News

COMUNICAZIONI ED EVENTI

Studio Frasnedi

Studio Frasnedi

1 Premessa

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state ema­nate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

 Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni”.

 

2 Esclusioni dal versamento della Prima rata imu per l’anno 2021

Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito è stata prevista l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i re­quisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività. 

L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro tempo­ra­neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

 

3 Sanatoria dei versamenti IRAP - ulteriore proroga

L’art. 01 del DL 41/2021 convertito proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comu­ni­tari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non hanno ancora integrato i carenti ver­samenti (vuoi per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi per in­cer­tezza sul calcolo dei massimali), avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.

 

4 Canoni di locazione non percepiti

L’art. 6-septies del DL 41/2021 convertito anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall’art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano effetto per “i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

 

4.1 Detassazione dei canoni di locazione abitativi non percepiti

Va ricordato che l’art. 26 co. 1 del TUIR è stato modificato dall’art. 3-quinquies co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), prevedendo una nuova disposizione relativamente alla tassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti.

In prima battuta, infatti, l’art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché perduri in vita il contratto). Ma, limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un deter­minato evento.

Sul momento da cui decorre la “detassazione” dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti è intervenuta la riforma dell’art. 26 co. 1 del TUIR, operata dal DL 34/2019. In particolare:

  • la “vecchia” formulazione dell’art. 26 del TUIR disponeva che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;
  • la “nuova” formulazione dell’art. 26 co. 1 del TUIR prevede, ora, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. 

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

 

4.2 Decorrenza della detassazione dei canoni non percepiti - Novità

La nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR, che ha anticipato la detassazione dei canoni di loca­zione di immobili abitativi non riscossi:

  • doveva originariamente avere effetto “per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020”, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31.12.2019 o dall’1.1.2020;
  • con la conversione del DL 41/2021, l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR è stata anticipata, prevedendo che le nuove disposizioni “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

 In pratica, per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, la nuova disposizione contenuta nell’art. 26 del TUIR – in base al quale i canoni non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento – trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Effetti sui modelli REDDITI PF 2021 o 730/2021

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella “Casi particolari” del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

 

5 Contributo a fondo perduto per le start up

L’art. 1-ter del DL 41/2021 convertito riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio:
  • che non hanno diritto al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.

Provvedimento attuativo

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di at­tuazione di tali disposizioni.

 

6 Contributo a fondo perduto - impignorabilità

Viene previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per i soggetti titolari di partita IVA non può essere pignorato.

 

7 Contributo a fondo perduto per attività nei comuni con san­tuari religiosi - limitazioni

Viene modificato l’art. 59 co. 1 lett. a) del DL 104/2020 convertito relativo al contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici per i Comuni in cui siano situati santuari religiosi.

In particolare vengono limitati i destinatari del contributo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verifi­ca­tisi a partire dal 24.8.2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

 

8 contributi per attività d’impresa nei comprensori sciistici

A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, con l’art. 2 del DL 41/2021 come modificato in sede di conversione, viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di compren­sori sciistici.

Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

  • ai gestori degli impianti di risalita a fune;
  • alle scuole e ai maestri di sci;
  • alle imprese turistiche.

Provvedimento attuativo

La ripartizione delle risorse in esame avverrà mediante un successivo decreto interministeriale.

 

9 CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITà TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO

Con l’art. 36-bis del DL 41/2021 convertito viene introdotto un credito d’imposta al fine di so­stenere le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realiz­zazione di tali attività.

L’agevolazione viene riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Provvedimento attuativo

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

10 Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Ammi-nistra­zioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2021

Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

 La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

  • a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

 

11 Erogazioni in natura ai dipendenti - incremento del­la so­glia di esenzione

Per effetto dell’art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

 

12 Rivalutazione dei beni d’impresa - Estensione ai bilanci al 31.12.2021

L’art. 1-bis del DL 41/2021 convertito dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

  • ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all’art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.

 

13 Rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale - Affitto d’azienda

L’art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

  • gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti ope­ranti nei settori alberghiero e termale;
  • gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammor­ta­mento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

 

14 Sospensione degli adempimenti per i professionisti malati di COVID-19

L’art. 22-bis del DL 41/2021 convertito dispone la sospensione degli adempimenti nel caso in cui il professionista incaricato contragga il COVID-19.

14.1 Periodo di sospensione

I termini sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale, oppure dal giorno di inizio della per­ma­nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

L’omissione degli adempimenti che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo di sospensione non costituisce inadempimento per il professionista e per il suo cliente.

Una volta terminato il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per far fronte all’adempimento. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di rice­vi­mento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della Pubblica Ammi­ni­strazione.

 

14.2 Rilascio di mandato professionale

La sospensione opera solo in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

 

15Pproroga della Sospensione dell’esecuzione dei provvedi­men­ti di rilascio degli immobili

L’art. 40-quater del DL 41/2021 convertito proroga la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, disposta dall’art. 103 co. 6 del DL 18/2020:

  • fino al 30.9.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020;
  • fino al 31.12.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dalll’1.10.2020 al 30.6.2021.

 La proroga riguarda:

  • i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità ex art. 657 ss. c.p.c.);
  • i provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (ex art. 586 co. 2 c.p.c.).

 

16 Imprese di pubblico esercizio - Esenzione dal “canone uni­co” e dal canone di concessione

In sede di conversione del DL 41/2021 sono state ulteriormente prorogate alcune agevolazioni previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 30.6.2021) sono infatti eso­nerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici­taria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concer­nenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.

 

17 Approvazione delle delibere TARI - Proroga

Per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 41/2021, come modificato in sede di conversione, limitatamente all’anno 2021, è prorogato al 30.6.2021 il termine per l’ap­pro­vazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per l’anno 2021, la comunicazione da parte delle imprese che producono rifiuti urbani di voler uscire dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti deve essere fatta entro il 31.5.2021, con effetto dall’1.1.2022.

 

18 Imposta di soggiorno - Proroga della dichiarazione per il 2020

L’art. 25 co. 3-bis del DL 41/2021 convertito ha disposto che il termine per l’invio della dichiara­zio­ne relativa all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno, che il gestore della struttura ri­cet­tiva deve presentare per il periodo d’imposta 2020, previsto al 30.6.2021, è rinviato al 30.6.2022 (termine entro cui deve essere inviata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021).

