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Studio Frasnedi

Studio Frasnedi

Friday, 14 December 2018 17:00

CIRCOLARE 20/2018 ACCONTO IVA

Per l’anno 2018, il termine per il versamento dell’acconto IVA relativo all’ultimo periodo (mese o trimestre) dello stesso anno è fissato per il 27 dicembre 2018.

Al fine della determinazione dell’acconto IVA il contribuente può utilizzare alternativamente uno dei seguenti metodi:

A) METODO STORICO

I contribuenti che decidono di utilizzare questo metodo, devono versare un importo pari all’88% dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2017, al lordo dell’acconto versato nello stesso mese (ovvero all’88% dell’IVA dovuta per il quarto trimestre 2017 per i contribuenti trimestrali).

B) METODO PREVISIONALE

I contribuenti che decidono di utilizzare questo metodo, devono versare un importo pari all’88% dell’imposta che presumono risulterà dovuta a consuntivo in sede di liquidazione IVA del mese di dicembre 2018 (ovvero del quarto trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali).

C) METODO ANALITICO

Questo metodo, introdotto dal D.L. n. 477/93, è in realtà particolarmente complesso.

I contribuenti devono infatti calcolare l’acconto IVA sulla base di una liquidazione straordinaria riferita alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° al 20 dicembre (o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali), da annotarsi sul registro di cui all’art. 23 o sul registro di cui all’art. 24 del D.P.R. 633/72.

La complessità deriva in particolare dal fatto che si deve tenere conto, al fine di determinare l’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive, non solo di quella relativa alle operazioni fatturate nel periodo considerato, ma anche di quella afferente le operazioni (ivi compresi gli acquisti intracomunitari) per le quali si è già verificato entro il 20 dicembre 2018 il momento di effettuazione identificato secondo quanto disposto dall’art. 6 della legge IVA (o dall’art. 39 del D.L. n. 331/93 per gli acquisti intracomunitari) ancorché non siano ancora decorsi i termini di emissione (o integrazione) delle relative fatture. L'estrema complessità di questo metodo di calcolo ne sconsiglia l’utilizzazione.

VERSAMENTO MINIMO

Qualora l’importo da versare risulti inferiore ad € 103,29 non si effettua alcun versamento in acconto.

VARIAZIONE DELLA PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE:

In ipotesi di variazione della periodicità di liquidazione:

- da trimestrale a mensile: il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da un terzo della somma versata nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente (al      lordo dell’acconto);

- da mensile a trimestrale: l’acconto dell’88% va calcolato sulla base dei versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell’anno precedente (al lordo dell’acconto e al netto dell’eventuale eccedenza    detraibile emergente dalla liquidazione relativa a dicembre 2017).

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI - INTERESSI

Sull’acconto non è dovuta la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

I codici tributo da utilizzare nel Modello F24 sono i seguenti:

- 6013 versamento acconto per IVA mensile (contribuenti mensili);

- 6035 versamento IVA acconto (contribuenti trimestrali).

Ricordiamo inoltre che l’acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con i crediti risultanti dal Modello Unico e dalle denunce previdenziali.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:

1) hanno evidenziato, nell’ultimo periodo del 2017 un credito IVA;

2) ritengono di concludere a credito il 2018;

3) applicando il “metodo delle operazioni effettuate” evidenziano un credito nel periodo 1° dicembre (o 1° ottobre se trimestrali) - 20 dicembre 2018;

4) hanno cessato l’attività prima del 30 novembre o del 30 settembre 2018, se trimestrali;

5) hanno iniziato l’attività nel 2018;

6) sono società estinte per fusione o incorporazione entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre, se trimestrali;

7) i contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e i forfettari (ex L. 190/2014).

SANZIONI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate in meno fatta salva la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Friday, 14 December 2018 16:44

CIRCOLARE 19/2018 DICHIARAZIONI D'INTENTO

Si ricorda che gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento e consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione.

