compensare
I contribuenti che compilano il Mod. 730 possono, compilando il Quadro I, richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per pagare, mediante compensazione nel Modello F24, le imposte dovute nel 2018 non comprese nel modello 730, compresa l’IMU.
In tal caso, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta rimborserà soltanto l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per pagare, mediante compensazione, altre imposte.

Certificazione Unica – Soggetti titolari di pensione
L’INPS non invia più a mezzo posta la Certificazione Unica, che viene resa disponibile con modalità telematica accedendo al sito internet dell'Istituto.
In alternativa è anche possibile ottenere il rilascio della Certificazione Unica:
- recandosi presso gli sportelli dell’Istituto;
- tramite invio sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- rivolgendosi ad un CAF ovvero ai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, tra i quali i Dottori Commercialisti, a cui conferire specifico mandato.
Lo studio provvederà su Vostro mandato, che Vi verrà mandato per le firme.

Predisposizione dei Modelli di dichiarazione dei Redditi per l’anno 2017
I Sigg. Clienti che desiderano essere assistiti nella predisposizione del Modello 730/2018 ovvero del Modello Redditi 2018 per l’anno 2017, sono invitati a fornire allo Studio tutti i dati e i documenti di cui se ne riporta in allegato una elencazione di massima, entro il 15 Maggio 2018.

Allegato Circolare: “Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche” – Modello 730/2018 e Modello Redditi Persone Fisiche 2018
Dati anagrafici:
- numero di codice fiscale del coniuge (sempre) e dei familiari a carico, ivi compresi i figli minorenni con indicazione dei figli di età inferiore ai 3 anni. Anche per il 2017 sono considerati                  fiscalmente a carico il coniuge, i figli e gli altri familiari di cui all’art. 12 TUIR che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore ad euro 2.840,51. Nel predetto limite (al lordo degli    oneri deducibili) devono essere inclusi alcuni redditi quali le retribuzioni corrisposte da Enti od Organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, missioni, quota esente dei redditi di      lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiere, il reddito di impresa o lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva, il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca sulle              locazioni etc., anche se gli stessi non concorrono alla formazione del reddito complessivo. L’elenco completo di detti redditi è contenuto nelle istruzioni del Mod. 730;
- in caso di cambio di residenza, indicare il giorno, mese e l’anno in cui è avvenuta la variazione;
- ogni altra variazione dei dati rispetto a quanto indicato nel modello relativo all’anno 2017.