 

19 Proroga versamenti del prelievo erariale unico (PREU)

L’art. 13-novies del DL 137/2020 ha stabilito che i versamenti del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020 (quinto bimestre), scaduti il 22.11.2020, dovevano essere effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del mede­simo bimestre, con scadenza entro il 18.12.2020.

Per la restante quota, pari all’80%, era stato previsto il versamento in 6 rate mensili di pari impor­to, di cui:

  • la prima rata entro il 22.1.2021;
  • le 4 rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese suc­cessivo, quindi entro il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 30.4.2021 e il 31.5.2021;
  • l’ultima rata entro il 30.6.2021.

 Con l’art. 6-octies del DL 41/2021 convertito è stato stabilito che:

  • la scadenza della quarta rata è prorogata dal 30.4.2021 al 29.10.2021;
  • la scadenza della quinta rata è prorogata dal 31.5.2021 al 30.11.2021;
  • la scadenza della sesta e ultima rata è prorogata dal 30.6.2021 al 15.12.2021.

 Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.

 

20 Rinvio degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici

L’art. 5 co. 14 del DL 41/2021 convertito, modificando l’art. 15 co. 7 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1.9.2021), ha prorogato la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

L’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di un’espo­sizione debitoria ri­levante ex art. 15 co. 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del “secondo anno d’imposta successivo” – e non più dell’anno d’imposta successivo – all’entrata in vigore (1.9.2021) del DLgs. 14/2019.

Ai fini dell’allerta IVA, quindi, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

Per effetto della novella legislativa, l’obbligo di segnalazione per l’INPS e per l’Agente della Riscos­sione decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (2022).

 

21 Accordi di ristrutturazione dei debiti e modifica del piano dopo l'omologazione

L’art. 37-ter del DL 41/2021 convertito ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In base al nuovo co. 8 dell’art. 182-bis del RD 267/42, dopo l’omologazione, l’imprenditore – in via unilaterale – può apportare al piano le necessarie modifiche sostanziali, che siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista, di cui all’art. 182-bis co. 1 del RD 267/42, il rinnovo della relazione.

In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pub­bli­cazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al co. 4 dell’art. 182-bis del RD 267/42.

 

22 Trattamenti di integrazione salariale

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga) previsti dall’art. 8 del DL 41/2021, in sede di conversione è stato introdotto il nuovo co. 2-bis, con il quale si stabilisce che i trattamenti in argomento possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno fruito integralmente degli analoghi ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Con il nuovo co. 3-bis, è stato inoltre stabilito che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021, sono differiti al 30.6.2021.

 

23 Esonero contributivo per le filiere agricole

L’art. 19 co. 2-bis del DL 41/2021 convertito subordina l’accesso agli esoneri contributivi in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, introdotti dall’art. 222 co. 2 del DL 34/2020 e dagli artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020, a una dichiarazione resa dai beneficiari all’interno della domanda, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000.

In particolare, nella domanda occorre dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020)1863, e successive modificazioni.

 

24 Misure di sostegno per i lavoratori portuali

Con un’apposita misura prevista nel nuovo art. 9-bis del DL 41/2021, inserito in sede di conversione, si dispone il riconoscimento, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese operanti in alcuni porti, dell’indennità di cui all’art. 3 co. 2 della L. 92/2012 (avente un importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria) per ogni gior­nata di mancato avviamento al lavoro.

Sono interessati dal beneficio i lavoratori dei porti nei quali:

  • almeno l’80% della movimentazione di merci caricate in container avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità “trasbordo” (transhipment);
  • si sia verificata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;
  • sussistano, alla data del 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività di terminal e delle imprese portuali.

 

25 Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

Con l’art. 18-bis del DL 41/2021, inserito in sede di conversione, viene riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza da COVID-19:

  • in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data dell’1.5.2021;
  • non imponibile fiscalmente.

 

L’importo di tale indennità, previsto nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021, verrà definito con un successivo decreto interministeriale, sulla base dei dati certificati inviati dalle Regioni.

 

26 Esenzione dall’imposta di bollo per i tirocini formativi

L’art. 10-bis del DL 41/2021 convertito estende l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 25 della Tabella allegato B al DPR 642/72, per l’anno 2021, anche alle convenzioni per lo svol­gimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’art. 18 della L. 24.6.97 n. 196.

 

27 Sostegno ai genitori con figli disabili

Il nuovo art. 13-bis del DL 41/2021, inserito in sede di conversione, ha modificato i destinatari del contributo mensile di cui all’art. 1 co. 365 della L. 178/2020, pari a massimo 500,00 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che viene quindi riconosciuto in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disa­bilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

 

28 Differimento dell’entrata in vigore della riforma dello sport

Rispetto ai decreti attuativi della Riforma dello sport, il DL 41/2021 convertito ne modifica la decor­renza che viene fissata:

  • dall’1.1.2022 per il DLgs. 36/2021 (in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), ad eccezione degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del medesimo decreto (relativi alla disciplina del lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31.12.2023;
  • dal 31.12.2023 per i restanti decreti (dal n. 37 al n. 40).

Con DM 4.12.2020 sono stati stabiliti nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo sul­le fatture elettroniche e sono state introdotte procedure di integrazione dell’imposta di bol­lo re­lativa alle fatture transitate mediante Sistema di Interscambio che non recano l’as­solvi­men­to del tributo, pur essendo soggette all’imposta. Con il successivo provv. 4.2.2021 n. 34958 sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nel DM 4.12.2020. In particolare, con riferimento al primo trimestre 2021:

  • entro il 15.4.2021 l’Agenzia delle Entrate presenta al soggetto passivo le fatture relative al primo trimestre 2021 che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette;
  • entro il 30.4.2021 il contribuente è tenuto ad accettare o a modificare gli elenchi proposti dall’Amministrazione finanziaria;
  • entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate comunica l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta;
  • entro il 31.5.2021 deve essere effettuato il versamento dell’imposta da parte del debitore.

Si ricorda che il pa­gamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’im­po­sta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’am­mon­tare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250,00 euro.

INTEGRAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dall’1.1.2021, sulla base dei dati in proprio possesso, procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta” (art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente due distinti elenchi:

  • l’elenco A, che non può essere modificato, nel quale verranno inserite le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio nel primo tri­me­stre 2021 che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • l’elenco B, che il potrà essere modificato dal contribuente, nel quale sono inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel primo trimestre 2021, emes­se via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, in presenza dell’ob­bligo.