Si dovrà, come in precedenza, porre particolare attenzione alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione stessa (campo 2). Se l’esportatore abituale nello stesso periodo di riferimento vuole acquistare senza Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento presentata ne deve produrre una nuova indicando esclusivamente l’ulteriore ammontare che si intende utilizzare rispetto a quello precedentemente riportato.

Il fornitore deve continuare a effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento prima di effettuare le operazioni non imponibili (ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72), al fine di non incorrere nelle sanzioni.

Friday, 14 December 2018 16:27

CIRCOLARE 18/2018 CONTABILITA' MAGAZZINO

La contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati i seguenti limiti di ricavi e di rimanenze:

- Euro 5.164.568,99 per i ricavi;

- Euro 1.032.913,80 per le rimanenze finali di magazzino.

Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o delle rimanenze è stato inferiore ai predetti limiti.

Pertanto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- contribuenti che nei periodi d’imposta 2016 e 2017 hanno superato entrambi i predetti limiti: attivazione della contabilità di magazzino dal periodo d’imposta 2019;

- contribuenti che solo in uno dei periodi d’imposta 2017 e/o 2018 hanno superato i predetti limiti: in questo caso non occorre attivare la contabilità di magazzino;

- contribuenti già obbligati alle scritture di magazzino che nei periodi d’imposta 2017 e 2018 non hanno superato uno o entrambi dei predetti limiti: dal periodo d’imposta 2019 cessa l’obbligo della contabilità di magazzino.

Friday, 14 December 2018 16:02

CIRCOLARE 17/2018 NUMERO MECCANOGRAFICO

Entro il 31 dicembre di ogni anno le imprese operanti con l'estero titolari del codice meccanografico dovranno aggiornare la loro posizione con la convalida annuale on line.

Il codice meccanografico è un codice identificativo composto da otto caratteri alfanumerici, di cui i primi due indicano la provincia e gli altri un numero progressivo, che serve a identificare gli operatori abituali con l’estero, ed è assegnato dalla Camera di Commercio nella cui area metropolitana l’impresa richiedente ha la sede legale.  L'azienda in possesso di un numero meccanografico viene inserita in Italiancom, la banca dati delle ditte italiane operanti con l'estero. 

Chi non opera più con l’estero in modo abituale è invitato a chiedere la cancellazione on line del proprio numero meccanografico.

Il rinnovo del numero meccanografico può avvenire soltanto telematicamente, utilizzando la piattaforma www.registroimprese.it - servizi e-gov – operatori con l’estero, procedura che presuppone il possesso del dispositivo di firma digitale da parte del legale rappresentante e dell’adesione alla convenzione Telemaco, ovvero la pratica può essere trasmessa digitalmente tramite un intermediario abilitato in possesso di apposita procura da allegare alla pratica on line.

La mancata operazione di convalida comporterà la dicitura in visura che il numero meccanografico è sospeso.

Per maggiori informazioni: http://www.bo.camcom.gov.it/operare-con-lestero/italiancom-codice-meccanografico

In allegato troverete il prospetto da compilare e un manuale di istruzioni all’uso; nel caso vogliate avvalerVi dello Studio per l’invio del modulo, Vi preghiamo di restituircelo compilato entro e non oltre il 18/12/2018. La persona cui fare riferimento è Veronica.

 

Wednesday, 05 December 2018 11:13

CIRCOLARE 16/2018 - IVA DL N. 119/2018

 

1 PREMESSA

Con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019”.

 

Il DL 119/2018 è entrato in vigore il 24.10.2018, giorno successivo alla sua pubblicazione, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.Il DL 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

 

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 119/2018 nell’ambito della disciplina IVA, in par­ti­colar modo per quanto concerne il regime sanzionatorio in materia di fatturazione elettronica, i termini di emissione e registrazione delle fatture, nonché le modalità di imputazione dell’IVA detraibile nell’ambito delle liquidazioni periodiche.

 

2 NOVITà IN MATERIA DI IVA

 

ARGOMENTO DESCRIZIONE
Obbligo di fatturazione elettronica - Ambito soggettivo

L’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, nella sua originaria stesura, prevedeva l’ob­bligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati” nel territorio dello Stato.

