Entro il 30 novembre occorre inviare al Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) la comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti “4.0”.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. secondo lo schema disponibile on line nel sito ministeriale e approvato con il DM 6 ottobre 2021 (Allegato 1).
In caso di problemi tecnici, come chiarito sul sito ministeriale, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lo specifico modello per tale agevolazione è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 1 commi da 1056 a 1058 della L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Pertanto, in relazione agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 la comunicazione va presentata entro il 30 novembre 2023.
Tale comunicazione non incide sulla spettanza dell’agevolazione e non costituisce presupposto per fruire dell’agevolazione.
Il comma 5 dell’art. 1 del DM stabilisce infatti che “l’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa”.
Lo stesso Ministero, nel comunicato del 20 maggio 2020, aveva infatti affermato: “Tale comunicazione, si precisa, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Essa, pertanto, non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”.
Comunicazione anche per i crediti R&S&I e formazione 4.0
Analoghe comunicazioni sono poi previste per il credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1 commi 200 ss. della L. 160/2019) e per il credito formazione 4.0 (art. 1 commi da 46 a 56 della L. 205/2017), approvate con due specifici decreti anch’essi datati 6 ottobre 2021. Anche per tali agevolazioni la comunicazione non costituisce presupposto per la disciplina agevolativa.
Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MIMIT. In caso di problemi tecnici, come specificato sul sito ministeriale, il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Anche in tal caso il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
In merito poi al credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (o in caso di problemi tecnici, come specificato sul sito ministeriale, alla PEC della Direzione: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MIMIT.
Analogamente ai precedenti, anche tale modello di comunicazione – Sezione B – va inviato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto per il solo periodo d’imposta 2023 in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.
SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
AMBITO OGGETTIVO
Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL
Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:
FACOLTA' DI RATEIZZARE I VERSAMENTI
E’ possibile rateizzare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
Con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:
- imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)
- persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361).
Tali dati saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.
Il citato Decreto disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:
- amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,
- fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.
È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.
Tali soggetti dovranno provvedere a sottoscrivere digitalmente in proprio la comunicazione telematica.
Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (ma, comunque, potremo supportarVi nella compilazione e nell’invio della pratica).
Dovranno, inoltre, attestare che “i dati e le informazioni contenuti nella comunicazione della titolarità effettiva sono veritieri e corrispondenti a quanto personalmente accertato” (Tabella CTE, codici S (per gli amministratori/sindaci), U (fondatore/rappresentante e amministratore dell’ente) e Z (fiduciario di cui all’articolo 1, comma 2, lett. d), D.M 55/2022)).
L’adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, sottoscrivendo l’istanza con firma digitale.
Oltre ai dati e alle informazioni relative alle persone fisiche indicate come titolari effettivi (dati identificativi e cittadinanza), le imprese dotate di personalità giuridica dovranno indicare, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 55/2022, i criteri di individuazione della titolarità effettiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 20, D.Lgs. 231/2007.
L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.
L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Saranno poi da comunicare, con le medesime modalità, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Inoltre, dati e informazioni comunicati saranno da confermare annualmente: entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Vi invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo al seguente link:
DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI (ART. 1 CO. 166 SS. DELLA L. 197/2022)
Tra le disposizioni in materia di “tregua fiscale” la Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) ha previsto, all’art. 1, commi da 166 a 173, la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi / adempimenti formali commesse fino al 31.10.2022.
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni” e non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni sono state commesse in un unico periodo d’imposta, è sufficiente pagare solo 200,00 euro.
La definizione non si perfeziona solo con il pagamento posto che, ai sensi dell’art. 1 co. 168 della L. 197/2022, è necessaria la rimozione delle irregolarità o delle omissioni entro il 31.3.2024 (è dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o regolarizzare l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel reinvio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione).
In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.
Errori sanabili | Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, commesse sino al 31.10.2022 |
Condizioni | Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione |
Benefici | Estinzione della violazione |
Esclusioni | Violazioni relative al monitoraggio fiscale |
Termini per i versamenti |
Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024 Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023 |
Termine per la regolarizzazione |
31.3.2024 |
Pluralità di violazioni | Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare |
La ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6 ha istituito il codice tributo “TF44”, da indicare nel modello F24. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno solare a cui si riferiscono le violazioni oppure l’anno di commissione della violazione, e non l’anno della regolarizzazione.
L’Agenzia nella Circolare n. 2/E del 27.1.2023 specifica che le violazioni definibili:
sono “tendenzialmente” quelle per le quali le relative sanzioni sono previste entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, “non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione”;
sono rappresentate dalle “inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”. In caso contrario la violazione sarebbe “meramente formale” e come tale non sanzionabile ex art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/97.
La regolarizzazione quindi interessa anche:
la violazione può essere definita se l’IVA risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
non può essere definita se la violazione ha comportato il mancato pagamento dell’IVA.
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni che potrebbero rientrare nella definizione in esame, tenendo in considerazione anche quanto precisato con la citate circ. Agenzia delle Entrate n. 2/E, con indicazione di in che modo e se occorre regolarizzare materialmente la violazione.