Al fine della predisposizione dell’Elenco B, l’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:

  • la sommatoria degli importi (2.2.1.11 “Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o 2.2.2 “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;
  • il contribuente abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per ca­renza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (ope­razioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili), N4 (operazioni esenti);
  • non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo.

Operazioni soggette ad imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro (tabella esem­plificativa)

Codice natura Tipologia operazione Norma
N2.1 Cessione di beni non territorialmente rilevanti Art. 7-bis del DPR 633/72
Prestazioni di servizi non territorialmente rile­vanti Artt. 7-ter - 7-septies
del DPR 633/72
N2.2 Operazioni non soggette all’imposta Artt. 2, 3 del DPR 633/72
Operazioni poste in essere da soggetti ade­ren­ti al regime “forfetario” Art. 1 della L. 190/2014
N3.5 Operazioni non imponibili a seguito di lettera di intento Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72
N3.6 Cessione di beni eseguite median­te introdu­zio­ne in un deposito IVA Art. 50-bis co. 4 lett. c)
del DL 331/93
Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA Art. 50-bis co. 4 lett. e)
del DL 331/93
Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’al­tro Art. 50-bis co. 4 lett. i)
della L. 331/93
N4 Operazioni esenti Art. 10 del DPR 633/72

Nell’Elenco B saranno indicate e messe a disposizione del cessionario/committente le autofatture selezionate secondo i criteri sopra evidenziati, emesse in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 6 commi 8 e 9-bis del D.Lgs. 471/97 o ai sensi dell’art. 46 co. 5 del DL 331/93.

Al fine della predisposizione dell’Elenco B, l’Agenzia delle Entrate non terrà conto dei file XML caratterizzati dai codici:

  • TD16 (integrazione fattura per reverse charge interno);
  • TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero);
  • TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari);
  • TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72).

Il contribuente nel caso ritenga che in relazione ad uno o più documenti contenuti nell’Elen­co B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunicare tale informazione all’Agenzia delle Entrate selezionando le fatture in­teressate.

Il cessionario/committente (o l’intermediario da questi delegato) ha altresì fa­coltà di integrare il suddetto Elenco B, segnalando gli estremi identificativi delle fatture elet­tro­niche non individuate dall’Agenzia, per le quali l’imposta di bollo risulta dovuta.

Le modifiche possono essere operate dal cedente/prestatore:

  • “in modalità puntuale”, attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agen­zia, che permette di intervenire direttamente sulla tabella in cui è riportato l’elenco delle fatture elettroniche prive di imposta di bollo;
  • in “modalità massiva”, ovvero effettuando il download del file XML dell’Elenco B e, successivamente, l’upload del file modificato.

Il contribuente può modificare più volte l’Elenco B entro il 30.4.2021 (data ultima per la comunicazione delle variazioni relative alle fatture emesse via SdI nel primo trimestre dell’an­no), ma soltanto l’ultima modifica verrà elaborata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il contribuente non comunichi alcuna variazione, gli elenchi si ritengono confermati.

È possibile effettuare il pagamento anche oltre le scadenze previste dall’art. 6 del
DM 17.6.2014, versando l’importo dovuto mediante il servizio web dell’Agenzia delle En­trate e corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automati­ca­mente dal sistema.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Entro il 15.5.2021 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nell’area riservata del contribuente (presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”) l’importo dell’imposta di bollo dovuta con riferimento alle fatture trasmesse mediante Sistema di Interscambio nel primo trimestre del 2021.

Entro il 31.5.2021, il soggetto passivo potrà, alternativamente:

  • effettuare il pagamento utilizzando la specifica funzionalità presente nel servizio web dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’addebito diretto sul conto corrente del debitore;
  • effettuare il pagamento tramite modello F24, in modalità telematica.

Nell’area riservata del contribuente saranno consultabili i versamenti effettuati con riferi­mento ai singoli trimestri solari.

Ravvedimento

Il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate consente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, in caso di mancato paga­mento dell’imposta di bollo alla scadenza prevista (31.5.2021 con riferimento all’importo dovuto per il primo trimestre). Il sistema calcola, infatti, automaticamente la sanzione ri­dotta e gli interessi dovuti in base ai giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza.

Il servizio rilascia una prima ricevuta di conferma che dell’inoltro della richiesta di adde­bito e una seconda attestante l’esito del pagamento.

GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE E PROSSIME SCADENZE

La messa a disposizione degli elenchi A e B relativi alle fatture emesse nel primo trimestre dell’anno è accompagnata dalla pubblicazione di una guida dedicata da parte dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo servizio:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/L%27imposta_di_Bollo_sulle_fatture_elettronche.pdf/234d3993-fb09-2fd2-dbb9-7cc1dc0e799b

La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce un’utile tabella relativa alle scadenze per la messa a disposizione degli elenchi A e B relativi al bollo trimestrale, con le relative scadenze per la modifica ed il successivo versamento da parte del contribuente:

PERIODO DI RIFERIMENTO MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Decreto Sostegni 2021 - Contributo a fondo perduto

Il c.d. Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021 n. 41), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 23.03.2021.

La presente circolare esamina il nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese, professionisti e titolari di reddito agrario.

L’istanza potrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Il Decreto in esame, all’art. 1, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica.

Soggetti ammessi

  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Soggetti esclusi

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata di entrata in vigore del decreto (23.03.2021);
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (dal 24.03.2021);
  • enti pubblici (art. 74 TUIR);
  • intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR).

Requisiti di accesso al contributo

  • limite di ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019

Sono ammessi al contributo i soggetti che hanno conseguito, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dei soggetti che hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Il limite di ricavi/compensi assume altresì rilevanza per l’individuazione della fascia di applicazione della percentuale di sostegno (vedasi tabella 1).

Per i soggetti titolari di reddito agrario occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (anno 2019), campo VE 50.

  • calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per determinare l’ammontare del fatturato occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

Determinazione della misura del contributo

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Occorre dunque:

  • verificare il fatturato ed i corrispettivi del 2019 e del 2020;
  • determinare le medie mensili dei due anni;
  • se dalla differenza tra la media mensile dei fatturati dell’anno 2020 e dell’anno 2019 risulta un calo di almeno il 30%, applicare a detta differenza, le percentuali di sostegno di cui alla Tabella 2, tenuto conto delle fasce di ricavi/compensi di appartenenza:

Tabella 1

Ricavi/compensi del 2019 % di sostegno
Fino a 100 mila euro 60%
Da 100 mila a 400 mila euro 50%
Da 400 mila a 1 milione euro 40%
Da 1 milione a 5 milioni di euro 30%
Da 5 milioni a 10 milioni di euro 20%

Per tutti i soggetti ammessi, compresi coloro che hanno attivato la partita Iva dall’01.01.2020, l’importo del contributo erogato non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 01.01.2019, il contributo minimo spetta anche in assenza del calo di fatturato.

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 01.01.2019 sono previste specifiche modalità di calcolo per le quali si rinvia alle istruzioni per la compilazione dell’istanza.

Richiesta e modalità di fruizione

Per fruire del contributo occorre presentare telematicamente un’istanza all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, a partire dal 30.03.2021 e non oltre il 28.05.2021 (Provv. dell’Agenzia delle Entrate del 23.03.2021).

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare la scelta relativa all’erogazione del contributo, che potrà avvenire mediante accredito sul conto corrente del beneficiario ovvero per la sua totalità, sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo e non potrà essere ceduto ad altri soggetti.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.

La percezione del contributo, in tutto o in parte non spettante, è sanzionato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 13 comma 5 D.lgs. 471/97; in caso di indebita percezione, troveranno altresì applicazione gli artt. 316-ter e 322-ter del codice penale.

Friday, 26 February 2021 10:51

CIRCOLARE 3/2021 NUOVA DEFINIZIONE DEFAULT

Gentili Clienti,

a partire dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).

Conoscere l’esistenza della nuova normativa è importante per gestire al meglio i rapporti con gli istituti di credito e prevenire spiacevoli situazioni impreviste.

FINO AD OGGI CON LE NUOVE REGOLE
La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

La banca classifica il cliente a default quando risulta un arretrato di pagamento di:

• oltre 100 euro per le persone fisiche

• oltre 500 euro per le imprese *

che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

(*) La soglia dei 500 euro è ridotta a 100 euro per le imprese che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un indicatore dimensionale[1] inferiore ai 2,5 milioni di euro ed esposizioni verso la banca per un ammontare complessivo inferiore a 1 milione di euro.

La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi. La banca classifica il cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi.
Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni (“cure period”) dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente. Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata in bonis.
Per evitare di essere classificato a default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La normativa non consente più la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate. La banca sarà pertanto tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Le condizioni per classificare il cliente a default saranno valutate a livello di Gruppo bancario.

Per approfondire la normativa lo Studio DR48 in collaborazione con Banca d’Italia e Unicredit ha organizzato un webinar per il giorno

Giovedì 11 marzo 2021 dalle ore 16 alle ore 17.30

Interventi:

La Nuova Definizione di Default: principali contenuti delle novità regolamentari

Vincenzo Catapano, Staff di Direzione Sede di Bologna Banca d’Italia

“Nuova Definizione di Default: cosa cambia per consumatori e banche

Maena Ferrero, Head of Group Credit Risk Governance UniCredit

Chiara Giordano, Head of Loan Categorization Governance UniCredit

Dibattito con i partecipanti – Sessione Q&A

Modera - Livio Stellati, Head of Territorial Relations Centro Nord UniCredit

Vi aspettiamo.

Per iscrizioni e ricevere successivamente il link per partecipare alla sessione on-line, inviare una mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


[1] Per “indicatore dimensionale” si intende il fatturato o il totale attivo, in base alla struttura di bilancio del cliente, a disposizione della banca.

Friday, 26 February 2021 10:44

CIRCOLARE 2/2021 DICHIARAZIONE IVA 2021

1.Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale

In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.

La dichiarazione Iva dell'anno 2020 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

2.Termini per il versamento dell'IVA annuale

Il versamento del saldo IVA 2020 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2021:

-       in unica soluzione;

ovvero

-       in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2021, data entro la quale va versata la prima rata.

La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.

Il saldo IVA 2020 può essere differito al 30.6.2021 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

-       in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);

-       in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30.7.2021 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

In tal caso il saldo IVA 2020 può quindi essere versato:

-       in unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2021 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;

-       in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

3.   Compensazione di crediti IVA

Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:

-     fino a 5.000 euro, liberamente;

-     per importi superiori a 5.000 euro annui: a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

-       8 per il 2019 (mod. REDDITI 2020);

-       8,5 quale media per il 2018 - 2019;

è previsto l’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2020 per importi non superiori a € 50.000 annui sulla base del c.d. “regime premiale” disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.

Per l’anno 2021 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili “orizzontalmente” in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00.

 

 

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bi­lancio 2021), in vigore dall’1.1.2021. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella sud­detta legge.

 

Argomento Descrizione
Interventi di recupero
del patrimonio edilizio-Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità im­mobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile.

Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva­lenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici ubicati su strutture perti­nen­ziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra­strut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di pre­sta­zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

  • Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Proroga del c.d. “bonus facciate” La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.
Proroga del c.d. “bonus verde”

È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Ulteriore
detrazione
IRPEF per
redditi di lavoro dipendente
e assimilati - Messa a regime

L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi:

  • spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
  • decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
  • deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

  • verificandone le condizioni di spettanza;
  • ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d’imposta

  • I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.
Spese veterinarie - Limite di spesa Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.
Esclusione
dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:
  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieri­stici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a con­dizio­ne che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Riallineamento dei valori dell’avviamento Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori fiscali ai maggiori valori civili dell’avviamento e delle altre attività immateriali prive di tutela giuridica iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali costituenti diritti giuridicamente tutelati, quali marchi, brevetti e licenze, oltre che ai cespiti materiali).
Regime degli impatriati Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli mi­norenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.
Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parte­ci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al­la data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le parte­ci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, inge­gne­­re e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Incentivo alle aggregazioni aziendali Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Credito d’imposta per
la formazione 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI.
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:
  • utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
  • cedere il credito.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
Credito d’imposta
per cuochi professionisti

Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di ag­gior­namento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter­mediari finanziari.
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali

Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri­vate.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

  • 100% per le piccole e medie imprese;
  • 90% per le medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese.
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua

Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • le persone fisiche;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

  • sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
  • per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred­da­mento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglio­ra­men­to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;
  • fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non eser­centi attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola­zione.

