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CIRCOLARE 13/2018 - DECRETO DIGNITA' CONVERTITO - D.L. 12/7/2018 N. 87 NELLA L. 9/8/2018 N. 96 E COM. LIQ. IVA

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CIRCOLARE 13/2018 - DECRETO DIGNITA' CONVERTITO - D.L. 12/7/2018 N. 87 NELLA L. 9/8/2018 N. 96 E COM. LIQ. IVA

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1.Decreto Dignità - D.L. 12/07/2018 n.87 convertito nella legge 9/8/2018 n. 96 - Novità in materia fiscale. 

Il D.L. 12.7.2018 n. 87, c.d. “decreto dignità” è stato convertito nella Legge 9/8/2018 n. 96.

Di seguito si riepilogano le novità in materia fiscale, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione.

Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale

L’art. 12 del D.L. 87 inserisce il c. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72, prevedendo l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73, quali ad esempio i compensi per prestazioni di lavoro autonomo.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Spesometro - Comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 - Rinvio del termine

Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, per il quale l’invio è fissato al 16 settembre. L’art. 1, c. 932, della L. 205/2017 ha previsto lo spostamento del termine del 16 settembre per l’invio dello “spesometro” relativo al secondo trimestre (ovvero al primo semestre) 2018 al 30 settembre 2018 (e quindi al 1° ottobre 2018 cadendo il 30 settembre di domenica). L’art 11 del D.L. 87/2018 posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.

Di seguito il riepilogo delle scadenze per l'invio dello spesometro trimestrale:

• 31.5.2018, per il primo trimestre;

• 30.9.2018, per il secondo trimestre (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);

• 28.2.2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2018.

Termini di invio per lo spesometro semestrale

L’art. 11 del D.L. 87 specifica inoltre i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale:

• 30.9.2018, per i dati del primo semestre 2018 (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);

• 28.2.2019, per i dati del secondo semestre 2018.

Abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019

Si ricorda che, a partire dall’anno 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita.

 

Cessioni di carburanti

Si conferma il rinvio all'1/1/2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione.

In particolare:

- il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta fermo infatti, con decorrenza 1/7/2018, l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

- a decorrere dall'1/7/2018, per gli acquisti di carburanti (compresi quelli effettuati presso gli impianti di distribuzione stradali) è previsto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, ai fini della detrazione dell'IVA e del relativo costo.

 

2. Comunicazione periodica Iva

La comunicazione periodica delle liquidazioni IVA, in scadenza per i dati relativi al secondo trimestre 2018 (ovvero per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018), impone, oltre al riepilogo dei dati contabili delle liquidazioni effettuate, anche l’esposizione dell’eventuale credito proveniente dal trimestre precedente (ovvero dall’ultimo mese della precedente comunicazione). Non sono pertanto tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi per i quali non emergono crediti IVA da riportare, in assenza di ulteriori dati da indicare nel quadro VP.

Il riporto del credito IVA del periodo (mese o trimestre) precedente è effettuato nel rigo VP8 del modello, in cui va indicato il solo credito maturato nello stesso periodo d’imposta (nel caso di specie, il 2018).

Invece il credito IVA dell’anno precedente (il 2017), confluisce nel rigo VP9 nel caso in cui venga “destinato” alla contabilità IVA.

L’indicazione nel rigo VP9 è obbligatoria laddove il credito maturato nell’anno precedente sia utilizzato in compensazione “verticale” (IVA da IVA) con le risultanze a debito delle liquidazioni periodiche dell’anno successivo.

Se il credito annuale in questione è utilizzato in compensazione “verticale” nel primo mese o trimestre in misura non integrale, esso verrà cumulato con gli eventuali crediti maturati nei successivi periodi dell’anno e, quindi, “riportato” nel rigo VP8 della successiva comunicazione periodica delle liquidazioni.