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Circolare 10/2017 - Novità in materia di IVA

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Circolare 10/2017 - Novità in materia di IVA

Circolare 10/2017 - Novità in materia di IVA

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Novità in materia di Iva 

Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. “manovra correttiva”) è stato convertito nella L. 21.6.2017 n. 96, di seguito si indicano le principali novità.

Modifiche ai termini di detrazione dell’IVA e di registrazione delle fatture d’acquisto

Viene ridotto notevolmente il termine per:

  -   l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA;

  -   la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.

 

Nuovo termine di esercizio della detrazione IVA

Per effetto delle modifiche apportate, il diritto alla detrazione dell’IVA (art. 19 co. 1 del DPR 633/72):

   -   sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile;

   -   può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

Il nuovo termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA è anticipato di due anni rispetto a quello precedentemente previsto.

A titolo esemplificativo, l’IVA assolta su un acquisto effettuato il 2.5.2017 potrà essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al medesimo anno d’imposta, ossia entro il 30.4.2018 (e non più entro il 30.4.2020).

 

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto

Il termine previsto per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali (art. 25 co. 1 del DPR 633/72) deve avvenire:

    -   anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;

    -   in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

A titolo esemplificativo, una fattura d’acquisto ricevuta il 2.5.2017 potrà essere registrata, al più tardi, entro il 30.4.2018.

 

Decorrenza

Le novità sopra descritte si applicano alle fatture e bollette doganali emesse a partire dall’1.1.2017.

Ne consegue che alle fatture ricevute e non registrate nel 2015 e 2016 sono ancora applicabili i termini più ampi per la registrazione e l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta. 

 

Estensione del meccanismo dello “split payment” 

Il DL 50/2017, convertito con il DM 27.6.2017, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72, ha esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment” (scissione dei pagamenti):

      -  sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;

      -  sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.

 

Funzionamento del meccanismo dello "split payment"

Il meccanismo impositivo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dal soggetto acquirente (Pubblica Amministrazione o società) direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto, il cedente o prestatore emette la fattura con addebito dell’IVA, riportando sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ma non riceve l’imposta in rivalsa da parte del cessionario o committente.

L’applicazione dello “split payment” è, in ogni caso, esclusa per:

       -  le operazioni in reverse charge (art. 17-ter co. 1 del DPR 633/72);

       -  le operazioni che non prevedono l’evidenza dell’IVA in fattura, come quelle relative al regime del margine per i beni usati, al regime delle agenzie di viaggio, al regime dell’editoria, ecc.             (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15, § 2);

       -  le operazioni non documentate da fattura (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. 1);

       -  le operazioni per le quali il cessionario o committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (circ. Agenzia delle Entrate                    13.4.2015 n. 15, § 2).

 

Estensione dei destinatari

Sono ricompresi nell’ambito di applicazione dello “split payment”, in qualità di destinatari delle operazioni alle quali si applica il citato meccanismo:

       -  le amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;

       -  le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

       -  le società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;

       -  le società controllate mediante controllo di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai due punti precedenti;

       -  le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

 

Ai fini della corretta individuazione dei soggetti destinatari di operazioni soggette a split payment, occorre fare riferimento:

      •  per le Pubbliche Amministrazioni, all’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente;

      •  per le società controllate e le società quotate di cui all’art. 17-ter co. 1-bis del DPR 633/72, agli elenchi appositamente predisposti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle          Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 20 ottobre dell’anno precedente (e successivamente approvati in via definitiva con decreto ministeriale entro il 15 novembre            del medesimo anno).

 

Elenchi di riferimento per il 2017

Per le fatture emesse a partire dall’1.7.2017 e fino al 31.12.2017, le disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 si applicano:

      •  alle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.9.2016 n. 229;

      •  alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB di cui al co. 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/72, che risultano tali alla data del 24.4.2017 di entrata in vigore del DL 50/2017                  (individuate dagli elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

 

Documento attestante la riconducibilità ai suddetti destinatari

È stato previsto che:

      -  su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sopra individuati devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ai quali si applica il                        meccanismo dello “split payment”;

      -  i cedenti e prestatori in possesso della suddetta attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo dello “split payment”.

 

Estensione dei fornitori

Viene esteso il meccanismo dello “split payment” ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte (es. redditi di lavoro autonomo).

 

Applicazione temporale

Le novità sullo “split payment” si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017.

Il dipartimento delle finanze il 28/6/2017 ha pubblicato sul proprio sito il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze attuativo delle nuove disposizioni in materia di split payment.