Contributo
a Fondo perduto per i centri storici turistici
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.
Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica
nelle Zone economiche speciali

Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intra­pren­dono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’im­posta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal bene­ficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):

  • mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;
  • conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Regime “de minimis”

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”.

Legge Sabatini Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.
Sospensione versamenti
di gennaio e febbraio 2021
per gli enti sportivi

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • .

Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
  • ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.

 

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;

I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti

La legge di bilancio 2021:

  • introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;
  • modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:

–    l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);

–    conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;

–    introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Bonus TV Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Bonus idrico Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sosti­tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di ap­parec­chi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa­recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater
co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ma mai entrata in funzione per la mancata emanazione dei decreti attuativi.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo, da emanare entro 60 giorni.

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Estensione al 30.4.2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

  • limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
  • fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Contributo
a Fondo perduto per la riduzione dei canoni
di locazione

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobili (adibiti ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo:

  • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
  • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego­zia­zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo
per acquisto
e rottamazione moto - Rifinanziamento
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di mo­toveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.
Buono mobilità/
monopattini - Rifinanziamento

Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a rico­noscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale fi­nalità an­che le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

Cessioni ad
aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:
  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser­vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da­gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac­cini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.
Aliquota IVA
per i piatti pronti da asporto

Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, do­vreb­be applicarsi retroattivamente.

Termini
di registrazione delle fatture
attive
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche
alla disciplina
del c.d.
“esterometro”

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

  • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Siste­ma di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fat­­ture elettroniche;
  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territo­rio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emis­sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese suc­cessivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’o­pe­razione o di effettuazione dell’operazione.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elet­tronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes­sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei con­fronti delle persone fisiche.

Utilizzo
dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA

Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Solidarietà
nel pagamento
di imposta di bollo su fattura elettronica

Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo­tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscos­sione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Novità
in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra­smissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av­va­lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me­mo­rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

Lotteria
degli scontrini
e cashback

Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclu­siva­men­te in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Mille­proroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’av­­vio della lotteria.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del per­cipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono as­sog­gettati ad alcun prelievo erariale.

Contrasto
delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi rea­lizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.

Analisi di rischio e controlli sostanziali

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la fa­coltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inibizione all’emissione di fatture elettroniche

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elet­tro­nica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Definizione delle modalità operative

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.

Agevolazioni
IMU e TARI - Pensionati residenti all’estero
A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pen­sione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:
  • l’IMU è ridotta a metà,
  • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai
    co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.
Agevolazioni
IMU - Immobili distrutti da calamità naturali

È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgom­bero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.

 

ULTERIORI NOVITA' RILEVANTI

 

Argomento Descrizione
Disposizioni temporanee
in materia di riduzione di capitale per perdite d’esercizio

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che:

per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 - 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata sen­za indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale as­sem­­blea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);
  • le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota inte­gra­tiva con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle mo­vimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’as­semblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integra­tiva al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova di­sci­plina.

  • Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua tra­sfor­mazione o scioglimento.

 

 

 

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.

Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale. L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero.

Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.

Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.

La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.

Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico

In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 23/12/2020. Le persone cui fare riferimento sono Daisy e Veronica (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

                                                                                   

Monday, 07 December 2020 15:09

CIRCOLARE 25/2020 CASHBACK

QUADRO NORMATIVO

Il meccanismo del cashback è stato istituito dall’art. 1 co. 288 - 290 della L. 160/2019, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi, hanno diritto a un rimborso in denaro alle condizioni stabilite dalle relative disposizioni attuative, ora approvate con il DM 156/2020 (in vigore dal 28.11.2020).

 

EXTRA CASHBACK DI NATALE

Con una comunicazione pubblicata sul sito MEF, viene confermato l’avvio dall’8 dicembre 2020 della fase sperimentale del cashback, che si concluderà il 31 dicembre 2020.

La fase sperimentale (denominata anche “extra cashback di Natale”) consentirà agli aderenti un rimborso del 10% di quanto speso per chi, tra l’8 e il 31 dicembre, effettui un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione.

La quantificazione del rimborso, per la fase sperimentale, è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500,00 euro.

Il rimborso complessivo massimo previsto è quindi di 150 euro.

Gli accrediti saranno effettuati nel mese di febbraio 2021.

Il comunicato precisa che, per fruire della disciplina del cashback, non è previsto un importo minimo di spesa e che concorrono al raggiungimento della quota minima i pagamenti di qualsiasi entità. Inoltre, non vi saranno limitazioni merceologiche: vengono conteggiati i pagamenti fatti presso tutti i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici (come il POS) che consenta la partecipazione al programma.

Si ribadisce che sono esclusi gli acquisti on line e gli acquisti effettuati ai fini professionali.

 

MODALITÀ DI ADESIONE

L’adesione al programma avviene su base volontaria.

Operativamente, i soggetti interessati sono tenuti a:

  1. assicurarsi di avere Spid (il Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta d'Identità elettronica (Cie).
  2. Scaricare l’app IO;
  3. Registrare sulla app il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici (carte di credito o bancomat) di cui s’intende avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione), aggiungendo il codice Iban del conto sul quale si vuole ricevere il rimborso.
  4. Una volta abilitate le carte, occorre fare un minimo di operazioni con pagamenti elettronici: 10 in questa fine di anno (dall’8 dicembre), 50 nel prossimo semestre. E, anche se è previsto un tetto di spesa, per i 100mila che faranno più operazioni nei semestri indicati ci sarà una sorta di “superpremio”, un super-rimborso da 1.500 euro.

 

L’adesione al programma può avvenire anche tramite i «sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato», cioè gli operatori che forniscono gli strumenti di pagamento, carta o app. La registrazione direttamente sulle app di pagamento sarà possibile dall’8 dicembre, ad esempio, per Satispay, Yap, Nexi Pay, e da metà gennaio per Bancomat Pay (che nel frattempo sarà comunque registrabile sulla app IO, alla voce “Altri strumenti di pagamento”). Le transazioni con PagoBancomat includono anche quelle effettuate tramite wallet Samsung Pay; così come per chi si iscrive a Nexi Pay saranno da subito considerati validi ai fini del cashback anche gli acquisti fatti tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

 

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DAL 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, prenderà il via, a regime, il piano di cashback, che consentirà di ottenere, su base semestrale, il rimborso del 10% delle transazioni effettuate mediante mezzi di pagamento elettronici. La partecipazione al programma ha inizio con l’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato

A decorrere dall’1.1.2021, il programma sarà applicato su base semestrale, per i seguenti periodi:

•          dall’1.1.2021 al 30.6.2021;

•          dall’1.7.2021 al 31.12.2021;

•          dall’1.1.2022 al 30.6.2022.

