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CIRCOLARE 25/2020 CASHBACK

CIRCOLARE 25/2020 CASHBACK

CIRCOLARE 25/2020 CASHBACK

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QUADRO NORMATIVO

Il meccanismo del cashback è stato istituito dall’art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative, ora approvate con il DM 156/2020 (in vigore dal 28.11.2020).

 

EXTRA CASHBACK DI NATALE

Con una comunicazione pubblicata sul sito MEF, viene confermato l’avvio dall’8 dicembre 2020 della fase sperimentale del cashback, che si concluderà il 31 dicembre 2020.

La fase sperimentale (denominata anche “extra cashback di Natale”) consentirà agli aderenti un rimborso del 10% di quanto speso per chi, tra l’8 e il 31 dicembre, effettui un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.

La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro.

Il rimborso complessivo massimo previsto è quindi di 150 euro.

Gli accrediti saranno effettuati nel mese di febbraio 2021.

Il comunicato precisa che, per fruire della disciplina del cashback, non è previsto un importo minimo di spesa e che concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi entità. Inoltre, non vi saranno limitazioni merceologiche: vengono conteggiati i pagamenti fatti presso tutti i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici (come il POS) che consenta la partecipazione al programma.

Si ribadisce che sono esclusi gli acquisti on line e gli acquisti effettuati ai fini professionali.

 

MODALITÀ DI ADESIONE

L’adesione al programma avviene su base volontaria.

Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:

  1. assicurarsi di avere Spid (il Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta d'Identità elettronica (Cie).
  2. Scaricare l’app IO;
  3. Registrare sulla app il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici (carte di credito o bancomat) di cui s’intende avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione), aggiungendo il codice Iban del conto sul quale si vuole ricevere il rimborso.
  4. Una volta abilitate le carte, occorre fare un minimo di operazioni con pagamenti elettronici: 10 in questa fine di anno (dall’8 dicembre), 50 nel prossimo semestre. E, anche se è previsto un tetto di spesa, per i 100mila che faranno più operazioni nei semestri indicati ci sarà una sorta di “superpremio”, un super-rimborso da 1.500 euro.

 

L’adesione al programma può avvenire anche tramite i «sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato», cioè gli operatori che forniscono gli strumenti di pagamento, carta o app. La registrazione direttamente sulle app di pagamento sarà possibile dall’8 dicembre, ad esempio, per Satispay, Yap, Nexi Pay, e da metà gennaio per Bancomat Pay (che nel frattempo sarà comunque registrabile sulla app IO, alla voce “Altri strumenti di pagamento”). Le transazioni con PagoBancomat includono anche quelle effettuate tramite wallet Samsung Pay; così come per chi si iscrive a Nexi Pay saranno da subito considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti fatti tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, prenderà il via, a regime, il piano di cashback, che consentirà di ottenere, su base semestrale, il rimborso del 10% delle transazioni effettuate mediante mezzi di pagamento elettronici. La partecipazione al programma ha inizio con l’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato

A decorrere dall’1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:

•          dall’1.1.2021 al 30.6.2021;

•          dall’1.7.2021 al 31.12.2021;

•          dall’1.1.2022 al 30.6.2022.

 

Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.

Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all’importo di 150,00 euro.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati.

Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale, tramite il codice IBAN indicato dall’aderente al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.

 

SUPER-CASHBACK

Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. “super-cashback”) pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l’aderente che ha effettuato l’ultima transazione in un momento anteriore.

Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti.

Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Dall’1 dicembre è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, per partecipare alle estrazioni al via dal prossimo anno.

L'inizio della lotteria - previsto in origine al 1° luglio di quest’anno - è stato infatti differito dal decreto Rilancio al 1° gennaio 2021.

 

È online il sito cashlessitalia.it, dove viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, inclusa la lotteria degli scontrini.