Documentazione relativa a:
- versamenti in acconto delle imposte IRPEF, IRAP, IVIE ed IVAFE effettuati nel 2017;
- versamenti in acconto dell’imposta sostitutiva “cedolare secca” sugli affitti effettuati nel 2017- certificazione Unica 2018 rilasciata dai datori di lavoro o enti eroganti la pensione, per i redditi di       lavoro dipendente e assimilati e di pensione percepiti nel 2017;
- redditi di lavoro dipendente percepiti da soggetti non sostituti di imposta;
- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero;
- altre somme, indennità, trattamenti, percepiti nel 2017 e costituenti redditi di lavoro dipendente o assimilati quali ad esempio gli assegni percepiti quale coniuge separato o divorziato, borse di     studio, gettoni di presenza, stipendi e pensioni estere ecc.;
- certificazioni di ritenute su redditi di lavoro autonomo, anche occasionali, e su provvigioni, anche occasionali, percepiti nel 2017;
- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi;
- ammontare dei redditi di lavoro autonomo e/o di impresa assoggettati e non a ritenuta d’acconto, percepiti e/o conseguiti nel 2017;
- per i redditi di partecipazione in società di persone e di S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, la dichiarazione rilasciata dalla società, e per quelli di               partecipazione agli utili di impresa familiare e aziende coniugali, il prospetto rilasciato dal titolare dell’impresa;
- variazioni catastali ed accatastamenti degli immobili;
- ammontare degli affitti di terreni per uso non agricolo;
- contratti agrari di conduzione associata dei terreni;
- ammontare dei canoni di affitto risultanti dal contratto di locazione, anche se non percepiti, relativi al 2017 di terreni e fabbricati (comprese le parti condominiali), specificando per questi ultimi       se il canone è stato determinato in base a normative che prevedono agevolazioni/riduzioni;
- copia dei contratti di locazione (contenente gli estremi di registrazione) e delle dichiarazioni ICI/IMU relativi ad immobili situati nei comuni ad alta intensità abitativa locati in regime di “canone       concordato” e ad immobili a destinazione abitativa per i quali si è optato nel corso dell’anno 2017 per il regime della “cedolare secca”, nonché eventuali revoche esercitate nell’anno 2017;
- copia dei contratti di locazione stipulati dall'1/6/2017 di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni - c.d. "locazioni brevi";
- documentazione relativa ai procedimenti giudiziali di convalida di sfratto già conclusi;
- indicazione degli immobili concessi in uso gratuito;
- indicazioni riguardo al possesso di immobili di interesse storico o artistico;
- copia di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia di fabbricati;
- riacquisto della prima casa ai fini dell’eventuale riconoscimento del credito d’imposta;
- acquisti (anche per successione o donazione) e cessioni/donazioni di beni immobili (terreni, aree edificabili e fabbricati) effettuati nel 2017, ovvero importo dei corrispettivi incassati in detto          anno per cessioni effettuate in anni precedenti;
- lottizzazioni od opere su terreni da rendere edificabili;
- indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito di procedimenti espropriativi;
- rivalutazioni dei terreni posseduti all’1/01/2017 effettuate nel corso dell’anno 2017 sulla base di perizia di stima e versamenti eseguiti;
- ammontare dei redditi diversi: redditi fondiari non determinabili catastalmente, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, compensi percepiti per    l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, redditi dei beni immobili situati all’estero, redditi derivanti da usufrutto/locazione/cessione di aziende e usufrutto e sublocazione di beni;
- redditi derivanti da affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili, redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare, permettere, redditi derivanti dallo      sfruttamento di opere dell’ingegno non percepiti dagli autori, ecc.;
- proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
- certificazioni degli utili, dividendi e degli altri proventi equiparati percepiti (anche in qualità di associato in partecipazione) nel 2017, anche da società non residenti;
- altri redditi di capitale percepiti nel 2017 non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- certificazioni degli intermediari attestanti le perdite e/o minusvalenze residue a seguito della chiusura dei rapporti di risparmio;
- redditi di fonte estera percepiti nel 2017 direttamente senza l’intervento di intermediari residenti, oppure quando l’intervento di intermediari residenti non ha comportato la ritenuta alla fonte;
- proventi su depositi a garanzia dei finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20% percepiti nel 2017 senza il tramite di intermediari residenti;
- cessioni di quote, azioni, altre partecipazioni (qualificate o non qualificate) o diritti, poste in essere nel 2017 e per le quali il corrispettivo sia stato incassato in tutto o in parte (o importo dei            corrispettivi incassati nel 2017 ma relativi a cessioni poste in essere in precedenti periodi d’imposta);
- plusvalenze ed altri redditi di natura finanziaria realizzati nel 2017 di cui all’art. 67 del TUIR, (quali ad esempio: cessioni di valuta, di crediti, etc.);
- rivalutazioni di azioni/quote possedute all’1/01/2017 effettuate nel corso dell’anno 2017 sulla base di perizia di stima e versamenti eseguiti;
- possesso di partecipazioni di controllo, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona, in società estere aventi sede in paesi con regime fiscale privilegiato (c.d. C.F.C.);
- immobili e attività finanziarie (es. conti correnti, titoli, obbligazioni, polizze vita etc.) detenuti all’estero sui quali si applicano le imposte (IVIE e IVAFE) previste dal D.L. 201/2011;
- consistenza degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell’anno 2017. Le attività di natura finanziaria vanno in ogni caso indicate, così come gli       investimenti di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di reddito imponibile in Italia (es. immobili, barche, opere d’arte);
- attestati delle imposte pagate all’estero in via definitiva su redditi prodotti all’estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- somme corrispondenti ad imposte ed oneri dedotti o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti e fatti oggetto nel 2017 di rimborso, sgravio o restituzione;
- redditi percepiti nel 2017 da eredi e legatari a causa di morte dell’avente diritto;
- altri redditi soggetti a tassazione separata, soggetti e non all’acconto di imposta, ai sensi dell’art. 17 del TUIR;
- ogni altro reddito prodotto nel 2017.