Sanzione | Norma | Rimozione della violazione | Note |
Mancata/irregolare indicazione dei costi black list | Art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97 | Integrativa | Definibile per la circ. 11/2019 |
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze | Art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 | Integrativa | |
Indicazione dei percipienti nel modello 770 | Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 | Integrativa | |
Dichiarazione inesatta | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 | Integrativa | Definibile per la circ. 2/2023 |
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 | Trasmissione corretta del modello |
Definibile per la circ. 2/2023 |
Dichiarazione inesatta (modello 770) |
Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97 | Integrativa | |
Indicazioni relative a dividendi, CFC, interpelli, ecc. |
Art. 8 co. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del DLgs. 471/97 |
Integrativa | |
Tardiva trasmissione della dichiarazione |
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 | - | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omessa trasmissione della dichiarazione |
Art. 7-bis del DLgs. 241/97 | Trasmissione della dichiarazione |
Non richiamata dalla circ. 2/2023 |
Rilascio infedele del visto di conformità |
Art. 39 del DLgs. 241/97 |
- | Non definibile per la circ. 11/2019 |
Comunicazione delle liquidazioni IVA |
Art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale) | Definibile per la circ. 2/2023 solo se non c’è stato riflesso sulla fatturazione e liquidazione/versamento dell’IVA |
INTRASTAT | Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria |
Art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 | Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Certificazioni del sostituto d’imposta | Art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98 |
Invio/correzione della certificazione |
Non definibile per la circ. 11/2019 |
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività | Art. 5 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Comunicazioni finanziarie | Art. 10 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione/correzione della comunicazione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Opzioni ex DPR 442/97 | Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Effettuazione dell’opzione | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazione sulla fatturazione senza effetto sulla liquidazione del tributo | Art. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97 |
Riemissione della fattura ove possibile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (con rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 | - | Non definibile per la circ. 11/2019 |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette) |
Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 | Riemissione della fattura ove possibile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 | Non necessaria | Definibile per la circ. 2/2023 |
Reverse charge irregolare | Art. 6 co. 9-bis.1 e 9-bis.2 del DLgs. 471/97 |
Non necessaria | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso reverse charge | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE) | Art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazioni sulla contabilità | Art. 9 del DLgs. 471/97 |
Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza | Definibile per la circ. 2/2023 |
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 | Non necessaria | Definibile per la circ. 2/2023 |
Omesso F24 in caso di compensazione |
Art. 15 del DLgs. 471/97 |
- | Non definibile per la circ. 11/2019 |
Inottemperanza agli inviti degli uffici |
Art. 11 del DLgs. 471/97 |
Ottemperanza all’invito | Definibile per la circ. 2/2023 |
Non possono essere sanate le irregolarità commesse in merito al quadro RW, inclusa la mancata compilazione dello stesso.
Inoltre, non possono essere definite le violazioni che in generale incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).
Nella seguente tabella si riepilogano le principali violazioni non rientranti nella definizione in esame.
Sanzione | Norma |
Dichiarazione infedele (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS) |
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa (incluso il modello INTRA-12 e il regime del MOSS/OSS/IOSS) |
Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare | Artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97 |
Indicazione di ricavi fittizi | Art. 8 co. 2 del DL 16/2012 |
Quadro RW | Art. 5 del DL 167/90 |
Fatturazione omessa o infedele | Art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Omessa o irregolare conservazione/trasmissione telematica dei corrispettivi |
Art. 6 co. 2-bis del DLgs. 471/97 |
Indebita detrazione | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 |
Rimborso non spettante | Art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97 |
Omessa regolarizzazione del cessionario/committente | Art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 |
Mancata esportazione del bene entro 90 giorni dalla consegna | Art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97 |
Mancata regolarizzazione della cessione a privato non residente | Art. 7 co. 2 del DLgs. 471/97 |
Cessioni in regime di non imponibilità senza dichiarazione di intento | Art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97 |
Splafonamento | Art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97 |
Mancata applicazione delle ritenute | Art. 14 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 omesso | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Modello 770 infedele | Art. 2 del DLgs. 471/97 |
Tardivo/omesso versamento | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti esistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Indebita compensazione di crediti inesistenti | Art. 13 del DLgs. 471/97 |
Mancata opzione per la trasparenza fiscale | Artt. 115 e 116 del TUIR |
Mancata opzione per il consolidato fiscale | Artt. 117 ss. del TUIR |
Omessa presentazione del modello EAS | Art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 185/2008 |
Mancata comunicazione all’ENEA (ecobonus) | Artt. 14 del DL 63/2013 e 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 |
Considerata la nota complessità degli adempimenti fiscali anche formali di questi ultimi anni lo Studio vi suggerisce di prendere in considerazione l’opportunità di aderire a questa sanatoria.
CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI - MODALITÀ E TERMINI
Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
1.1 AMBITO APPLICATIVO
La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:
- al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
- ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
- al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).
1.2 ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:
- già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;
- già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.
1.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione va inviata:
- entro il 16.3.2023;
- utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
- dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
- utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’even-tuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.
1.4 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.
1.5 FUTURA CESSIONE DEL CREDITO
L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.