Al fine di conformarsi alla decisione del Consiglio UE 16.4.2018 n. 593, con la quale l’Italia è stata autorizzata a introdurre l’obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi “stabiliti nel territorio italiano”, l’art. 15 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, eliminando il riferimento ai soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia.

Peraltro, il chiarimento era stato già fornito in via di prassi con la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2018 n. 13.

Fatturazione elettronica - Esclusione e riduzione delle sanzioni per il primo semestre 2019

In relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 10 del DL 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici.

In particolare, il novellato art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015 prevede che, per il primo semestre del 2019:

  • non si applichi la sanzione per omessa o tardiva fatturazione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa in formato elettronico e trasmessa allo SDI oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale). Ciò comporta, a titolo di esempio, che non sarà sanzionabile il contribuente mensile che emette e invia allo SDI la fattura elettronica entro il 16 Febbraio 2019 per una operazione effettuata - ai sensi dell’art 6 del decreto IVA – nel mese di Gennaio 2019 purché l’IVA dovuta su detta fattura sia compresa nella liquidazione IVA del mese di Gennaio2019.
  • si applichi la riduzione dell’80% della sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo (mese o trimestre) successivo.
Modifica dei termini di emissione della fattura

L’art. 11 del DL 119/2018 modifica l’art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura (anche quella elettronica) potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art 6 del decreto IVA.

Si precisa che il differimento del termine di emissione della fattura non muta il momento di esigibilità dell’imposta (che resta ancorato alla data di effettuazione della operazione), né i termini per la conseguente liquidazione dell’imposta.

Ne consegue che l’IVA addebitata con fatture emesse e inviate allo SDI nei primi giorni di agosto 2019 per operazioni effettuate nel mese di luglio 2019 dovrà essere computata a debito nella liquidazione IVA del mese di luglio 2019.

In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’o­perazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, se ed in quanto diversa dalla data di emissione.

Modifica dei termini
di registrazione delle fatture emesse

L’art.12 del DL 119/2018 modifica il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.

In particolare, viene modificato l’art. 23 del DPR 633/72, disponendo che le fatture emesse sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e con riferimento al medesimo mese. Ciò significa, a titolo di esempio, che una fattura attiva emessa il 20 Gennaio 2019 e annotata nel registro delle vendite il 15 Febbraio 2019 dovrà essere comunque computata nella liquidazione IVA del mese di Gennaio 2019.

Resta ferma l’eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni ef­fettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d’acquisto

L’art. 13 del DL 119/2018 abolisce l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento dovrebbe risultare peraltro assolto in via automatica per le fatture elettroniche ricevute dal 1° Gennaio 2019 in avanti tramite il Sistema di Interscambio).

Viene dunque modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72 che, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

Si consiglia di valutare l’opportunità di mantenere comunque una qualche forma di numerazione progressiva (anche, se del caso, sezionale) per finalità gestionali e di controllo.

Termini per l’esercizio del diritto alla
detrazione IVA

L’art. 14 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98 in materia di liquidazioni periodiche IVA.

La norma novellata prevede che l’imposta relativa ai documenti di ac­quisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione nella liquidazione IVA periodica relativa al mese di effettuazione. Ciò comporta, a titolo di esempio, che per una fattura di acquisto datata 30/11/2018, ricevuta e registrata entro il 15/12/18, la relativa IVA possa essere detratta nella liquidazione IVA del mese di novembre 2018.

La nuova disposizione non si applica però per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Ciò comporta, sempre a titolo di esempio, che l’IVA relativa a una fattura recante una qualsiasi data di dicembre 2018 ma ricevuta e registrata in Gennaio 2019 potrà essere detratta solo nella liquidazione IVA di Gennaio 2019 (anche se ricevuta e registrata entro il 15 gennaio 2019).

La nuova disciplina è entrata in vigore il 24.10.2018.

 

 

 

 

 

 

 

Obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto.