Documentazione relativa ad oneri detraibili e deducibili sostenuti nel 2017
Interessi passivi
- interessi passivi per mutui e prestiti agrari di ogni specie;
- interessi passivi ed oneri accessori (comprese le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per l’acquisto dell’abitazione principale;
- interessi passivi ed oneri accessori per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 relativi alla costruzione e ristrutturazione della abitazione principale;
- interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993;
- interessi passivi ed oneri accessori per mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
- copia dei contratti di mutuo.

Agevolazione 36% - 50% - 55% - 65%
- spese sostenute nel 2017 per gli interventi di recupero edilizio per la detrazione del 50%: ricevute dei bonifici bancari, documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione e i         dati catastali identificativi dell’immobile. Per gli interventi su parti condominiali la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio attestante l’importo complessivo dei lavori effettuati     e la parte delle spese imputate ad ogni singolo condomino su cui il singolo contribuente può calcolare la detrazione;
- spese sostenute per l’arredo degli immobili ristrutturati;
- spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto e per interventi antisimici;
- spese per la riqualificazione energetica del 65% sostenute nel 2017: fatture, ricevute di bonifici bancari o postali, copia delle delibere per gli interventi su parti condominiali, asseverazione del       tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica (se richiesto), scheda informativa inviata all’ENEA;
- spese di arredo di immobili sostenute nel 2016 da parte di giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel     2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale;
- spese sostenute nel 2017 per canoni di leasing stipulati dall'1/1/2016 per l’acquisto dell’abitazione principale (da parte di contribuenti con reddito non superiore a 55.000,00 Euro);
- spese sostenute per l’acquisto d’abitazione in classe energetica A o B per le quali è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016 e 2017;
- spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Premi di assicurazione
- premi di assicurazione infortuni e sulla vita (la detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che la durata del contratto sia superiore ai 5 anni e che per lo          stesso periodo non sia consentita la concessione di prestiti); per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 1.1.2001, sono deducibili i premi per le assicurazioni aventi oggetto il rischio di morte, di      invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza (in questo caso a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto). Per le                        assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a Euro 750 (rispetto all’importo di Euro 530 ordinariamente previsto)                 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento.

Erogazioni liberali 
- erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, contributi associativi a società di mutuo soccorso, erogazioni liberali a Onlus, ONG, associazioni di promozione sociale e associazioni      sportive dilettantistiche, erogazioni liberali a istituti scolastici, spese per la conservazione del patrimonio artistico ed archivistico, erogazioni a favore dello spettacolo, di istituzioni religiose,          contributi ai paesi in via di sviluppo, popolazioni colpite da calamità pubbliche, erogazioni per attività artistiche e culturali, musicali, enti universitari e di ricerca, spese relative a beni soggetti a      regime vincolistico;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
- erogazioni liberali effettuate nell’anno 2016 in favore d’istituti del sistema nazionale d’istruzione per un ammontare fino a 100.000 euro per le quali è riconosciuto un credito d’imposta pari al        65 per cento da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