2 CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.
2.1 CODICI TRIBUTO
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
- “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
- “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
- “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
- “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);
- “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).
2.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
- i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Prospetto di riepilogo
Descrizione credito d’imposta | Periodo | Ammontare del credito d’imposta | Codice tributo | Anno | Scadenza |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore | 2° trimestre 2022 | 15% | 6963 | 2022 | SCADUTO* |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore | 3° trimestre 2022 | 15% | 6970 | 2022 | 30/09/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore | ottobre e novembre 2022 | 30% | 6985 | 2022 | 30/09/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore | dicembre 2022 | 30% | 6995 | 2022 | 30/09/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore | 1° trimestre 2023 | 35% | 7011 | 2023 | 31/12/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore | 2° trimestre 2022 | 25% | 6964 | 2022 | SCADUTO* |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore | 3° trimestre 2022 | 25% | 6971 | 2022 | 30/09/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore | ottobre e novembre 2022 | 40% | 6986 | 2022 | 30/09/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore | dicembre 2022 | 40% | 6996 | 2022 | 30/09/2023 |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore | 1° trimestre 2023 | 45% | 7013 | 2023 | 31/12/2023 |
(*) La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Si ricorda che con l’approvazione del bilancio 2022 ritorna obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata che hanno superato per due esercizi consecutivi (2021 e 2022) almeno uno dei seguenti limiti:
Se l’assemblea non vi provvede, la nomina viene effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa di essere obbligatoria quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Al momento della predisposizione degli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 lo studio provvederà a proporre alle società obbligate la nomina del revisore legale.
1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale
In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.
La dichiarazione Iva dell'anno 2023 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 2 maggio 2023
2. Termini per il versamento dell'IVA annuale
Il versamento del saldo IVA 2022 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2023:
- in unica soluzione;
ovvero
- in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2023, data entro la quale va versata la prima rata.
La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.
Il saldo IVA 2022 può essere differito al 30.6.2023 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:
- in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);
- in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7.2023 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
In tal caso il saldo IVA 2022 può quindi essere versato:
- una unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2023 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
3. Compensazoine di crediti IVA
Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:
Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:
- 8 per il 2021 (mod. REDDITI 2022);
- 8,5 quale media per il 2020 - 2021;
è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2022 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. “regime premiale” disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.
Per l’anno 2023 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili “orizzontalmente” in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 2.000.000,00. La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare maggiore a Euro 1.500.
Si ricorda che il 28 febbraio 2023 scade il termine per l’invio del dati relativi alla liquidazione periodica IVA 4° trimestre 2022, salvo l’inserimento dei dati in dichiarazione IVA e l’invio della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2023.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.
Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.
Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.
Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.
La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.
Per maggiori informazioni:
http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico
In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 29.12.2022.
Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Le imprese che hanno effettuato nel 2021 investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.
In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise:
Il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:
All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.
Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguenti: Advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics, o altro (da specificare).
Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.
L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:
Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Si avvicina l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese chi è il «titolare effettivo». In questi giorni tutte le aziende stanno ricevendo una comunicazione per pec da parte della Camera di Commercio per prepararsi ad adempiere, personalmente, all’obbligo.
Anche se non è ancora indicata la data di avvio del nuovo sistema, si specifica che partirà «a breve». Da qui la necessità per tutti gli interessati di prepararsi ad adempiere.
L’obbligo di comunicare il titolare effettivo in chiave antiriciclaggio è previsto dal Dlgs 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della direttiva 2015/849. A indicare la procedura è poi intervenuto il decreto del Mef 11 marzo 2022, n. 55 che prevede sia gli obblighi di comunicazione che le modalità di accesso e consultazione dei dati pubblici sui titolari effettivi.
Come riassume anche il sito dedicato, creato da Unioncamere, «secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla una entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria».
Sono tenuti ad adempiere:
• le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le Srl (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le Spa e altre società di capitali;
• le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
L’adempimento
Oggetto della comunicazione, da farsi obbligatoriamente pena sanzioni, dovranno essere i dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva dell’ente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.
Il titolare effettivo, che può essere una sola persona fisica o più persone fisiche, è identificabile:
La comunicazione, che di fatto è un’autocertificazione, non può essere delegata, ad esempio, a un consulente, ma deve essere svolta (e firmata digitalmente) dall’amministratore della società.
La comunicazione dovrà farsi in modalità telematica, tramite il portale titolareeffettivo.registroimprese.it da cui si può accedere al servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del titolare effettivo, sia attraverso il software Dire che attraverso altre soluzioni di mercato.
Dall’avvio ci saranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione e 30 giorni di tempo per comunicare eventuali variazioni. Il titolare effettivo andrà riconfermato ogni 12 mesi.
Le sanzioni
Per chi non comunica affatto il nominativo la sanzione amministrativa va da 103 a 1.032 euro , come per tutte le mancate comunicazioni obbligatorie (articolo 2630 del Codice civile), mentre per chi dichiara il falso scatta la sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro (articolo 55 Dlgs 231/2007).
Lo studio è a disposizione per ogni necessità compreso il supporto nella compilazione della comunicazione e l’invio telematico dello stesso.