A tal fine, viene modificato l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Decorrenza

L’obbligo è introdotto con decorrenza:

  • dall’1.1.2020, per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72;
  • dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro nell’anno 2018.

Tali adempimenti sostituiscono l’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

Validità delle opzioni già esercitate

L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, anteriormente alle modifiche del DL 119/2018, prevedeva un regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi giornalieri di dura­ta quinquennale.

L’art. 17 del DL 119/2018 prevede che le opzioni esercitate entro il 31.12.2018 restano valide per il periodo d’imposta 2019.

Soggetti esonerati

Viene prevista la possibilità di introdurre, mediante emanazione di successivi decreti ministeriali, specifiche ipotesi di esonero:

  • in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
  • in ragione della zona di esercizio dell’attività.

Soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria

Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, per i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di farmaci, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi potrà essere adempiuto mediante gli strumenti già utilizzati per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, purché la trasmissione sia effettuata giornalmente anziché mensilmente.

Contributo per l’adeguamento tecnologico

A sostegno dell’adeguamento tecnologico da parte dei soggetti intressati dal nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi, viene previsto un contributo com­plessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari all’adempimento.

Per ogni strumento, viene fissata una soglia massima di:

  • 250,00 euro, in caso di acquisto;
  • 50,00 euro, in caso di adattamento.

Il contributo è erogato mediante sconto sul prezzo praticato dal fornitore ed è rimborsato a quest’ultimo sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Le relative disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimento dell’Agen­zia delle Entrate.

Semplificazioni per i soggetti “minori”

L’art. 17 co. 2 del DL 119/2018 modifica l’art. 4 del DLgs. 127/2015 con effetto dall’1.1.2020. In particolare, viene disposto che i soggetti in contabilità sem­pli­ficata ex art. 18 del DPR 600/73 che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate e che, in ragione di ciò, sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA, non sono esonerati dalla tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti ex art. 18 co. 2 del DPR 600/73.

Inoltre, l’obbligo di tenuta dei registri IVA permane per i soggetti passivi che hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA di cui all’art. 18, co. 5, del DPR 600/73.

   

 

 

 

La nuova comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, nonché agli interventi antisismici, ultimati a decorrere dall’1.1.2018 per i quali fino ad oggi non era prevista alcuna comunicazione.

Sito ENEA operativo dal 21.11.2018

Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi a tali interventi di recupero edilizio che determinano un risparmio energetico: si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% (interventi di “risparmio energetico”) ai sensi dei co. 347-349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e successive integrazioni.

Interventi che devono essere comunicati

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa per tutti gli interventi dai quali deriva un risparmio energetico.

La comunicazione deve essere quindi inviata per:

  • gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR (art. 16 co. 1 del DL 63/2013);

  • gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 50%, fino ad un ammontare massimo delle spese di 96.000,00 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (art. 16 co. 1-bis e 1-ter del DL 63/2013);

  • gli interventi antisismici relativi a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 70% o dell’80%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013);

  • gli interventi antisismici realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) che, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, consentono di beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES “potenziate” del 75% o dell’85%, a seconda che determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori (art. 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013);

  • l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nelle zone a rischio sismico 1, che consente di beneficiare delle detrazioni dall’imposta del 75% o dell’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi (art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013);

  • l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) che, in quanto collegati ad interventi di recupero edilizio, consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), nel limite massimo di spesa di 10.000,00 euro (per l’acquisto di soli mobili la comunicazione all’ENEA non deve essere inviata).

Nello specifico, devono essere comunicati i dati indicati nella seguente tabella.

Serramenti comprensivi di infissi -          riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
Coibentazioni delle strutture opache

-          riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno

-          riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi

-          riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno

Installazione o sostituzione di impianti tecnologici

-          installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti

-          sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto

-          microcogeneratori (Pe<50kWe)

-          scaldacqua a pompa di calore

-          generatori di calore a biomassa

-          sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze

-          installazione di sistemi di termoregolazione e building automation

-          impianti fotovoltaici

Elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dall’1.1.2017 al fine di fruire del c.d. “bonus mobili”)

-          forni

-          frigoriferi

-          lavastoviglie

-          piani cottura elettrici

-          lavasciuga

-          lavatrici

-          Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. “bonus mobili” devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).

Soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale.

In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa dagli intermediari (tecnico, amministratore, ecc., che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

Modalità di trasmissione

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la trasmissione dei dati all’ENEA deve avvenire:

  • entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

  • di regola, in via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it (in alcuni casi, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica particolarmente complessi, è possibile, in subordine, trasmettere la comunicazione a mezzo di rac­comandata), ai sensi dell’art. 4 del DM 19.2.2007.

Per trasmettere i dati occorre accedere al sito https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp ed autenticarsi inserendo il proprio indirizzo email e la password.

L’avveduta trasmissione della comunicazione è completata con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.

Termine di invio della comunicazione all’ENEA

Per gli interventi che si sono conclusi dall’1.1.2018 al 21.11.2018 (compreso), la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, a nulla rilevando il mo­mento (o i momenti) di effettuazione dei paga­menti. Qualora il collaudo non sia necessario in considerazione del tipo d’intervento svolto (es. sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Data ultimazione degli interventi Termine invio comunicazione all’ENEA
Dall’1.1.2018 al 21.11.2018 19.2.2019
Dal 22.11.2018 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori

Profili sanzionatori

Il co. 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.

Potrebbero, tuttavia, profilarsi due ipotesi:

  • sono applicabili le disposizioni previste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, di conseguenza, l’omessa trasmissione della comunicazione all’ENEA sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell’agevolazione, sanabile mediante l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012;

  • è applicabile la sanzione amministrativa di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471, prevista per l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria, che può variare da 250,00 a 2.000,00 euro.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dr48

*FONTE EUTEKNE

 

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra soggetti residenti in Italia sia in ambito B2B (business to business) sia in ambito B2C (business to consumer). Pertanto sia le fatture che emetterete ai vostri clienti, anche privati, sia quelle che riceverete dai vostri fornitori dovranno essere prodotte in formato elettronico.

       La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente:

  • predisposta secondo il formato XML (eXtensible Markup Language)

  • inviata attraverso il canale dedicato SdI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate

  • conservata attraverso il processo di conservazione sostitutiva a norma (regolamentato dal Codice dell’Amministrazione Digitale).

    Le fatture emesse e ricevute con modalità differente si intenderanno come non emesse.

           Occorrerà pertanto dotarsi degli appositi sistemi per la produzione delle fatture elettroniche nonché per il ricevimento delle stesse.

           Il nostro Studio è in grado di fornirvi gli strumenti necessari e si sta adoperando per proporre a ciascuno la soluzione più adatta alle proprie esigenze, tenendo conto dei programmi aziendali utilizzati e cercando di rendere il più agevole possibile il passaggio a questa nuova realtà operativa.

           Vi contatteremo nei prossimi giorni per organizzare incontri per valutare e definire insieme le modalità più opportune per l’adeguamento al nuovo adempimento, nell’attesa vi invitiamo a prendere visione di una brevissima presentazione delle soluzioni informatiche che siamo in grado di offrirvi cliccando sul seguente link: www.studioinrete.it.

           Vi ricordiamo che sono esonerati dall’emissione delle fatture elettroniche esclusivamente i soggetti che aderiscono al regime dei minimi o al regime forfettario. Sarà comunque necessario, anche per chi rientra in tali regimi, mettersi in grado di ricevere le fatture elettroniche dai propri fornitori.

NOTA BENE: Per attivare il servizio di invio e di ricevimento delle fatture elettroniche, è indispensabile essere in possesso del codice “PIN” o “SPID” per l’accesso al servizio FISCONLINE.

Lo Studio contatterà i clienti che ancora ne fossero sprovvisti per concordare con loro le modalità per acquisirlo.

 

Giovedì 18 Ottobre alle ore 15.00 presso NH Hotel de La Gare, Piazza XX Settembre 2, si terrà un incontro con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e i rappresentanti di Greater Zurich Area.
L’evento è rivolto alle imprese e ai professionisti interessati ad approfondire l’espansione nel mercato svizzero, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti.

