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CIRCOLARE 6/2023 - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

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CIRCOLARE 6/2023 - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

CIRCOLARE 6/2023 - PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

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L’art. 4 del DL 145/2023 proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto per il solo periodo d’imposta 2023 in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.

 

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.

AMBITO OGGETTIVO

Oltre all’IRPEF, dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
  • l’IVIE;
  • l’IVAFE;
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.

 

ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL

Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono invece esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

 

FACOLTA' DI RATEIZZARE I VERSAMENTI

E’ possibile rateizzare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).