 

Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.

Il rimborso è attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di 150,00 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150,00 euro concorrono fino all’importo di 150,00 euro.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascuno dei periodi semestrali individuati.

Il rimborso è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale, tramite il codice IBAN indicato dall’aderente al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.

 

SUPER-CASHBACK

Il programma prevede, poi, un rimborso speciale (c.d. “super-cashback”) pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei periodi semestrali individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

A parità di transazioni effettuate è collocato prioritariamente nella graduatoria l’aderente che ha effettuato l’ultima transazione in un momento anteriore.

Al termine di ogni periodo, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici parte da zero per ognuno degli aderenti.

Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Dall’1 dicembre è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it e ottenere il codice lotteria da esibire agli esercenti per i pagamenti solo cashless, per partecipare alle estrazioni al via dal prossimo anno.

L'inizio della lotteria - previsto in origine al 1° luglio di quest’anno - è stato infatti differito dal decreto Rilancio al 1° gennaio 2021.

 

È online il sito cashlessitalia.it, dove viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, inclusa la lotteria degli scontrini.

                                                                                                         

 

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2020 n. 99922, successivamente aggiornato con il provv. 20.4.2020 n. 166579, ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.

Le molte novità contenute nel nuovo tracciato consentono, da un lato, di semplificare alcuni pro­cessi (si pensi, ad esempio, all’integrazione elettronica della fattura a seguito di inversione con­ta­bile) e, dall’altro, di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti pre­visti dal programma di assistenza on line, che verranno proposti ai soggetti passivi a decorrere dalle ope­razioni effettuate dall’1.1.2021 (registri IVA, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA).

Le principali novità consistono nell’introduzione di:

  • nuovi codici (“Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”);
  • nuove tipologie di controllo.

 

2 NUOVI CODICI “NATURA”

Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora non sia applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.

Nella seguente tabella si pongono a confronto i codici “Natura” presenti nella precedente versione delle specifiche tecniche (1.5) e in quella approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).

 

Specifiche tecniche versione 1.5

Specifiche tecniche versione 1.6.1

N1

Operazioni escluse

N1

Operazioni escluse

N2

Operazioni non soggette

N2

Operazioni non soggette (non più va­lido dall’1.1.2021)

 

 

N2.1

Operazioni non soggette a IVA ai sen­si degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72

 

 

N2.2

Altre operazioni non soggette

N3

Operazioni non imponibili

N3

Operazioni non imponibili (non più valido dall’1.1.2021)

 

 

N3.1

Non imponibili - Esportazioni

 

 

N3.2

Non imponibili - Cessioni intracomu­ni­tarie

 

 

N3.3

Non imponibili - Cessioni verso San Marino

 

 

N3.4

Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

 

 

N3.5

Non imponibili - A seguito di dichiara­zioni di intento

 

 

N3.6

Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4

Operazioni esenti

N4

Operazioni esenti

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N5

Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6

Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti)

N6

Inversione contabile (da utilizzare per operazioni in reverse charge o nei casi di autofatturazione per acquisti extra-UE di servizi ovvero per importazioni nei soli casi previsti) (non più valido dal­l’1.1.2021)

 

 

N6.1

Inversione contabile - Cessione di rot­ta­mi e di altri materiali di recupero

 

 

N6.2

Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro

 

 

N6.3

Inversione contabile - Subappalto nel set­­tore edile

 

 

N6.4

Inversione contabile - Cessione di fab­bricati

 

 

N6.5

Inversione contabile - Cessione di te­le­fo­ni cellulari

 

 

N6.6

Inversione contabile - Cessione di pro­dotti elettronici

 

 

N6.7

Inversione contabile - Prestazioni del com­parto edile e settori connessi

 

 

N6.8

Inversione contabile - Operazioni del set­tore energetico

 

 

N6.9

Inversione contabile - Altri casi

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di te­le­comunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

N7

IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) – ora art. 7-octies – del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

 

2.1 OPERAZIONI NON SOGGETTE

Il codice “Natura” N2 viene sostituito – obbligatoriamente dall’1.1.2021 – da due differenti co­di­fiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale od oggettivo:

  • il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazione di servizi effettuate fuori dell’Unione europea);
  • il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es. cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda).

 

2.2 OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Le nuove codifiche previste dalla versione 1.6.1 delle specifiche tecniche consentono di descrivere con un maggior grado di dettaglio le operazioni non imponibili. La ripartizione analitica coincide sostanzialmente con quella presente nel quadro VE della dichiarazione annuale; si veda, di seguito, il prospetto di riconciliazione con il modello IVA 2020.

 

Codice “Natura”

Tipologia dell’operazione

Riferimento normativo

Modello IVA 2020

 

 

 

N3.1

 

 

 

 

segue

Cessioni all’esportazione (incluse le operazioni c.d. “triangolari”).

Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72

Rigo VE30 campo 2

Cessione con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.

Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72

Cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea.

Art. 50-bis

co. 4 lett. g) del DL 331/93

N3.2

Cessioni intra UE (cessioni di beni a titolo oneroso trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, ecc.).

Art. 41

del DL 331/93

Rigo VE30 campo 3

Cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente anche per incarico dei propri cessionari.

Art. 58

del DL 331/93

Cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell’Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato.

Art. 50-bis

co. 4 lett. f) del DL 331/93

N3.3

Operazioni con la Repubblica di San Marino.

Art. 71 del DPR 633/72

Rigo VE30 campo 4

N3.4

Operazioni assimilate alle esportazioni (cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, cessioni di aeromobili e satelliti ad organi dello Stato, ecc.).

Art. 8-bis del DPR 633/72

Rigo VE30 campo 5

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, trasporti relativi a beni in espor­tazione, noleggi e locazioni di navi, ecc.).

Art. 9 del DPR 633/72

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nei con­fronti dei comandi militari degli Stati membri, ecc.