Si allega invito con programma dettagliato.

 

 

 

 

Martedì 16 Ottobre alle ore 17:00 lo Studio DR48 ha organizzato, presso la sedi in via Delle Rose 48, un incontro di approfondimento sul nuovo D.LGS 101/2018, che è entrato in vigore il 19 Settembre 2018.

L'evento è rivolto alle Imprese e ai Professionisti interessati a ricevere informazioni sulla nuova normativa privacy.

In allegato scarica il programma dettagliato

1.Decreto Dignità - D.L. 12/07/2018 n.87 convertito nella legge 9/8/2018 n. 96 - Novità in materia fiscale. 

Il D.L. 12.7.2018 n. 87, c.d. “decreto dignità” è stato convertito nella Legge 9/8/2018 n. 96.

Di seguito si riepilogano le novità in materia fiscale, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione.

Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale

L’art. 12 del D.L. 87 inserisce il c. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72, prevedendo l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73, quali ad esempio i compensi per prestazioni di lavoro autonomo.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.7.2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Spesometro - Comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 - Rinvio del termine

Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, per il quale l’invio è fissato al 16 settembre. L’art. 1, c. 932, della L. 205/2017 ha previsto lo spostamento del termine del 16 settembre per l’invio dello “spesometro” relativo al secondo trimestre (ovvero al primo semestre) 2018 al 30 settembre 2018 (e quindi al 1° ottobre 2018 cadendo il 30 settembre di domenica). L’art 11 del D.L. 87/2018 posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.

Di seguito il riepilogo delle scadenze per l'invio dello spesometro trimestrale:

• 31.5.2018, per il primo trimestre;

• 30.9.2018, per il secondo trimestre (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);

• 28.2.2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2018.

Termini di invio per lo spesometro semestrale

L’art. 11 del D.L. 87 specifica inoltre i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale:

• 30.9.2018, per i dati del primo semestre 2018 (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);

• 28.2.2019, per i dati del secondo semestre 2018.

Abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019

Si ricorda che, a partire dall’anno 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita.

 

Cessioni di carburanti

Si conferma il rinvio all'1/1/2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione.

In particolare:

- il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta fermo infatti, con decorrenza 1/7/2018, l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

- a decorrere dall'1/7/2018, per gli acquisti di carburanti (compresi quelli effettuati presso gli impianti di distribuzione stradali) è previsto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, ai fini della detrazione dell'IVA e del relativo costo.

 

2. Comunicazione periodica Iva

La comunicazione periodica delle liquidazioni IVA, in scadenza per i dati relativi al secondo trimestre 2018 (ovvero per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018), impone, oltre al riepilogo dei dati contabili delle liquidazioni effettuate, anche l’esposizione dell’eventuale credito proveniente dal trimestre precedente (ovvero dall’ultimo mese della precedente comunicazione). Non sono pertanto tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi per i quali non emergono crediti IVA da riportare, in assenza di ulteriori dati da indicare nel quadro VP.

Il riporto del credito IVA del periodo (mese o trimestre) precedente è effettuato nel rigo VP8 del modello, in cui va indicato il solo credito maturato nello stesso periodo d’imposta (nel caso di specie, il 2018).

Invece il credito IVA dell’anno precedente (il 2017), confluisce nel rigo VP9 nel caso in cui venga “destinato” alla contabilità IVA.

L’indicazione nel rigo VP9 è obbligatoria laddove il credito maturato nell’anno precedente sia utilizzato in compensazione “verticale” (IVA da IVA) con le risultanze a debito delle liquidazioni periodiche dell’anno successivo.

Se il credito annuale in questione è utilizzato in compensazione “verticale” nel primo mese o trimestre in misura non integrale, esso verrà cumulato con gli eventuali crediti maturati nei successivi periodi dell’anno e, quindi, “riportato” nel rigo VP8 della successiva comunicazione periodica delle liquidazioni.