Spese sanitarie
- spese mediche specialistiche, spese chirurgiche e di ricovero, spese relative all’acquisto ed all’affitto di protesi sanitarie in genere, spese relative ad analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed    applicazioni, spese mediche generiche comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, spese mediche per il ricovero di anziani in istituto; la documentazione (fatture o      scontrini fiscali c.d. “parlanti” contenenti il CF del destinatario, con l’indicazione della natura e quantità dei prodotti acquistati e il codice alfanumerico identificativo del farmaco) relativa                  all’acquisto di medicinali;
- spese per affitto o acquisto di dispositivi medici (contrassegnati dalla marcatura CE);
- spese di assistenza specifica quali le spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese sostenute per prestazioni sanitarie rese alla persona da particolari figure professionali;
- spese per gli addetti all’assistenza personale e/o familiare nei casi di non autosufficienza;
- spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di persone con disabilità riconosciuta;
- spese mediche, di assistenza specifica di acquisto e riparazione di veicoli per persone con disabilità;
- spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Contributi
- contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali;
- contributi per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, contributi versati al fondo casalinghe;
- contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (anche per i familiari a carico);
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge;
- premi INAIL pagati per infortuni domestici;
- contributi versati a fondi integrativi sanitari;
- contributi previdenziali ed assistenziali pagati per gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Altri oneri
- per i conduttori di età compresa tra i 20 e 30 anni, i contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/98;
- per i conduttori, copia dei contratti di locazione per abitazione principale stipulati ai sensi della L. 431/98 al fine di usufruire delle detrazioni di legge;
- per i conduttori, i canoni di locazione pagati al fine di usufruire della detrazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- canoni, livelli, censi gravanti sugli immobili compresi i contributi a consorzi obbligatori;
- indennità corrisposte dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale in caso di cessazione della locazione, non ad uso abitativo, di immobili urbani;
- compensi pagati nel 2017 a intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- spese per attività sportive dilettantistiche dei ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 18 anni;
- spese per la frequenza di asili nido, spese di istruzione per la frequenza delle scuole dell’infanzia e scuola primaria e secondaria;
- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria;
- spese per canoni di locazione, anche per contratti di ospitalità, sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese funebri (per un importo massimo di € 1.550,00 per decesso);
- assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato (di cui occorre indicare il codice fiscale), tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, altri assegni     periodici (rendite, vitalizi, assegni alimentari);
- spese dei genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri;
- spese veterinarie, spese per l’acquisto e il mantenimento dei cani guida per soggetti non vedenti;
- somme tassate in precedenti periodi di imposta e che nel 2017 sono state restituite al soggetto erogatore;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. n. 381/1970;
- spese sostenute per l’installazione di sistema di videosorveglianza per la prevenzione di attività criminali.

È possibile destinare una quota pari all’8, 5 e 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:
• 8 per mille allo Stato oppure ad una istituzione religiosa;
• 5 per mille a determinate finalità quali: sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus, associazioni di promozione sociale), finanziamento di tutela,      promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, finanziamento della ricerca scientifica e dell’università, finanziamento della ricerca sanitaria, sostegno delle attività sociali svolte      dal Comune di residenza, sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento del CONI, sostegno degli enti gestori delle aree protette;
• 2 per mille in favore di un partito politico.

Con la riforma operata dalla Legge n. 431/1998 sono stati introdotti, nell’ambito delle locazioni di immobili ad uso abitativo, in sostituzione di quelli ad ’”equo canone”, i contratti a “canone concordato”. In estrema sintesi, i proprietari di immobili, in luogo di un canone di locazione a prezzi di mercato, possono affittare l’immobile ad un canone “calmierato” beneficiando di agevolazioni fiscali sia in tema di imposte dirette e registro (riduzione del 30% della base imponibile ai fini dell’Irpef e dell’imposta di registro o cedolare secca al 10%) che di IMU e TASI (aliquote agevolate nonché, a partire dal 2016, una ulteriore riduzione del 25% delle aliquote stesse), con facoltà di farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori nella stipula dei contratti stessi.
Il DM 16 gennaio 2017, riscrivendo le regole in merito all’attestazione dei requisiti per poter stipulare i contratti a canone concordato, ha previsto che:
- le parti si possano far assistere, nella definizione del testo e del contenuto normativo del contratto e nella determinazione del canone effettivo, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- in alternativa le parti devono chiedere ad un’organizzazione firmataria dell’Accordo di attestare, in base alle modalità previste dall’Accordo territoriale, la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo stesso. Ne consegue l’obbligo di dotarsi di tale attestazione, che rappresenta l’elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali, antecedentemente alla registrazione del contratto.