Art. 72 del DPR 633/72

N3.5

Cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta (dietro presentazione di dichiarazione di inten­to).

Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72

Rigo VE31

N3.6

Cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.

Art. 50 co. 4 lett. c)

del DL 331/93

Rigo VE32

Cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA.

Art. 50 co. 4 lett. e)

del DL 331/93

Trasferimenti di beni da un deposito IVA all’altro.

Art. 50 co. 4 lett. i)

del DL 331/93

Prestazioni di servizi rese fuori dall’Unione europea da agenzie di viaggio e turismo (DM 30.3.99 n. 340).

Art. 74-ter del DPR 633/72

 

2.3 INVERSIONE CONTABILE

Un intervento significativo è stato operato anche con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice “Natura” N6 è stato sostituito da ben 9 differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie.

Nella seguente tabella viene proposta una possibile riconciliazione fra i diversi codici “Natura” e i corrispondenti righi della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2020).

 

 

Codice “Natura” Tipologia dell’operazione Norma di riferimento Modello IVA 2020
N6.1 Cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, stracci, ecc. Art. 74 co. 8
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 2
N6.2 Cessioni imponibili di oro da investimento, cessioni di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. Art. 17 co. 5
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 3
N6.3 Prestazione di servizi resi nel settore edile da subappal­tatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore. Art. 17 co. 6 lett. a)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 4
N6.4 Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le qua­li il cedente abbia manifestato in atto l’opzione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72). Art. 17 co. 6 lett. a-bis)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 5
N6.5 Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pub­blico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative. Art. 17 co. 6 lett. b)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 6
N6.6 Cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micropro­ces­sori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consuma­tore finale. Art. 17 co. 6 lett. c)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 7
N6.7 Servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici. Art. 17 co. 6 lett. a-ter)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 8
N6.8 Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra. Art. 17 co. 6 lett. d-bis)
del DPR 633/72
Rigo VE35 campo 9
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica. Art. 17 co. 6 lett. d-ter)
del DPR 633/72
Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto pas­si­vo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72. Art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR 633/72

 

3 NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”

Le nuove specifiche tecniche, adottabili in via facoltativa dall’1.10.2020 e obbligatoriamente dal­l’1.1.2021, consentono, tra l’altro, al soggetto passivo di effettuare l’integrazione elettronica della fat­tu­ra (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emet­tere au­tofat­tura o di regolarizzare il c.d. “splafonamento” utilizzando appositi codici “TipoDocumento”, che si affiancano a quelli preesistenti.

Di seguito si riporta una tabella di confronto fra le codifiche già presenti nella versione 1.5 delle specifiche tecniche e quelle introdotte grazie ai provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 99922 e 20.4.2020 n. 166579 (versione 1.6.1).

 

Specifiche tecniche

versione 1.5

Specifiche tecniche

versione 1.6.1

TD01 Fattura TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella TD06 Parcella
    TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
    TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
    TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
    TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72
TD20 Autofattura TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 o art. 46 co. 5 del DL 331/93)
    TD21 Autofattura per splafonamento
    TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
    TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
    TD24 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
    TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72
    TD26 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72
    TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

3.1 INVERSIONE CONTABILE E AUTOFATTURA

Con riferimento alla procedura di inversione contabile prevista dall’art. 17 co. 5 del DPR 633/72, oc­corre sottolineare come, nonostante non risultino chiarimenti di prassi al riguardo, l’adozione ob­­bli­ga­to­ria delle nuove specifiche tecniche, a decorrere dall’1.1.2021, non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere esclusivamente per via elettronica all’integrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile. Tuttavia, anche riconoscendo l’eventuale am­mis­sibilità delle procedure “tradizionali”, occorre rilevare che il soggetto passivo che non utilizzi le nuove funzionalità, dovrebbe comunque apportare modifiche alle bozze di liqui­da­zio­ni periodiche, nonché a quella relativa alla dichiarazione annuale IVA, che verranno proposte dal-l’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, invece, che, come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, nelle ipotesi in cui vi sia obbligo di emissione di autofattura, “la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI” (circ. 17.6.2019 n. 14, § 6.1).

Quanto alle ipotesi di reverse charge “esterno”, va sottolineato come, pur non essendo ob­bli­ga­to­ria l’adozione dei codici TD17, TD18 e TD19, l’integrazione elettronica dei documenti ricevuti da soggetti esteri dovrebbe esonerare dalla presentazione dell’esterometro.

Di seguito si riporta un prospetto di riconciliazione fra i codici “TipoDocumento” e i righi della dichiarazione annuale IVA (modello IVA 2020).

 

Codice “TipoDocumento”

Tipologia dell’operazione

Modello IVA 2020

TD16

Acquisti di oro da investimento, acquisti di oro e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi di cui all’art. 17 co. 5 del DPR 633/72

Rigo VJ7 (oro puro)

Rigo VJ8 (oro da investimento)

 

Codice “TipoDocumento” Tipologia dell’operazione Modello IVA 2020
TD16 Acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei con­fronti dell’appaltatore principale o di altro subappaltatore di cui all’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72 Rigo VJ12
TD16 Acquisti di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia manifestato in atto l’op-zione per l’imposizione (art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72) di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 Rigo VJ13
TD16 Acquisti di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 Rigo VJ16
TD16 Acquisti di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’art. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72 Rigo VJ14
TD16 Acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché acquisti di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale di cui all’art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 Rigo VJ15
TD16 Acquisto di beni e servizi del settore energetico di cui all’art. 17 co. 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72 Rigo VJ17
TD17 Acquisto di servizi da soggetti non residenti di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72 Rigo VJ3
TD18 Acquisti di beni intra-UE ex artt. 46 e 47 del DL 331/93 Rigo VJ9

 

A fini operativi può essere utile sottolineare come il cessionario/committente, ricevuta una fattura contraddistinta da uno dei codici da N6.1 a N6.9, potrà generare un documento con una delle relative codifiche “TipoDocumento” per procedere all’integrazione elettronica.

Ad esempio, il soggetto passivo, subappaltatore, che rende servizi edili nei confronti di altro soggetto nella catena del subappalto, emetterà fattura riportando il codice “Natura” N6.3.

Il committente potrà integrare tale fattura, generando un file formato XML con codice TD16, ripor­tan­do:

  • nella sezione “CedentePrestatore” i dati del prestatore e nella sezione “CessionarioCommittente” i propri;
  • inserendo l’aliquota applicabile e l’imposta dovuta.

