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Studio Frasnedi

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Tuesday, 07 March 2023 11:06

CIRCOLARE 3/2023 - CREDITI ENERGIA

CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI

Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.

1.1 AMBITO APPLICATIVO

La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:
- al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
- ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
- al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

 

1.2 ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:
- già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;
- già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

 

1.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va inviata:

- entro il 16.3.2023;
- utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
- dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’even-tuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.

 

1.4 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.

 

1.5 FUTURA CESSIONE DEL CREDITO

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.

2 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.

 

2.1 CODICI TRIBUTO

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
- “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
- “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
- “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
- “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);
-  “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).

 

2.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:
- i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.


                                                                                     Prospetto di riepilogo

Descrizione credito d’imposta Periodo Ammontare del credito d’imposta Codice tributo Anno Scadenza
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore 2° trimestre 2022 15% 6963 2022 SCADUTO*
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore 3° trimestre 2022 15% 6970 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore ottobre e novembre 2022 30% 6985 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore dicembre 2022 30% 6995 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore 1° trimestre 2023 35% 7011 2023 31/12/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore 2° trimestre 2022 25% 6964 2022 SCADUTO*
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore 3° trimestre 2022 25% 6971 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore ottobre e novembre 2022 40% 6986 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore dicembre 2022 40% 6996 2022 30/09/2023
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore 1° trimestre 2023 45% 7013 2023 31/12/2023



(*) La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

 

Si ricorda che con l’approvazione del bilancio 2022 ritorna obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che hanno superato  per due esercizi consecutivi  (2021 e 2022) almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Se l’assemblea non vi provvede, la nomina viene effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa di essere obbligatoria quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Al momento della predisposizione degli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 lo studio provvederà a proporre alle società obbligate la nomina del revisore legale.

Wednesday, 08 February 2023 13:40

CIRCOLARE 1/2023- DICHIARAZIONE IVA

1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale

In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.

La dichiarazione Iva dell'anno 2023 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 2 maggio 2023

 

2. Termini per il versamento dell'IVA annuale  

Il versamento del saldo IVA 2022 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2023:

- in unica soluzione;

ovvero

- in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2023, data entro la quale va versata la prima rata.

La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.

 Il saldo IVA 2022 può essere differito al 30.6.2023 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

- in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);

- in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7.2023 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tal caso il saldo IVA 2022 può quindi essere versato:

- una unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2023 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

- in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

 

3. Compensazoine di crediti IVA

Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:

  • fino a 5.000 euro, liberamente;
  • per importi superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile. Il limite è elevato a Euro 50.000 per le startup innovative.

Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

-       8 per il 2021 (mod. REDDITI 2022);

-       8,5 quale media per il 2020 - 2021;

è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. “regime premiale” disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.

Per l’anno 2023 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili “orizzontalmente” in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 2.000.000,00. La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare maggiore a Euro 1.500.

Si ricorda che il 28 febbraio 2023 scade il termine per l’invio del dati relativi alla liquidazione periodica IVA 4° trimestre 2022, salvo l’inserimento dei dati in dichiarazione IVA e l’invio della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2023.

 

Tuesday, 27 December 2022 13:35

CIRCOLARE 11/2022- CODICE MECCANOGRAFICO

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.

Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.

Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.

Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.

La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.

Per maggiori informazioni:

http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico

In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 29.12.2022.

Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Le imprese che hanno effettuato nel 2021 investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.

In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamentola diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-beni-strumentali

Il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016
  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – primo gruppo allegato A (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – secondo gruppo allegato A (ad es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – terzo gruppo allegato A (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).
  1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.

Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguentiAdvanced manufacturing solutionAdditive manufacturingAugmented realitySimulationHorizontal/Vertical integrationIndustrial Internet of ThingsCloud ComputingCybersecurityBig Data & Analytics, o altro (da specificare).

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica – il rispettivo modello di comunicazione (https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-per-ricerca-e-sviluppo-innovazione-tecnologica-design-e-ideazione-estetica) va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • credito d'imposta formazione 4.0 - il relativo modello di comunicazione (https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriali-6-ottobre-2021-modello-comunicazione-credito-d-imposta-formazione) va firmato digitalmente dal legale rappreesntante dell'impresa e trasmesso tramite PEC all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.


Si avvicina l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese chi è il «titolare effettivo». In questi giorni tutte le aziende stanno ricevendo una comunicazione per pec da parte della Camera di Commercio per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.  

Anche se non è ancora indicata la data di avvio del nuovo sistema,  si specifica che partirà «a breve». Da qui la necessità per tutti gli interessati di prepararsi ad adempiere.

L’obbligo di comunicare il titolare effettivo in chiave antiriciclaggio è previsto dal Dlgs 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della direttiva 2015/849. A indicare la procedura è poi intervenuto il decreto del Mef 11 marzo 2022, n. 55 che prevede sia gli obblighi di comunicazione che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi.