Con la risoluzione n. 31/E del 20.04.18 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati senza assistenza delle associazioni (contratti c.d. “non assistiti”), l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni di categoria è ora indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Quindi per poter applicare l’aliquota agevolata della cedolare secca (10% fino al 2019) sui contratti a canone concordato stipulati dopo l’entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017, senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria, è necessaria l’attestazione che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale, ovvero, in assenza di opzione per la cedolare secca, per poter applicare la riduzione del 30% della base imponibile IRPEF e la riduzione al 70% della base imponibile dell’imposta di registro (art. 8 comma 1 della L. 431/98), e per poter fruire delle agevolazioni IMU, è necessario che i locatori di immobili “a canone concordato” con contratti “non assistiti” si procurino tale attestazione.
Tuttavia l’Amministrazione finanziaria precisa che l’attestazione non è necessaria con riferimento a contratti di locazione:
- stipulati prima del 30 marzo 2017, data di entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017 (pubblicato in G.U. il 15.03.2017);
- stipulati dopo l’entrata in vigore del DM, ma in Comuni in cui non risultano Accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del DM 16 gennaio 2017.
Il Comune di Bologna ha stipulato detto Accordo, prevedendo l’obbligatorietà dell’attestazione, da parte di una associazione, da redigersi secondo un testo definito.
Ai fini IMU (per il Comune di Bologna) l'attestazione non è necessaria per poter potere applicare le agevolazioni IMU ai contratti a canone concordato stipulati fino al 28 febbraio 2018.
Pur in assenza di un obbligo normativo in tal senso, l’Agenzia sostiene poi che risulta “opportuno” allegare l’attestazione al momento della registrazione del contratto, al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, in particolare se il contribuente intende usufruire dell’agevolazione consistente nella riduzione al 70% della base imponibile dell’imposta di registro.
In caso di allegazione dell’attestazione, essa non è soggetta a imposta di registro, né a imposta di bollo.
Lo Studio Dr48 a tal fine ha stipulato apposita convenzione con ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari) che prevede condizioni di favore per il rilascio di tale attestazione, pertanto i Sigg. Clienti interessati a farsi assistere dallo Studio per tali adempimenti possono contattarci.

Wednesday, 02 May 2018 10:45

CIRCOLARE 6/2018 - PRIVACY

In Italia, come noto, la disciplina in materia di Privacy è attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003. Con il Regolamento 27.4.2016, n. 679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – comunemente noto come GDPR, acronimo inglese di “General Data Protection Regulation”) il Legislatore comunitario ha “uniformato” la disciplina in esame applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25.5.2018.
Il regolamento troverà pertanto diretta applicazione a partire dal 25 maggio 2018 in tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea.
Nonostante la diretta applicabilità e vincolatività del GDPR in tutti i suoi elementi, in Italia l’art. 13 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. “Legge di delegazione europea 2016-2017”) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 21 maggio 2018, al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni contenute nel citato Regolamento n. 679/2016.
In data 21.3.2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, lo schema del predetto Decreto.
In sintesi lo schema di Decreto prevede l’abrogazione del citato D.Lgs. n. 196/2003 e l’approvazione di un nuovo Codice della Privacy, coordinandolo con le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e inserendo specifiche disposizioni, tra cui l’adeguamento del sistema sanzionatorio vigente alle disposizioni del GDPR, introducendo sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazione delle disposizioni stesse.

Le sanzioni previste dal GDPR in caso di inadempimenti alle sue prescrizioni sono molto elevate (sospensione nell’elaborazione dei dati, sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 20 milioni di Euro e/o del 4% del fatturato!), dunque, è necessaria un’adeguata formazione e preparazione in modo da pervenire, entro la scadenza di legge, alla conformità richiesta dalla norma.
Peraltro, il Garante ha recentemente ribadito che non sono possibili proroghe rispetto alla data di piena e diretta applicazione del GDPR.
L’attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE n. 679/2016 può essere alquanto laboriosa ed onerosa, sia dal punto di vista organizzativo che economico.
Nel sottolineare l’importanza e l’urgenza di adeguarsi a tale normativa, Vi informiamo che lo Studio ha ottenuto per i propri clienti condizioni di riguardo da parte della Società DNA Servizi Informatici Srl per l’effettuazione di un audit specifico volto a verificare la compliance al nuovo Regolamento europeo sia per l’applicazione della normativa che per l’adozione delle necessarie misure tecniche informatiche per la tutela dei dati, al fine di individuare le azioni necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni previste dal GDPR.
Se siete interessati a detta consulenza vi invitiamo a segnalarcelo per poterVi far contattare direttamente dai referenti di DNA Servizi Informatici Srl .
Per maggiori informazioni Vi alleghiamo la Circolare Eutekne.