 

In tema di autofatture, occorre, poi, sottolineare l’introduzione – a fianco del codice TD20, da utilizzare per la regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (omessa o irregolare fatturazione) – del codice TD21, che deve essere impiegato quando si intenda regola-rizzare il c.d. “splafonamento”.

Per l’estrazione di beni da un deposito IVA sono stati, infine, previsti due appositi codici, TD23 e TD22, da adottare a seconda che l’estrazione avvenga con o senza versamento dell’IVA.

 

3.2 ALTRE FATTISPECIE

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche consente di distinguere le fatture differite da quelle immediate.

In particolare:

  • il codice TD24 va utilizzato per l’emissione della fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
  • il codice TD25 va, invece, impiegato per le c.d. fatture “super differite” di cui all’art. 21 co. 4 lett. b) del DPR 633/72, emesse con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente.

 

Un’altra novità concerne le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di cui all’art. 36 del DPR 633/72, che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicate in uno specifico rigo della dichiarazione annuale IVA e per le quali è previsto lo specifico codice TD26.

Occorre segnalare, infine, che la codifica TD27 deve essere utilizzata per documentare il c.d. “autoconsumo” o le cessioni gratuite senza rivalsa.

 

4 NUOVI CONTROLLI

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2020 n. 166579, prevede ulteriori controlli, correlati all’introduzione delle nuove codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Qualora, ad esempio, si utilizzino i codici N2, N3 o N6, per una fattura elettronica riferita a ope­ra­zio­ni effettuate dall’1.1.2021, il documento verrà scartato dal Sistema di Interscambio.

Quanto ai codici TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, non è ammessa l’indicazione, nel file XML, del medesimo soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente.

Al contrario, la fattura viene scartata nel caso in cui venga utilizzato il codice TD21 (Autofattura per spla­fonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessiona­rio/com­mit­ten­te. In me­ri­to al codice TD21, si segnala, poi, che tutte le linee di dettaglio devono avere aliquota diversa da zero.

Va evidenziato, inoltre, che il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) riportando il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.

 

Occorre segnalare, infine, che l’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 15.10.2020 n. 149, ha precisato che “i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento”. Il Sistema di Interscambio accetterà, quindi, le fatture elettroniche trasmesse successivamente al 31.12.2020 e predisposte con il vecchio tracciato, che evidenzino, nel campo “Data”, un giorno antecedente all’1.1.2021.

 

5 ALTRE NOVITA'

Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • l’inserimento di nuovi codici “TipoRitenuta”: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);
  • l’introduzione del nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23 (PagoPA);
  • qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

 

 

 

 

 

 

(*) Fonte Eutekne

Il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

Per i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali” è prevista la possibilità di non imputare al Conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

Viene prevista una facoltà di deroga all’art. 2426 co. 1 n. 2) c.c., secondo cui: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa”.

Il meccanismo applicativo della norma prevede il differimento all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31.12.2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.

Le società che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Dell’attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio), nonché all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

Nel caso delle micro-imprese che, fornendo in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall’art. 2435-ter co. 2 c.c., sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, tale informativa andrebbe fornita in calce allo Stato patrimoniale.

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR.

Analoga previsione opera ai fini IRAP.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.

Queste ultime andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo d’imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

In sede di conversione del DL 104/2020 è stata “anticipata” la possibilità di effettuare la “nuova” rivalutazione dei beni d’impresa (con imposta sostitutiva al 3%, o solo civilistica) per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Per tali soggetti, la “nuova” rivalutazione può essere eseguita nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).

L’originaria versione della disposizione prevedeva invece che la rivalutazione potesse essere effettuata nel solo bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ovvero, per i soggetti “non solari”, nel bilancio dell’esercizio 2020/2021).

Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare resta fermo che il bilancio in cui operare la rivalutazione è quello al 31.12.2020.

 

ULTERIORI MODIFICHE AL C.D. “SUPERBONUS” DEL 110%

L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

In sede di conversione del DL 104/2020 sono state apportate ulteriori modifiche a tale disciplina.

 

Unità immobiliari “autonome” site in edifici plurifamiliari - Definizione

Il “superbonus” del 110% si applica a due tipologie di immobili:

- agli edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (trattasi degli edifici “oggettivamente” condominiali, le cui parti comuni possono però essere oggetto di interventi agevolati con il “superbonus” del    110% solo se sussiste anche la soggettività condominiale);

- alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.

 

L’equiparazione agli “edifici unifamiliari” consente alle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari di essere considerate, ai fini della disciplina di cui all’art. 119 del DL 34/2020, alla stregua di “edifici a sé stanti”, con conseguente possibilità di avvalersi del “superbonus” del 110% in modo “autonomo”. Affinché detti immobili siano equiparati agli “edifici unifamiliari” deve esistere contestualmente il requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”.

Ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, per accesso autonomo dall’esterno “si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

 

Territori colpiti da eventi sismici

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il “superbonus” del 110% spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Con riguardo ai fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016 e DL 39/2009 (eventi sismici del 2016-2017 e del 2009), il “superbonus” del 110% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli di riduzione del rischio sismico spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2020 nei limiti di spesa indicati dall’art. 119 del DL 34/2020 aumentati del 50%.

La detrazione, inoltre:

- è alternativa al contributo per la ricostruzione ed è fruibile per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati;

- riguarda anche le case diverse dall’abitazione principale, ma non gli immobili destinati alle attività produttive.

 

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI - MODIFICHE

Con l’art. 77 del DL 104/2020 convertito vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’im­posta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

Il credito d’imposta locazioni:

- spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;

- viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020.

Inoltre, in sede di conversione sono state introdotte due ulteriori modifiche operanti per le sole strutture turistico-ricettive:

- l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020, per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020;

- l’aumento al 50% (dal 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti” .

 

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE - INCREMENTO RISORSE

Per effetto dell’art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.

Ne consegue che lo stanziamento complessivo per il credito d’imposta sanificazione è pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni di euro inizialmente previsti.

Per effetto del suddetto rifinanziamento, aumenta quindi la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili, inizialmente fissata in misura pari al 15,6423% dal provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SPONSORIZZAZIONI DI LEGHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 81 del DL 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche.

Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.

Viene precisato che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, inclu­se le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.