Come riassume anche il sito dedicato, creato da Unioncamere, «secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria».

Sono tenuti ad adempiere:

• le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le Srl (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le Spa e altre società di capitali;

• le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;

• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

L’adempimento

Oggetto della comunicazione, da farsi obbligatoriamente pena sanzioni, dovranno essere i dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva dell’ente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.

Il titolare effettivo, che può essere una sola persona fisica o più persone fisiche, è identificabile:

  • per le società con personalità giuridica, con la persona fisica cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta oppure il controllo della società (ai sensi dell’art. 20 commi 2, 3, e 5 del D.Lgs. n. 231/2007);
  • per le persone giuridiche private, (cumulativamente), con i fondatori, ove in vita, i beneficiari se individuati o facilmente individuabili o con i titolari dei poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
  • per i Trust ed gli istituti giuridici ad esso affini, con i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 22 D.Lgs. n. 231/2007.

La comunicazione, che di fatto è un’autocertificazione, non può essere delegata, ad esempio, a un consulente, ma deve essere svolta (e firmata digitalmente) dall’amministratore della società.

La comunicazione dovrà farsi in modalità telematica, tramite il portale titolareeffettivo.registroimprese.it  da cui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo, sia attraverso il software Dire che attraverso altre soluzioni di mercato.

Dall’avvio ci saranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione e 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni. Il titolare effettivo andrà riconfermato ogni 12 mesi.

Le sanzioni

Per chi non comunica affatto il nominativo la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro , come per tutte le mancate comunicazioni obbligatorie (articolo 2630 del Codice civile), mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro (articolo 55 Dlgs 231/2007).

Lo studio è a disposizione per ogni necessità compreso il supporto nella compilazione della comunicazione e l’invio telematico dello stesso.

Considerato l’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, l’ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all’incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l’agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.


In via preliminare è necessario distinguere i soggetti beneficiari tra:
- imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.


Il beneficio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di conguaglio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.

I contributi sotto forma di credito di imposta per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre 2022 spettanti alle imprese non energivore e non gasivore.


Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022.


L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.


A titolo esemplificativo:
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh.
Incremento percentuale g 140% (quindi, superiore al 30%)
Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non energivore II trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore III trimestre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019* 30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
NB per i mesi di ottobre e novembre 2022 l’ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta

Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. …………….. è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti:
a) il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
b) il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
• superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente;
• inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;
f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa.
In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti
Il legale rappresentante

 

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.


L’agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
A titolo esemplificativo:

· prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;

· prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh.

Incremento percentuale g 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l’acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).


L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l’incremento del costo e l’eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell’impresa beneficiaria via pec.

Categoria Periodo riferimento Spettanza del credito di imposta Calcolo del contributo
Imprese non gasivore II trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore III trimestre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019 25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore ottobre – novembre 2022 Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019 40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

 

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d’imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta ………………, con sede in …………………….., codice fiscale …………………………., contratto di fornitura n. …………….. è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta per il III trimestre, che riporti:

a) l’informazione che l’incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell’anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;

b) il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell'anno 2022;

c) l’elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);

d) l’indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l’impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell’impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Il legale rappresentante dell’impresa

 

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

· quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;

· quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

· codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;

· codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;

· codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;

· codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

· codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

· codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

 

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

 

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

L’utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l’utilizzo dei crediti di imposta:

· quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;

· quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L’utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

· codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;

· codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;

· codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;

· codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;

· codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;

· codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

È prevista la facoltà (alternativa all’utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all’Agenzia delle Entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

 

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l’ammontare del costo sostenuto.

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

 

L’art. 7 del DL 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di lo­ca­zio­ne “con­cordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.

 

Attestazione di conformità del contratto all’accordo

A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l’aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:

  • che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con­duttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie del­l’ac­cordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.

 

Validità dell’attestazione

Fino all’entrata in vigore del DL 73/2022, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

 

Per effetto dall’art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.

Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il mede­simo im­mobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.

In sede di conversione è stato precisato che l’attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.

PREMESSA

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022 di vostro interesse:

 

1 presentazione degli elenchi intrastat - ripristino del pre­cedente termine

Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).

2 Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conser­vazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione so­sti­tutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.

Decorrenza

  • La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022. 

L'imposta di bollo sui libri contabili tenuti con “modalità informatica” sarà corrisposta mediante versamento con modalità telematica entro 120 dalla data di chiusura dell’esercizio contabile,  mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato " imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014".