Friday, 09 February 2018 10:55

CIRCOLARE 5/2018 - TASSA LIBRI SOCIALI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, nota 3, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/72, il 16 marzo 2018 scade il termine per il versamento della tassa annuale di concessione governativa dovuta per l’anno 2018 per la vidimazione dei libri sociali.

Soggetti obbligati: società di capitali ed enti commerciali
La tassa annuale di concessione governativa è dovuta annualmente dalle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere) con esclusione delle società cooperative e le società di mutua assicurazione, dei consorzi diversi dalle società consortili e delle società sportive dilettantistiche.

Importi dovuti dalle società di capitali
La tassa annuale (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’anno del versamento) è dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine. Gli importi da versare devono essere individuati secondo quanto sotto:

CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2018 TASSA ANNUALE DOVUTA

CAPITALE SOCIALE AL PRIMO GENNAIO 2018 TASSA ANNUALE DOVUTA
l'ammontare del capitale è uguale o inferiore all'importo di euro 516.456,90 euro 309,87
l'ammontare del capitale è superiore a euro 516.456,90 euro 516,46

 

Se, successivamente alla data del 1.1.2018, sono intervenute variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti per la determinazione dell’importo dovuto per l’anno 2018.

Modalità di versamento
Il pagamento della tassa di concessione deve essere eseguito tramite il Modello F24 on-line indicando nella sezione Erario il codice tributo 7085 - periodo di riferimento "2018".

Misura della tassa per altri soggetti diversi dalle società di capitali
Le società cooperative, i consorzi e le società di mutua assicurazione devono provvedere alla corresponsione della tassa di concessione governativa, relativamente a ciascun libro sociale obbligatorio, nella misura di euro 67,00 (articolo 1, comma 300, della Legge n. 311, del 30 dicembre 2004 - con decorrenza dal 1° febbraio 2005), ogni 500 pagine o frazione.
Il versamento deve essere eseguito tramite c/c postale n. 6007 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura e numerazione libri sociali”.
La tassa deve essere versata nella stessa misura anche dalle società di persone e dalle ditte individuali che, in assenza di obbligo, ritengano opportuno istituire registri sociali.

Friday, 09 February 2018 10:38

CIRCOLARE 4/2018 - CERTIFICAZIONE UNICA

Certificazione Unica “CU 2018” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7.3.2018

E’ stata approvata la Certificazione Unica “CU 2018” dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
In via esemplificativa, sono tenuti alla compilazione e invio della “CU 2018” i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del D.P.R 42/88 (quali, ad es., redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi), nonché contributi previdenziali e assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica anche i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo rientranti in regimi agevolati, anche se non è stata effettuata la ritenuta.
Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l'obbligo della denuncia nominativa.
La Certificazione Unica 2018 si compone di:
un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2018;
un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 31.3.2018.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2018, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta.


Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2017 – Modello CUPE – Scadenza 31.03.2018

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.01.2018, è stato approvato il nuovo schema da utilizzare per la certificazione degli utili societari e altri proventi equiparati corrisposti a decorrere dal 1.1.2017.
La certificazione deve essere rilasciata entro il 31.03.2018 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2017 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.

La certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (es. riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerate utili o riserve di utili ai sensi dell’art. 47, c. 1, TUIR, D.P.R. 917/86.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.P.R. 600/73.
La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.
La certificazione deve essere rilasciata anche per attestare i dati relativi a:
a) proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR;
b) proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.
Nella certificazione sono presenti appositi campi per l’indicazione dell’importo dei dividendi e dei proventi formati con utili prodotti:
• fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
• a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%.
• a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%.

1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale

In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.
La dichiarazione Iva dell'anno 2017 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2018.

2. Termini per il versamento dell'IVA annuale
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo.
I contribuenti potranno versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Le rate dovranno essere di pari importo e la prima rata dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non potrà essere versata oltre il 16.11. Sull’importo delle rate successive alla prima sarà dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata dovrà essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Il versamento potrà essere differito alla scadenza prevista dalla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, c. 1, primo periodo, D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.

3. Compensazione di crediti IVA
Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale, può essere effettuata per importi:
- fino a 5.000 euro, liberamente;
- superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, se la stessa abbia ottenuto il visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sia sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Per l’anno 2018 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00.