 

  Imposta di bollo
Società di capitali Altri soggetti Termini di versamento dell’imposta di bollo Modalità di assolvimento

Libro giornale,

Libro inventari

Se stampato e materializzato in via cartacea

€ 16,00

ogni 100 pagine o frazione

€ 32,00

ogni 100 pagine o frazione

Entro la data di stampa dei libri Marca da bollo cartacea o pagamento mod. F23 codice 458T

Se conservazione in “pdf” o con strumenti elettronici

(nel rispetto del D.M. del 17.06.2014)

€ 16,00

 

Ogni 100 pagine o frazione

o

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (se conservazione sostitutiva)

€ 32,00

 

Ogni 100 pagine o frazione

o

ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (se conservazione sostitutiva)

Entro 120 giorni

 

(30/04)

Mod. F24

Codice 2501/

(anno di riferimento = anno di scadenza stampa)

 

 

3 credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione - certificazione delle attività soggetti abilitati

Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 - 8 del DL 73/2022 di ri­chiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’ap­pli­cazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 - 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:

le università statali;

le università non statali legalmente riconosciute;

gli enti pubblici di ricerca.

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI NUOVO ESTEROMETRO IN VIGORE DAL 01.07.2022

Si rammenta  che dal 1° di luglio è entrato in funzione il nuovo esterometro (vedi ns. circolare n. 4 del 15.02.2022) con obbligo di invio allo SDI in formato XML  dei dati di  tutte le operazione effettuate con operatori non stabiliti in Italia. Tale adempimento ha nuovi termini di presentazione rispetto al vecchio esterometro che veniva trasmesso con cadenza trimestrale.

 

Il D.L. Semplificazioni approvato dal Governo prevede una modifica relativa all’ambito di applicazione dell’esterometro. In particolare, si tratta di una modifica all’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, per la quale è prevista una esclusione dall’obbligo comunicativo anche per le operazioni di importo superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72. Questa esenzione va ad aggiungersi a quelle già previste per le operazioni documentate da bolletta doganale e quelle documentate da fattura elettronica.

Si tratta comunque di operazioni residuali  come ad esempio i pernottamenti ed i pranzi all’estero, ma anche i rifornimenti di carburante all’estero, etc.

Sono sempre invece da comunicare gli acquisti anche di modico importo che risultano territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta iva in Italia (es. acquisto su internet di beni e servizi da fornitore UE o da fornitore extra UE non identificato in Italia)

TERMINI DI ADEMPIMENTO DELL'INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI AL CANALE SDI:

Per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi , salvo emissione di fattura elettronica allo SDI;

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue

Si è tenuti ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

 

PER OPERAZIONI EXTRA-UE:

     

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell’esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione

 

 

 

 

 

Bollo, scade il versamento con libro giornale e inventari in formato elettronico

 

1. In sintesi

Scade il 2 maggio 2022 (il termine di scadenza ordinario del 30 aprile è sabato), il pagamento dell’imposta di bollo per l’anno d’imposta 2021 per coloro che hanno tenuto il libro giornale e il libro inventari con modalità informatica. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio deve infatti essere assolta l’imposta di bollo sui libri e sui registri contabili, tenuti in modalità informatica, relativa all’esercizio precedente, tramite modello F24 con codice tributo 2501. La scadenza fa riferimento all’imposta di bollo dovuta per la tenuta:

● del libro giornale;

● del libro degli inventari

 

2. I soggetti interessati e la misura dell’imposta

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo variano a seconda della modalità di tenuta dei registri che ne sono assoggettati, cioè se in forma cartacea o elettronica/informatica. L'imposta di bollo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (articolo 6, comma 3, del Dm 17 giugno 2014) con la precisazione che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, per un importo pari a:

- euro 16,00 per coloro che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa, vale a dire per Società per azioni, Società in accomandita per azioni, Società a responsabilità limitata, Società consortili a responsabilità limitata;

- euro 32,00 per imprenditori commerciali individuali, Snc società di persone, cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.

 

La scadenza del 2 maggio non interessa invece coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo: in tal caso l’imposta di bollo sul libro giornale e libro inventari, è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse e dovrà essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine (ordinariamente quindi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale). Anche in questa fattispecie il versamento va effettuato nella misura di 16,00 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32,00 euro, per tutti gli altri soggetti. L’imposta potrà essere assolta anche mediante pagamento tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T” (risposta a interpello agenzia delle Entrate 17 maggio 2021, n. 346).

 

3. Le modalità di versamento e la scadenza

L’imposta va versata utilizzando il modello F24, riportando il codice “2501” “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6”, e indicando quale anno, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, vale a dire il 2021.

Per quanto riguarda la scadenza del pagamento, è l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 a prevedere che l’imposta di bollo debba essere versata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; come precisato dalla risoluzione 43 del 28 aprile 2015 delle Entrate, l’“anno” è inteso come anno solare e l’imposta relativa ai documenti emessi o utilizzati è calcolata in relazione a tale periodo.

Pertanto, il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2021 è effettuato entro il 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile cade di sabato).

Chi non corrisponde l’imposta di bollo è soggetto alla sanzione dal 100% al 500% dell’imposta.

È fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, procedendo al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

La sanzione va versata mediante modello F24 con il codice tributo - “2502” “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 decreto 17 giugno 2014 - Sanzioni”, mentre gli interessi vanno indicati con codice tributo “2503”.